Autotrasporto per conto terzi merci

Conto Terzi e/o Conto Proprio (artt. da 82 a 91 CDS):

Più di una volta abbiamo ricevuto dai clienti richieste specifiche relative alla differenza che c’è tra trasporto su strada di merci per conto di terzi e/o per conto proprio e quali sono i risvolti negativi, in caso di verifica su strada, quando non si rispetta l’uso del veicolo.
Destinazione ed uso del veicolo (art. 82 cds), per destinazione ed uso del veicolo si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

  1. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.
  2. I veicoli possono essere utilizzati ad uso proprio e/o ad uso di terzi.

L’Uso di Terzi Art. 83 C.d.S. si fà quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo del trasporto, nell’interesse delle persone diverse dall’intestatario del veicolo sulla carta di circolazione (veicolo proprietario A, merce proprietario B, trasporto eseguito da A per conto di B).

L’uso di terzi comprende:

  • Trasporto di merci per conto del proprietario della merce.
  • Locazione del veicolo senza conducente (locazione a freddo).
  • Noleggio con conducente NCC, Taxi, per trasporto di persone.
  • Servizio di linea per trasporto di persone (TPL).
  • Servizio di linea per trasporto di cose.
  • Servizio di piazza per trasporto di cose.

Per poter esercitare l’attività di trasporto merci per conto di terzi, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori per Conto di Terzi ed al REN.

Autotrasporti di merci:

(D.Lvo 286 del 21/11/2005 ) e successivo Regolamento Europeo 1071/2009/CE  e disposizioni tecniche di prima applicazione D.Dirig 291 del 25/11/2011, circolare 4/2011/TSI del 7/12/2011.
E’ obbligatorio per tutti i proprietari di veicoli che vogliano effettuare detta attività; con la normativa entrata in vigore dal 04/12/2011, le nuove ditte, per poter esercitare l’attività di autotrasporti per conto di terzi devono essere in possesso di alcuni requisiti senza i quali non si è iscritti e se già iscritti e si perde uno dei requisiti indispensabili, si viene cancellati; con D.M. 291 del 25/11/2011, in attuazione del Regol. Europeo 1071/2009, e DL coord. legge conv. 9/2/2012 n° 5, le nuove regole per l’iscrizione sono:

1) Nel caso in cui l’attività venga svolta con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 Ton, possono iscriversi dimostrando  (art. 11 com. 6 bis):

  • il solo requisito dell’onorabilità.

La locazione di veicoli commerciali di massa superiore a 6 ton è ammessa solo tra ditte iscritte all’albo degli autotrasportatori ed al REN. L’utilizzo di veicoli di massa complessiva non superiore a 6 ton, immatricolati per uso di terzi da ditte regolarmente iscritte all’albo degli autotrasportatori, presi a noleggio senza conducente NSC da un noleggiatore autorizzato ai sensi dell’art. 84 cdc comma 4 lettera a), è ammissibile, viceversa non è ammissibile prendere in comodato lo stesso veicolo di cui sopra, immatricolato ad uso di terzi da un noleggiatore art. 84 comma 4 lettera a).

2) Nel caso in cui l’attività venga svolta con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 Ton e fino a 3,5 Ton, possono iscriversi dimostrando: (art. 11 com. 6 bis):

  1. Stabilimento (sede reale della ditta) (pratica 503) e art 5 D.D. 25/01/2012;
  2. Onorabiltà (pratica 502);
  3. La capacità economica si può dimostrare con uno dei seguenti documenti:
  1. f 831 dichiarazione per società di capitali;
  2. f 831a dichiarazione per ditte individuali, snc, sas;
  3. f 831b dichiarazione per ditte individuali, snc, sas, con contabilità semplificata e/o ordinaria corredata di:
    • Dichiarazione redditi anno in corso e/o precedente timbrata CCIAA
    • Copia vidimata libro cespiti per verifica consistenza veicoli
    • Copia cdp di tutti i veicoli
    • Copia fatture acquisto veicoli quietanzate
    • Dichiarazione IVA anno in corso e/o precedente
  4. f 646 polizza fidejussoria per 9000 € + 5000€ per ogni veicolo in più;
  5. f 646a polizza fidejussoria e polizza con responsabilità professionale.

La Polimar di Fiano Romano è centro abilitato per lL’accesso al mercato per trasporto di merci per conto di terzi, senza l’acquisizione di una azienda e/o ramo azienda di autotrasporti, può avvenire anche con l’acquisto di almeno 2 veicoli minimo Euro 5  (D.L. 9/2/2012 n° 5 art. 11 com. 6 quinquies e 6 sexies), a partire dal 10/4/2012 (precedentemente il limite di inquinamento era Euro 3), tutti i veicoli che saranno acquistati successivamente devono essere Euro 5 o superiore.  La locazione di veicoli commerciali di massa superiore a 6 ton. è ammessa solo tra ditte iscritte all’albo degli autotrasportatori ed al REN. L’utilizzo di veicoli di massa complessiva non superiore a 6 ton, immatricolati per uso di terzi da ditte regolarmente iscritte all’albo degli autotrasportatori, presi a noleggio senza conducente NSC da un noleggiatore autorizzato ai sensi dell’art. 84 cdc comma 4 lettera a), è ammissibile, viceversa non è ammissibile prendere in comodato lo stesso veicolo di cui sopra, immatricolato ad uso di terzi da un noleggiatore art. 84 comma 4 lettera a).

3) Nel caso in cui l’attività venga svolta con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 Ton occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

  1. Stabilimento (sede reale della ditta) (pratia 503) e art 5 D.D. 25/01/2012;
  2. Onorabilità (pratica 502);
  3. La capacità economica si può dimostrare con uno dei seguenti documenti:
  1. 831 dichiarazione per società di capitali;
  2. f 831a dichiarazione per ditte individuali, snc, sas;
  3. f 831b dichiarazione per ditte individuali, snc, sas, con contabilità semplificata e/o ordinaria, corredata di:
    • Dichiarazione redditi anno in corso e/o precedente timbrata CCIAA;
    • copia vidimata libro cespiti per verifica consistenza veicoli
    • Copia C.d.P. di tutti i veicoli;
    • Copia fatture acquisto veicoli quietanzate;
    • Dichiarazione IVA anno in corso e/o precedente.
  4. f 646 polizza fidejussoria per 9000 € + 5000€ per ogni veicolo in più;
  5. f 646a polizza fidejussoria e polizza con responsabilità professionale.

Capacità professionale (nel caso in cui non se ne fosse in possesso occorre seguire un corso presso un centro abilitato, Polimar di Fiano Romano è abilitato, e sostenere gli esami presso la Provincia di competenza  (dove si è residente) – (pratica 504).

Può essere il legale rappresentante, Consigliere del CDA, Socio accomandate SAS, ogni socio per SNC,  dipendente primo livello, gestore esterno dei trasporti con contratto di collaborazione:

Se dipendente occorre allegare originale e copia di:

  • Copia contratto collettivo del settore;
  • Lettera di assunzione con accettazione del preposto (primo/secondo livello con mansioni di direzione tecnica servizio autotrasporti Conto terzi);
  • Copia conforme libro paga e matricola;
  • Se contratto part-time e’ da precisare e fornire copia comunicazione ispettorato del lavoro;
  • Libro matricolare (Buffetti 3080);
  • Comunicazione  INAIL, se ricorre;
  • Comunicazione INPS;
  • Se gestore esterno, munito di contratto di collaborazione f 799.

Le imprese che alla data del 4/12/2011 non sono in possesso di veicoli in conto terzi, d’ufficio, vengono cancellate dall’albo.
I termini per la dimostrazione dei requisiti per l’accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi sono ( D.L. 9/2/2012 n° 5 art. 6 com. 6 ter):

  • entro il 3/6/2012 per le ditte già iscritte all’albo prima del 4/12/2011;
  • entro il 7/4/2013 per le ditte che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton fino a 3,5 ton.

L’accesso al mercato per trasporto di merci per conto di terzi, senza l’acquisizione di una azienda e/o ramo azienda di autotrasporti, può avvenire anche con l’acquisto di veicoli minimo Euro 5  per almeno 80 ton (D.L. 9/2/2012 n° 5 art. 11 com. 6 quinquies e 6 sexies), a partire dal 10/4/2012 ( precedentemente era euro 3 il limite di inquinamento), tutti i veicoli successivi devono essere Euro 5 o superiore. I veicoli non possono essere con contratto di sublocazione e/o sub comodato. La locazione di veicoli commerciali di massa superiore a 6 ton è ammessa solo tra ditte iscritte all’albo degli autotrasportatori ed al REN. L’utilizzo di veicoli di massa complessiva non superiore a 6 ton, immatricolati per uso di terzi da ditte regolarmente iscritte all’albo degli autotrasportatori, presi a noleggio senza conducente NSC da un noleggiatore autorizzato ai sensi dell’art. 84 cdc comma 4 lettera a), è ammissibile, viceversa non è ammissibile prendere in comodato lo stesso veicolo di cui sopra, immatricolato ad uso di terzi da un noleggiatore art. 84 comma 4 lettera a).

Il trasporto internazionale di merci per conto di terzi (licenza comunitaria) reg. europeo 1072/2009/CE e pratica 541:
occorre essere iscritti alla cciaa, essere iscritti al REN ed all’albo autotrasportatori per conto di terzi (vedi argomento iscizione albo autotrasportatore), avere a disposizione almeno un veicolo autorizzato con copia conforme della licenza comunitaria.

L’uso proprio Art. 83 C.d.S.

Si effettua quando un veicolo è utilizzato nell’interesse del proprietario, sia del veicolo che della merce e/o persone trasportate, per svolgere la propria attività.
(veicolo proprietà A, merce proprietà A, trasporto a favore di A).

Sanzioni Art. 83 C.d.S.

Chiunque adibisca un veicolo ad uso diverso rispetto a quello risultante sulla carta di circolazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa ed al fermo amministrativo del veicolo per un periodo da 2 ad 8 mesi.

Il noleggio senza conducente (nolo a freddo) Art. 83 C.d.S. è consentito tra due ditte regolarmente iscritte Albo degli Autotrasportatori con gli stessi requisiti, pertanto le stesse ditte si possono noleggiare a freddo, autocarri, trattori, rimorchi, semirimorchi, tutti anche superiori a 6T.
I veicoli ad uso speciale e/o con massa non superiore a 6T possono essere noleggiati a freddo solo se provvisti di apposita autorizzazione riportata sulla carta di circolazione Art. 83 C.d.S.
Cessine Azienda e/o Ramo di azienda D. Lvo 472 del 18/12/1997.
L’atto di cessione di azienda e/o ramo di azienda di conto terzi, comporta l’assunzione di responsabilità relativamente ai fornitori istituzionali (inps, inail, iva, ufficio entrate, ecc…), in solido tra venditore ed acquirente, aqrt. 14 e 15 dello stesso D.Lvo, pertanto, all’atto dell’atto di acquisto è consigliabile avere a disposizione le ultime 3 dichiarazioni dei redditi, il Durc ed una dichiarazione del venditore che si assume ogni eventuale onere per accertamenti futuri effettuati dall’Ufficio delle Entrate.
Il valore dell’azienda da dichiarare è consigliabile inserire un importo comunicato dal proprio Commercialista sulla base delle dichiarazioni dei redditi ricevute.