Classificazione e tipologia di CQC:
La carta di qualificazione del conducente è di due tipi secondo la categoria del veicolo che si deve guidare e precisamente:
- CQC/V idoneo per guidare veicoli per trasporto viaggiatori, con numero di posti superiori a 9 compreso il conducente;
- CQC/M idoneo per guidare veicoli per trasporto merci, di massa complessiva superiore a 3,5 ton.
La normativa vigente, nel definire gli argomenti e la durata dei corsi per l’ottenimento del CQC, ha preso in esame alcune condizioni di necessità per professionalizzare il conducente di veicoli pesanti onde ottenere risultati considerevoli per la sicurezza stradale. e precisamente:
- la categoria della patente posseduta;
- l’età del conducente;
- alcuni vincoli nell’esercizio della guida pratica;
- possessori già di attestato di preposto per conto di terzi.
Il rinnovo del CQC:
La scadenza del CQC è quinquennale, la circolare prot 18061/23.18.5 del 14/08/2014 ha fatto chiarezza sulla scadenza dei CQC, ottenuti per documentazione, infatti la data di scadenza riportata sullo stesso documento al 9/9/2013 e/o 9/9/2014 sono di fatto da intendersi rispettivamente al 9/9/2015 e 9/9/2016 pertanto entro tale data il conducente deve effettuare il corso di rinnovo del CQC.
Le procedura per il rilascio, il rinnovo e la duplicazione sono riportate su modulo 491
Come effettuare i corsi vedere anche circ. 510 del 10/1/2012, dove vengono indicate le ore massime che possono essere eseguite con sistema multimediale.
Gli esami dei CQC, a partire dal 7/12/2012, si svolgeranno a quiz presso gli uffici UMC circ. 4303/8.3 del 16/2/2012
I corsi di formazione CQC modulo 493 e corsi accelerati D.M. 16/10/2009 e successiva modifica con D.M. 5/3/2012 . La circolare 85349 del 22/10/2010, definisce i criteri da adottare per i corsi di formazione per il rilascio ed il rinnovo del CQC.
I programmi dei corsi di formazione CQC modulo 492
La rilevazione delle presenze al corso di formazione iniziale e di rinnovo, sono espresse nella circ. 20630 del 7/8/2013.
Certificato di abilitazione alla guida KA – KB:
Con circolare prot. 24968 del 10/10/2013, il Ministero dei Trasporti ha chiarito che il CQC viaggiatori e merci, ricomprende anche i certificati di abilitazione KA e KB limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta. Per poter ottenere detti certificati KA – KB, il conducente deve fare specifica richiesta alla Motorizzazione.
Conducenti esentati dal possesso del CQC:
Gli autisti che guidano alcuni tipi di veicoli oppure svolgono una attività particolare, sono esentati dal possesso del CQC, D.Lgvo 286/2005 del 21/11/2005 e successive modificazioni ( Archivio in Pratica 491).
Per semplificare si elencano le esclusioni. Autisti che guidano i seguenti veicoli:
- autoveicoli per autoscuola, durante l’esercizio dell’attività;
- veicoli intestati alle forze armate, protezione civile, pompieri, mantenimento dell’ordine pubblico o messi a loro disposizione;
- veicoli di velocità massima di 45 km/h;
- veicoli per prova su strada a seguito di riparazione (il meccanico);
- veicoli nuovi da immatricolare e/o da sottoporre a collaudo;
- veicoli in servizio di emergenza o destinati a servizio di salvataggio;
- veicoli per trasporto passeggeri o di merci non a fine di lucro e/o commerciali;
- veicoli per trasporto di materiali o attrezzature utilizzate dal conducente per la propria attività solo se il conducente non è assunto come autista
Esenzioni dall’obbligo del corso di qualificazione ed esami:
- residenti in Italia già titolari di KD e/o patente D alla data del 9/9/2008;
- residenti in Italia già titolari di patente C e/o CE alla data del 9/9/2009;
- i conducenti extra UE o extra SEE dipendenti di impresa di autotrasporti con sede in Italia, in possesso di patente C-CE alla data del 9/9/2009 e/o patente D dalla data del 9/9/2008
Conversione del CQC preso all’Estero:
Con circolare del 13-07-2016 n° 15909/8.3, il Ministero ha regolarizzato la procedura di rinnovo e/o la conversione del CQC per i conducenti che hanno preso il CQC all’estero e precisamente i casi da rispettare sono i seguenti.- Si precisa che il rilascio del CQC e/o della patenteCQC in unico documento, è condizionato dal rilascio di una attestazione del paese estero dove viene dichiarato che il conducente, al momento del rilascio del CQC, aveva la residenza normale in quel paese, in mancanza non si può ottenere il nuovo documento.
- la patente e CQC, con un solo documento, si può rilasciare solo a conducente estero CEE che ha stabilito la residenza normale in Italia quando questi è in possesso di patente di guida italiana e CQC estera in corso di validità, se la patente di guida è scaduta di validità, prima deve presentare il rinnovo della patente, poi può fare l’istanza di rilascio della patente CQC unico; il vecchio CQC va ritirato dalla UMC;
- la patente e CQC, con un solo documento, si può rilasciare solo a conducente estero che ha stabilito la residenza normale in Italia quando questi è in possesso di patente di guida estera di un paese CEE e/o ad un paese dello spazioeconomico europeoitaliana e CQC estera in corso di validità, il conducente deve prima fare la richiesta di conversione in Italia della sua patente estera, poi può fare l’istanza di rilascio della patente CQC unico; il vecchio CQC va ritirato dalla UMC.
Possono farlo tutti i cittadini residenti in italia che sono della CEE, o cittadini appartenenti allo spazio economico europeo, exstra comunitari dipendenti di ditta con sede in italia, previo accertamento da parte di MCTC, presso le competenti autorità estere, del corso di validità e di non provvedimenti sanzionatori, fermo restando le condizioni sopra descritte.
Esame CQC per perdita totale punti:
Con circolare 1648/8.3 del 21/01/2013, il Ministero dei Trasporti ha stabilito che a seguito di perdita totale dei punti del CQC, si è obbligati a rifare l’esame con sistema quiz, la prova si svolge in due giorni separati, il primo giorno per la prova quiz comune e se si supera l’esame si può accedere al successivo esame di specializzazione il giorno successivo; se l’esame non viene superato c’è la revoca del CQC e per riaverlo occorre fare la stessa prassi come per ottenerlo per la prima volta. L’esame di specializzazione viene eseguita per l’argomento riferito al veicolo con cui si è avuta la massima decurtazione dei punti e se è uguale allora vale l’ultimo veicolo guidato con decurtazione punti.
Obbligo di comunicazione del conducente di chi guidava:
Con sentenza della Corte di Cassazione sez.II Civile, del 4/3/2011 n° 5244, il proprietario del veicolo è obbligato a comunicare agli organi competenti, se richiesto, chi guidava il veicolo al momento del verbale di decurtazione dei punti in quanto è tenuto a conoscere sempre l’identità del soggetto al quale ha affidato il proprio veicolo ed a fornire quindi tutti i dati del caso, salvo in quei casi di incolpevolezza ( furto del veicolo, sottrazione, prelievo non autorizzato, ecc….)
Per ogni corso di recupero punti effettuato è possibile recuperare un massimo di 9 punti; il corso è di 20 ore.
Recupero punti CQC:
Ad ogni CQC vengono assegnati 20 punti, D.D. del 22/10/2010, se non si effettuano infrazioni al codice della strada, ogni anno vengono aggiunti 2 punti fino a raggiungere un massimo di 30 punti.
I punti persi possono essere recuperati partecipando ad un corso specifico, che viene svolto presso le Autoscuole autorizzate, con l’obbligo di frequenza; per iscriversi al corso è obbligatorio presentare all’autoscuola la lettera di decurtazione in originale.
La perdita di tutti i punti comporta un nuovo esame da effettuarsi presso la Motorizzazione, con il sistema orale, previa partecipazione ad un corso obbligatorio da effettuarsi presso un centro autorizzato.