Centro tecnico autorizzato per taratura e manutenzione

Il centro tecnico autorizzato Il Gruppo Polimar ha aggiunto un nuovo servizio tecnico rivolto ai possessori di veicoli che hanno l’obbligo di allestimento ed utilizzo del cronotachigrafo. Il servizio consente di effettuare tutte quelle operazioni obbligatorie per tenere a norma lo strumento:

  • Revisione periodica annuale, con rilascio dell’attestazione;
  • Riparazione e/o sostituzione del tachigrafo;
  • Taratura tachigrafo digitale;
  • Inizializzazione, con taratura, tachigrafo digitale;
  • Scarico dati carta tachigrafa conducente, obbligatorio ogni massimo 28 gg;
  • Scarico dati memoria di massa del tachigrafo digitale, obbligatorio ogni massimo 90 gg;
  • Fornitura software gestionale dzienda per carico e scarico dati tachigrafi digitali;
  • Assistenza tecnica ed informatica presso l’azienda sull’utilizzo del software gestionale;

La Polimar è regolarmente autorizzata dalla Camera di Commercio per il rilascio della carta tachigrafiche sia del conducente che dell’azienda, e consegna la carta richiesta entro 5 gg dal ricevimento della documentazione da parte del cliente.
La Polimar è in possesso dell’autorizzazione Ministeriale per operare su tutti i tipi e marche di tachigrafi, siano loro Meccanici, Analogici, o Digitali.

Orari dei servizi:
Il servizio tachigrafi, in tutte le sue fasi, è svolto dalla Polimar tutti i giorni della settimana:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:30 alle ore 19:00
sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00

Durante le sedute di revisioni annuali dei veicoli è possibile effettuare la taratura del tachigrafo, questo vi consente di non perdere ulteriore tempo quindi in pochi minuti effettuate la revisione annuale del vs veicolo e la revisione annuale del tachigrafo.

Normativa di riferimento relativa al montaggio ed utilizzo del cronotachigrafo:

Alla voce “Normativa” potete scaricarvi tutti i riferimenti normativi riferiti ai cronotachigrafi       (Art. 174, 178, 179 e Regolamento CEE n° 3821/85 e n° 561/2006 e n° 3820/85, legge 727/1978)

Controlli periodici, revisione e taratura Cronotachigrafo (Art. 179.3.6 cds):

Si precisa che la normativa Italiana, con l’emanazione della legge n° 132 del 30/03/1987, aveva inteso restringere i periodi di taratura dei crono portandoli ad un anno ansichè due anni come previsto dal Regolamento Europeo n° 3821/85/CEE paragrafo IV che recita: “i controlli periodici hanno luogo dopo ogni riparazione dei crono e dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva del pneumatico etc e debbono comunque essere effettuate almeno ogni due anni (24 mesi)” . Con Decreto Legislativo n° 5 del 12/02/2012 art. 11, sulle semplificazioni, anche l’Italia ha portato a due anni la taratura di tutti i cronotachigrafi sia analogici che digitali pertanto, anche se il certificato di taratura porta la scadenza annuale, automaticamente ha validità biennale.

Software di gestione dati tachigrafo digitale:

I dati registrati dal dispositivo tachigrafo digitale (memoria di massa) e quelli della carta autista, devono obbligatoriamente essere scaricati e conservati per un anno in azienda; la legge prevede che gli stessi vengano gestiti da un software omologato dal Ministero. In commercio, alla data odierna, esistono tre operatori che hanno omologato detto software e sono: VDO Simens, Actia, Stonerig. Il centro tecnico Polimar srl di Fiano Romano è concessionario della VDO ed è in grado di fornire il software, di effettuare i corsi per l’utilizzo e dare l’assistenza informatica a tutto campo. Il software gestionale, nell’evoluzione tecnica ed amministrativa, deve essere sottoposto ad aggiornamento obbligatorio così come previsto dalla normativa vigente, la Polimar è a servizio dell’utenza per effettuare detti aggiornamenti in tempo reale.
Il software del dispositivo tachigrafo è soggetto ad aggiornamenti, in alcuni casi è possibile farlo mentre in altre occasioni no, quando l’aggiornamento non è possibile e si vuole la funzione della pausa automatica, è indispensabile sostituire il tachigrafo già installato. I nuovi apparecchi tachigrafi, a partire dal 1/10/2011, devono essere in grado di calcolare automaticamente il periodo di non guida, se lo spostamento del veicolo avviene entro il tempo massimo di 30″. Si comunica, ai possessori di tachigrafi digitali VDO-Siemens, che si può operare l’aggiornamento del software tachigrafo come segue: – veicoli allestiti con crono VDO fino alla matric. 428866, il software è versione 1.2 o precedenti, perciò non è possibile aggiornarlo; se si vuole la funzione della pausa automatica, si deve sostituire il crono con la versione 1.4 e successive, – veicoli allestiti con crono VDO dalla matrric. 428867 ed il software è versione 1.2 e/o 1.2a e/o 1.3, è possibile aggiornarlo con la funzione pausa automatica senza cambiare il crono.

Utilizzazione della carta tachigrafa del conducente e dell’Azienda e scarico dei dati:

L’utilizzo dello strumento cronotachigrafo, analogico e/o digitale, impone degli obblighi operativi sia al datore di lavoro che al conducente (Art. 179.4.1 e 179.4.2 cds) e precisamente:

Datore di lavoro:

Il datore di lavoro ha tutti gli obblighi riportati nell’art. 179.4.1 cds ed ha l’obbligo di provvedere all’archiviazione dei dati di registrazione giornalieri, effettuati con dischetti cartacei per i crono analogici e registrati nella memoria di massa del crono analogico e conservarli per 12 mesi (art. 179.4.2 cds). Con la propria carta azienda, il datore di lavoro ha l’obbligo di scaricare i dati di massa del crono e conservarli in una memoria informatica in ufficio, gestiti con un software omologato, per consentire agli Organi di controllo la loro visione; lo scarico della memoria di massa deve avvenire con una frequenza trimestrale (art.179.4.4 cds) Per ogni foglio di registrazione mancante si incorre in una sanzione da 40 a 85 euro; la stessa sanzione si applica se l’autista non può dimostrare le registrazioni digitali.

Conducente:

il conducente deve assicurarsi di verificare che le seguenti condizioni comportamentali siano rispettate:

  • assicurarsi del buon funzionamento del tachigrafo e del limitatore di velocità;
  • non utilizzare fogli di registrazione sporchi o deteriorati; se il foglio che si sta utilizzando è sporco o deteriorato, sostituirlo con uno nuovo e spillare il rovinato a quello nuovo;
  • utilizzare il foglio di registrazione dal momento della presa in consegna del veicolo alla fine del servizio o entro la scadenza delle 24 ore;
  • quando si cambia veicolo nello stesso giorno si deve utilizzare sempre lo stesso foglio di registrazione, annotando le informazioni richieste sul retro dello stesso;
  • non viaggiare mai con il tachigrafo aperto o con il limitatore di velocità manomesso nè utilizzare più dischi di registrazione per la stessa giornata o dischi non adatti al modello di tachigrafo installato, nè sovrastampare il disco di registrazione;
  • se si è utilizzato un tachigrafo analogico, il conducente ha l’obbligo di conservare e portarsi dietro 28 dischi di  registrazione e/o dichiarazione di attività svolta (f 374) se nei 28 giorni si è guidato veicoli esenti e/o se si è stati in malattia o in ferie;
  •  se si utilizza un tachigrafo digitale, il conducente ha l’obbligo di dimostrare, con  dichiarazione di attività svolta (f 374) se nei 28 giorni si è guidato veicoli esenti e/o se si è stati in malattia o in ferie e deve scaricare la propria carta tachigrafica presso la propria azienda ogni massimo 21 giorni;
  • in caso di guasto del tachigrafo, il conducente deve riportare a mano su disco di registrazione tutti i dati richiesti; se il trasporto non consente la riparazione dell’apparato crono entro 7 giorni, l’autista per poter  circolare deve effettuare la riparazione presso un centro tecnico autorizzato;
  • all’inizio del trasporto il conducente deve inserire la propria carta tachigrafica oppure inserire il disco di registrazione trascrivendo le seguenti informazioni:
  • data di partenza;
  • luogo di partenza;
  • targa del veicolo;
  • nome e cognome del conducente;
  • km di partenza;
  • alla fine del trasporto il conducente deve togliere la propria carta tachigrafica oppure togliere il disco di registrazione trascrivendo le seguenti informazioni:
  • data di arrivo;
  • luogo di arrivo;
  • km di arrivo;
  • fare il calcolo tra i km di arrivo e di partenza e scrivere il risultato sul disco.

La carta tachigrafica aziendale e del conducente:

Le carte tachigrafiche hanno una validità di 5 anni poi vanno rinnovate, vengono rilasciate dalla CCIAA, ma anche la Polimar è autorizzata al rilascio ed al rinnovo di dette carte. Se la carta tachigrafica del conducente viene smarrita, deteriorata oppure rubata, il conducente può continuare a guidare il veicolo per un massimo di 15 giorni, compilando il modulo di mancanza carta (f 919), poi deve astenersi dalla guida se il duplicato non viene richiesto e posseduto. Se il conducente duplica la propria patente si è costretti a sostituire anche la carta tachigrafica entro massimo 15 giorni dal possesso del duplicato della patente, il conducente deve compilare il modulo di mancanza carta (f 919) nei giorni in cui guida senza carta tachigrafica.