Autotrasporto merci per Conto proprio

Quando il trasporto si definisce “Conto proprio”
0000134799L’Uso Proprio (Art. 83 C.d.S.) si fa quando un veicolo è utilizzato nell’interesse del proprietario, sia del veicolo che della merce e/o persone trasportate, per svolgere la propria attività.

(veicolo proprietà A, merce proprietà A, trasporto a favore di A) L’uso proprio del veicolo per trasporto merci è soggetto al rilascio di una licenza di trasporto sulla quale sono riportati tutti i codici di merci che si possono trasportare; dette merci da trasportare devono essere compatibili all’attività del proprietario ed alle caratteristiche costruttive del veicolo (Appendice codice merci).
Tutti i veicoli inferiori a 6T, sono esentati dal rilascio della licenza conto proprio mentre quelli superiori a 6T non possono essere messi in circolazione se non in possesso di licenza specifica.
Sanzioni (Art. 83 C.d.S.), chiunque adibisca un veicolo ad uso diverso rispetto a quello risultante sulla carta di circolazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa ed al fermo amministrativo del veicolo per un periodo da 2 ad 8 mesi.
Trasporto occasionale di cose proprie
Con i veicoli in disponibilità di soggetti o imprese muniti di Licenza possono essere occasionalmente trasportate cose appartenenti all’intestatario.

La fattispecie del trasporto occasionale di cose proprie si realizza quando questo riguarda beni:
– appartenenti all’intestatario del veicolo o nella sua disponibilità;
– che servono per soddisfare esigenze personali;
– che non rientrano nell’attività da lui normalmente svolta.
Le merci trasportate devono essere comunque accompagnate da un documento di trasporto occasionale di cose in conto proprio conforme all’allegato 2 del DPR 783/77 (f 296W) nel quale devono essere indicati:
– Il tipo di merce trasportata
– Il titolo di disponibilità in base al quale tali merci sono detenute (proprietà, comodato, locazione)
– Indicazioni delle esigenze di carattere straordinario.