Il sito dell’Albo degi autotrasportatori, per il pagamento della quota di iscrizione annuale è: www.alboautotrasportatori.it
La tenuta dell’Albo degli autotrasportatori è competenza dell’Ufficio UMP :
Con DPCM del 8/01/2015, è stato disposto il trasferimento delle competenze della tenuta dell’albo dalle Province alla Motorizzazione pertanto la UMC di Roma ha emanato degli ordini di servizio che delucidano alcuni aspetti per procedere all’invio di pratiche per l’iscrizione, modifica, cancellazione, ecc……., a detti uffici e precisamente:
- ordine serv. 33/2015 del 26/6/2015, riordino settore conducenti;
- ordine serv. 34/2015 del 26/6/2015, attività operativa ufficio addetto.
Albo autotrasportatori per conto di terzi di merci:
A) Requisiti per l’iscrizione:
Con il Regolamento CEE/1071/2009, pubblicato sulla G.U. CE L 300 del 14/11/2009, la Comunità Europea ha fissato delle norme comuni per l’accesso al mercato di Autotrasportatore di merci per conto di terzi su gomma.
Il regolamento abroga la direttiva 96/26/CE e stabilisce un limite di massa complessiva superiore a 3,5 ton per i veicoli, lasciando ad ogni paese CEE di abbassare tale limite, ma di mettere in essere comunque le nuove disposizioni contenute nel regolamento di cui sopra.
Per il trasporto persone, sia in ambito Nazionale che Internazionale, è da rispettare il Regolamento Europeo 1072/2009/CE del 21/10/2009 e successive modificazioni
I requisiti minimi che dovranno essere posseduti sono i seguenti e dovranno essere rispettati dopo la pubblicazione del D.M. di recepimento da parte del paese CE; L’Italia l’ha recepito con D. M. 25/11/2011:
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- possesso dell’onorabilità da parte del Preposto, degli amministratori per le srl/scarl/spa/arl, di tutti i soci di una snc e dal socio accomandante per le sas;
- possesso della capacità finanziaria di almeno 9.000,00 euro oltre 5.000,00 euro per ogni veicolo in più; definita come specificato dalla circolare prot. 0011551 del 11/5/2012. (pratica 503)
- della capacità professionale, che può essere solo in capo al titolare e/o all’amministratore e/o al dipendente.
Il preposto dovrà sostenere gli esami anche se diplomato e/o con esperienza di oltre 5 anni come autotrasportatore; lo Stato Italiano,membro CE, con D.L. 9/2/2012 n° 5, ha dispensato dall’esame il trasportatore che abbia diretto un’impresa di autotrasporti nei 10 anni precedenti il 4/12/2009. con una sospensione max di 2 anni; il D.D.20/4/2012 stabilisce che ogni 10 anni, per chi ricopre il ruolo di preposto in una azienda e 5 anni per gli altri, il preposto deve frequentare un corso di aggiornamento presso un centro autorizzato, senza sostenere gli esami. Un preposto può essere impiegato a dirigere l’attività di trasporto di una sola azienda ( D.D. 9/2/2012 art. 11 com. 6 ter). Il gestore esterno può essere ammesso solo per imprese con almeno 50 veicoli;
Il preposto, con il nuovo regolamento CEE di cui sopra, ha le seguenti responsabilità:
—- direzione effettiva del trasporto e la sua organizzazione;
—- responsabilità della manutenzione dei veicoli:
—- responsabilità della verifica dei contratti e dei documenti di trasporto;
—- responsabilità della distribuzione dei carichi e dei servizi al conducente;
—- della verifica della procedura della sicurezza;
—- deve essere alle strette dipendenze del datore di lavoro e dallo stesso remunerato, con attività effettiva e continuativa. - il possesso dello stabilimento una sede effettiva e stabile onde evitare il fenomeno delle delocalizzazioni. vedi circolare 7/12/2011
B) Termini entro i quali, le ditte iscritte all’albo degli autotrasportatori per conto di terzi,
dovranno essere in possesso del requisito della professionalità, della capacità economica, dell’onorabilità e di stabilimento, sono previsti dal D.M. 25/12/2011 n° 291 e DD 25/01/2012 art. 1, circolare prot. 0010670 del 30/04/2012 e successivi chiarimenti con circolare prot. 0012029 del 18/5/2012, e successiva prot 0012374/23.13.01 del 23/5/2012 del del Ministero dei Trasporti, in base al tipo di attività di trasporto in conto terzi che si effettua, si hanno le seguenti date di scadenza:
1) data 3/12/2012, dimostrare i 4 requisiti (alla Provincia onorabilità, capacità economica, capacità professionale, alla Motorizzazione, lo stabilimento) ed iscrizione al REN, per le ditte:
- che non hanno mai dimostrato i 3 requisiti (onorabilità, capacità economica, preposto);
- dispensate dalla dimostrazione dei 3 requisiti perchè iscritte prima del 31/12/1977;
- iscritte all’albo dopo il 1/1/1978 e fino al 31/5/1987 che hanno ottenuto il requisito professionalità con commissione di valutazione entro il 17/8/2007;
- iscritte all’albo ai sensi art. 1 comma 2 del DM 198/91;
- iscritte all’albo ai sensi art. 1 comma 3 del DM 198/91.
2) data 3/12/2012 dimostrare i 4 requisiti (alla Provincia verificare l’onorabilità, capacità economica, capacità professionale, alla Motorizzazione, dimostrare lo stabilimento) ed iscrizione al REN, per le ditte:
- che già esercitano ed hanno dimostrato i 3 requisiti (onorabilità, capacità economica, preposto) presso la Provincia di appartenenza in base alle disposizioni previgenti alla data del 4/12/2011
data 7/4/2013, dimostrare i 4 requisiti (alla Provincia onorabilità, capacità economica; capacità professionale (con frequenza di un corso da iniziare prima del 7/4/2013 e terminare entro il 31/7/2013), alla Motorizzazione, lo stabilimento) ed iscrizione al REN, per le ditte: - iscritte all’albo con veicoli superiori a 1,5 Ton ed inferiore a 3,5 Ton, con domanda d’iscrizione o di estensione presentata dopo il 4/12/2011 ed entro il 6/4/2012;
- iscritte già all’albo con veicoli superiori a 1,5 Ton ed inferiore a 3,5 Ton,prima del 4/12/2011, che vogliono continuare ad esercitare con gli stessi vincoli.
data 7/4/2012, dimostrare i 4 requisiti (alla Provincia onorabilità, capacità economica, capacità professionale (con frequenza di un corso da iniziare prima del 6/4/2012), alla Motorizzazione, lo stabilimento) ed iscrizione al REN, per le ditte: - che intendono iscriversi per la prima volta all’albo con veicoli superiori a 1,5 Ton ed inferiore a 3,5 Ton
data 7/4/2012, dimostrare i 4 requisiti (alla Provincia onorabilità, capacità economica, capacità professionale con esame, alla Motorizzazione, lo stabilimento) ed iscrizione al REN, per le ditte: - che intendono iscriversi per la prima volta all’albo con veicoli superiori a 3,5 Ton, perciò senza vincoli e limiti;
- possono accedere al mercato con 80 Ton e veicoli Euro 5 (è possibile accedere al mercato se si dimostra di aver acquistato e/o fatto un contratto di acquisto di veicoli euro 3 per 80 Ton, prima del 6/4/2012), oppure acquistare un ramo di azienda e/o cessione di azienda e/o cessione parco veicolare.
data 4/8/2012, dimostrare i 4 requisiti (alla Provincia onorabilità, capacità economica, capacità professionale con esame, alla Motorizzazione, lo stabilimento) ed iscrizione al REN, per le ditte: - che successivamente al 4/12/2011 e prima del 4/2/2012 hanno presentato domanda di iscrizione per la prima volta e/o hanno presentato modifiche ai sensi dell’art. 15 della legge 298/74.