Cronotachigrafo – le procedure

Regolamento europeo 165/2014:
In data 4/2/2014 è stato pubblicato il Regolamento Europeo 165/2014/CE che abroga il regolamento 3821/85/CE e modifica il regolamento 561/2006/CE a partire dal 2 marzo 2016 e per alcune disposizioni l’entrata in vigore è a partire dal 2/3/2015.

Con D.D. 215 del 12/12/2016, il Ministero dei Trasporti ha emanato le disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi

Corretta Registrazione dei dati nel Crono
La  Cassazione Penale, con sentenza del 9/11/2016 n° 47211, ha adottato degli accorgimenti atti ad eludere la corretta registrazione dei dati sui cronotachigrafi digitali

Archiviazione e scarico dati:
L’articolo 10 del regolamento 561/2006/CE stabilisce che l’azienda di trasporto è obbligata allo scarico e conservazione dei dati registrati dal tachigrafo sia esso analogico che digitale.
L’obbligatorietà temporale è la seguente:
——— Il conducente deve scaricare la propria carta tachigrafa ogni massimo 28 gg e/o consegnare alla ditta tutti i dischi di registrazione analogici, esclusi quelli degli ultimi 28 gg che dovranno essere conservati dallo stesso
conducente per gli organi di controllo su strada.
———
La ditta deve scaricare la memoria di massa del tachigrafo digitale massimo entro 90 gg e conservarli per 12 mesi a disposizione degli organi di controllo; se si usa un crno analogico, i fogli di registrazione devono essere
conservati minimo per 12 mesi.
Nota bene:

La ditta ha l’obbligo di scaricare la carta tachigrafa del proprio conducente che ne è in possesso, anche se non si è proprietari di veicoli allestiti con tachigrafo digitale e conservarli per minimo 12 mesi.
Onde evitarsi problemi di inadempienza, in caso di controlli incrociati, la ditta deve assicurarsi che i propri dipendenti, ancorche assunti non con qualifica di conducente, non siano in possesso di carta tachigrafa personale facendo sottoscrivere apposita dichiarazione. f 032
Il conducente che non può scaricare la propria carta tachigrafa, per inadempienze della ditta di trasporto, non è soggetto a nessuna contravvenzione.
Procedura semplificata scarico dati tachigrafo digitale:
Da considerarsi “scarico dati” la procedura di copiare informazione registrate nella memoria tachigrafo e/o carta conducente in una memoria  esterna, che può essere del tipo Hardware (Downloadkey, Tis-Compact, ecc…) o Software (New starter Kit, ecc…)

Come premesso le memorie da “scaricare” sono due:

  1. Carta conducente – accumula informazioni per 4 settimane circa, l’obbligo di salvare i dati è al massimo ogni 28 giorni.
  2. Memoria tachigrafo – accumula 1 anno circa di informazioni, l’obbligo di salvare i dati è al massimo ogni 90 giorni.

Lo scarico del TDCO avviene grazie alla carta azienda; tale carta non è una memoria ma solo una “CHIAVE ELETTRONICA” che inserita nel Tachigrafo Digitale dà il consenso al trasferimento dei dati.

1) Procedura “scarico dati” carta conducente:

A quadro acceso (+15) inserire la carta conducente nello slot n.1 del tachigrafo digitale con il chip in alto e seguendo il verso della freccia. Il  DTCO porrà  due domande:

  1.  M entrata aggiungi? Questa domanda chiede se si desidera  aggiungere delle attività (lavoro, disponibilità ecc..), ovviamente per lo scarico dati si può rispondere di NO. Premendo il pulsante con la freccia in giù sulla stampante selezionare “NO” e confermare  con OK.
  2. Naz. Inizio (data e ora) I: chiede se la nazione di inizio del turno lavorativo è l’Italia, confermare con ok.

Attendere il completamento lettura della carta (30 sec circa), apparirà il simbolo per intero della tessera nel display del tachigrafo in basso a sinistra. In seguito inserire la carta azienda nello slot n.2, in fase di lettura il DTCO affermerà che la carta è già bloccata (inteso come protezione dei dati), attendere il completamento lettura della carta. Aprire, ruotando verso destra, lo sportellino di protezione presa DTCO situato al centro dei pulsanti 1 e 2 ed inserire la Downloadkey o Tis-Compact.

La procedura è del tutto automatica, all’inserimento della download key si accenderanno due led gialli sul fronte del connettore usb di cui:
Led di sinistra: passa dall’arancio a verde ed indica lo spazio di memoria interno.
Led di destra: passa da arancio fisso ad arancio lampeggiante ed indica che il download è in corso. Al termine del trasferimento dei Dati il led diventa verde.

  • colore verde – è occupato al massimo il 60% della memoria;
  • colore arancio – è occupato al massimo dal 60% al 90% della memoria.

 Ultimata la procedura estrarre la Downloadkey/Tis-Compact e la carta azienda. ( Il tempo di scarico è minimo 10 min )

2) Procedura “scarico dati” memoria tachigrafo:

La procedura dello scarico dati della memoria di massa viene effettuata solo con la carta azienda.
A quadro acceso (+15) inserire la carta azienda nello slot n.1 o n.2 del tachigrafo digitale col chip in alto e seguendo il verso della freccia. In fase di lettura il DTCO affermerà che la carta è già bloccata (inteso come ione dei dati), attendere il completamento lettura  della carta. Aprire, ruotando verso destra, lo sportellino di protezione presa DTCO situato al centro dei pulsanti 1 e 2 ed inserire la Downloadkey o  Tis-Compact. Anche in questo caso la procedura è del tutto automatica. Attendere che il lampeggio giallo del led di destra (download in corso) passi a verde (download terminato). Estrarre la Dowloadkey/Tis-Compact e la carta azienda.

Archiviazione dati commissionata esternamente a terzi:
La gestione dell’archiviazione dei dati dei tachigrafi digitali ed analogici e la conservazione del la documentazione, può essere demandata ad una organizzazione sindacale e/o ad una agenzia di pratiche auto; detta operatività deve essere comunicata al Ministero del lavoro competente per territorio ( circ. prot. 25/II/0001667 Ministero del lavoro del 7/2/2007).
La Polimar, per lo scarico dei dati, senza avere l’obbligo dell’acquisto del software di gestione dei dati, offre il servizio di scarico on-line con il proprio sistema Tacomat, a disposizione del trasportatore 24 ore, presso la sede di Fiano Romano, per informazioni si prega telefonare allo 06-416141.

Accertamento del lavoro straordinario a mezzo registrazione dati cronotachigrafo:

Con sentenza del 13/5/2014 n° 10366 della Corte di Cassazione, si è preso atto che il calcolo dello straordinario non può essere preteso né dal dipendente né dall’Ispettorato del lavoro, con il solo dato di registrazione riportato sul disco cartaceo e/o in formato elettronico del cronotachigrafo, ma occorre un documento ulteriore che certifichi l’attività lavorativa straordinaria di un autista.
Si allega l’inserto di diritto che tratta gli illeciti in materia di autotrasposto ed analisi delle fattispecie.

Controlli periodici, revisione e taratura Cronotachigrafo (Art. 179.3.6 cds):

Si precisa che la normativa Italiana, con l’emanazione della legge n° 132 del 30/03/1987, aveva inteso restringere i periodi di taratura dei crono portandoli ad un anno ansichè due anni come previsto dal Regolamento Europeo n° 3821/85/CEE paragrafo IV che recita: “i controlli periodici hanno luogo dopo ogni riparazione dei crono e dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva del pneumatico etc e debbono comunque essere effettuate almeno ogni due anni (24 mesi).
Successivamente, con Decreto Legislativo n° 5 del 09/02/2012 art. 11, comma 9 sulle semplificazioni, pubblicata in G.U il 12/02/2012 anche l’Italia ha portato a due anni la taratura di tutti i cronotachigrafi sia analogici che digitali pertanto, anhe se il certificato di taratura porta la scadenza annuale, automaticamente ha validità biennale.
Ad ogni taratura, qualora si interviene sullo strumento per regolarlo, si deve sigillare il crono onde evitare
manomissioni da parte dell’utenza ed anche perchè la normativa lo prevede e lo obbliga.
Il centro tecnico rilascia una attestazione di avvenuta taratura e posiziona sul veicolo e sul crono una etichetta adesiva sulla quale è riportato:

  • la data della taratura;
  • il coefficiente W;
  • il coefficiente K;
  • il valore di L del pneumatico;
  • il codice del centro tecnico con i dati dello stesso.

Quando si esegue la taratura è bene che i pneumatici siano gli stessi descritti sulla carta di circolazione onde evitare che un controllo degli organi di polizia accerta la non corrispondenza con conseguente contravvenzione ed obbligo di rifare la taratura del crono con i pneumatici regolari. Quando si sostituiscono i pneumatici perchè consumati e si era effettuata la taratura con quelli consumati, onde evitare la non corrispondenza del valore “L” e la conseguente variazione dei dati registrati relativamente alla velocità ed ai km percorsi.
La verifica di taratura di un tachigrafo analogico viene effettuata manualmente intervenendo direttamente sullo strumento, spostando gli switch a destra, secondo la tabella K, dopo aver percorso un tratto di strada di 20 mt per la ricerca del K dello strumento in taratura.
La Polimar è autorizzata alla taratura, riparazione montaggio, sostituzione dei crono digitali ed alla riparazione e taratura dei crono analogici.
Qualora il crono analogico si rompe e non è possibile ripararlo, si è costretti a sostituirlo con un crono digitale di ultima generazione.

Esenzioni e/o Obbligo uso del Cronotachigrafo:
In data 4/2/2014 è stato pubblicato il Regolamento Europeo 165/2014/CE che abroca il regolamento 3821/85/CE e modifica il regolamento 561/2006/CE a partire dal 2 marzo 2016 e per alcune disposizioni l’entrata in vigore è a partire dal 2/3/2015.
Elenco veicoli obbligati: (art. 2 reg. 561/2006):
1 – Il presente regolamento si applica al trasporto di merci e viaggiatori su strada:

– a) di merci, effettuato da veicoli di massa complessiva ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiori a 3,5 Ton
– b) di passeggeri effettuato con veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di 9 persone compreso il conducente e destinati a tal fine.
2 – Il presente regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato:
– a) esclusivamente sul territorio della Comunità europea;
– b) fra Comunità europea la Svizzera ed i paesi che sono parte dell’accordo sullo spazio economico europeo;
3 – L’AETR si applica, in luogo del presente regolamento, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori delle zone di cui al precedente punto 2, ai:
– a) veicoli immatricolati nella comunità europea o in stati che cono parte dell’AETR, per la totalità del tragitto,
– b veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l’AETR, unicamente per la parte di tragitto effettuato sul territorio della comunità europea o di paesi che sono parte dell’AETR.
Descriviamo alcune tipologie di veicoli che rientrano nell’applicazione dell’utilizzo del cronotachigrafo, per meglio comprendere la loro non appartenenza all’esenzione di cui ai successivi art. 3 e 13 del reg. 561/2006:
1) veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinate ad effettuare servizi di trasporto che fanno concorrenza a imprese private di trasporto;

2) trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali oltre un raggio di 100 km dal luogo dove è basata l’impresa che è proprietaria del veicolo o l’ha preso a noleggio o in leasing;
3) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati:
– dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo  del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, oppure, ovviamente soltanto se non utilizzati per lo svolgimento di tale attività;
– per trasporto di materiale o attrezzature utilizzati non dal conducente nell’esercizio della sua professione.  Tali veicoli sono utilizzati oltre un raggio di 100 km dal luogo ove è basata l’impresa ed a condizione che la guida del veicolo costituisca l’attività principale del conducente; oppure tale merci e/o attrezzature trasportate non vengono utilizzate dallo stesso conducente, ( ne consegue che un fornitore di merci o attrezzature trasportate con un proprio veicolo e consegnate presso un cantiere di terzi, rientra nell’obbligo del cronotachigrafo)
4) veicoli operanti in isole di superficie superiore a 2 300 kmq, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, o galleria che consentano il passaggio di veicoli a  motore;
5)  veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi,  superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati  oltre un raggio di 100 km dal luogo ove è basata l’impresa;
6) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
7) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio; che operano in un raggio di azione superiore a 100km,
8) veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il trasporto di passeggeri con fini commerciali;
Elenco veicoli esentati dal possesso ed utilizzo del tagrigrafo (art. 3 e 13 reg. 561/2006)
Alcuni veicoli sono esentati dall’utilizzo del dispositivo anche se obbligati a tenerlo efficiente e tarato annualmente.
La circolare prot. 4409 del 27/02/2015, del Ministero dei Trasporti, ha dato delucidazioni su alcune esenzioni sull’utilizzo del cronotachigrafo.

I veicoli esentati dall’utilizzo del dispositivo, per la normativa italiana, sono:
Art. 3 reg. 561/2006:
– a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 km,
– a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima non superiore a 7,5 ton impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro 100 km di raggio dal luogo in cui si trova l’impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca attività principale del conducente, vedi circolare 300/A1436/15/111/20/3 del 27/02/2015
– b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h
– c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco, e delle forze di mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente,
– d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio,
– e) veicoli ad uso speciale adibito ad uso medici,
– f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di azione di 100 km dalla propria sede operativa,
– g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione e veicoli nuovi da trasformare non ancora messi in circolazione,
– h) veicoli o combinazione di veicoli , di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 ton, adibiti al trasporto non commerciale di merci
– i) veicoli commerciali storici che rientrano nella categoria dei veicoli storici utilizzati per il trasporto non commerciale  di passeggeri o merci.

Art. 13 reg. 561/2006:
L’Italia ha inteso esentare dall’utilizzo del cronotachigrafo altre tipologie di veicoli, precisamente:
a) veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinate ad effettuare servizi di trasporto che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto;
– b) veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, ortofruttifere, forestali, di allevamento o pesca per trasporto di merci nell’ambito della loro attività professionale entro un raggio di 100 km dve è sede l’azienda,
c) trattori agricoli o forestali  utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove è basata l’impresa che è proprietaria del veicolo o l’ha preso a noleggio o in leasing;
d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate,
impiegati:
– dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo  del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, oppure;
– per trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della sua professione.  Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo ove è basata l’impresa ed a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente; vedi circolare 300/A1436/15/111/20/3 del 27/02/2015
e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2 300 kmq, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di veicoli a  motore;
f)  veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima         autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati  entro un raggio di 100 km dal luogo ove è basata l’impresa;
g) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità
professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di
lucro;
h) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, (Spurgo Pozzi Neri), di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
i) veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il trasporto di passeggeri senza fini commerciali;
j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
k) veicoli progettuali mobili, dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da  fermi, per fini didattici;
l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
m) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
n) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano,
o) veicoli impiegati esclusivamente su strade all’interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;
I veicoli di cui al punto “h”, adibiti al servizio di  manutenzione strade, possono essere non obbligati all’uso del crono se in disponibilità di una impresa la cui attività, riportata sulla CCIAA, sia di costruzione e/o manutenzione stradale, inoltre i veicoli destinati a tale uso devono essere allestiti con la scritta “uso manutenzione strade” indelebile e ben visibile al controllo degli organi competenti. Se lo stesso veicolo, ancorché munito dell’apposita scritta, viene usato per attività diversa dalle manutenzioni stradali, ed effettua trasporti di materiale non utilizzabile per attività di cui trattasi, è obbligato all’utilizzo del cronotachigrafo.
Onde evitare che l’organo di controllo possa eccepire sul non utilizzo del crono, è consigliabile che l’autista sia sempre in possesso di un documento che attesti con chiarezza l’uso del veicolo che sta utilizzando e che tenga con se una copia del D.M. 20/06/2007 con il quale si evince l’esonero all’obbligo.
Per consultazione si può stampare la specifica delle esenzioni.

Ora UTC del crono:
L’allegato 1B del regolamento CE 1360/2002 del 13/6/2002, al capitolo VI “verifiche controlli e riparazione”, viene previsto che il tachigrafo digitale deve essere sottoposto a controllo e taratura dell’ora UTC , solo se si supera l’errore di +/- 20 minuti; il cliente comunque può, a suo insindacabile giudizio ed a sue spese, far allineare l’ora UTC con l’ora normale.
Anche se siamo nell’intervallo dei 20 min., per i veicoli che vengono guidati da più autisti indifferentemente in giornata, onde evitare laccavallamento di orari registrati, comunque nella norma, è consigliabile far combaciare l’ora UTC con l’ora normale per avere il controllo più semplice.
Sanzioni per tempi di guida e uso del tachigrafo – Infrazioni in materia dei tempi di guida e di riposo:

Sulla G.U. n° 15 del 20/01/2011 è stato pubblicato il D.Lgs 245/2010 del 23/12/2010 che recepisce le Direttive Comunitarie 2009/4/CE e 2009/5/CE e modifica il D.Lgs 144/2008 sulle norme minime per l’applicazione della normativa sociale in materia di trasporto. Questi provvedimenti si propongono di introdurre un nuovo sistema di scassificazione del rischio delle ditte di trasporto, da utilizzare per assoggettare a controlli più rigorosi e fraquenti le imprece che presentano un fattore di rischio più alto. L’Allegato III di detto D.Lgs 245, riporta la tabella di classificazione del rischio.

Orario di lavoro dei lavoratori mobili nel settore dei trasporti vedi 5064
Durata della guida e dei riposi dei conducenti professionali vedi 5071
Regolazione dell’attività lavorativa dei conducenti vedi 5070
Sanzioni per tempi di guida ed uso del tachigrafo vedi 5079
Tempi di attesa ai fini del carico e scarico vedi D.D. 24/3/2011 n° 69

Indirizzi interpretativi per applicazione sansioni art. 174 cds vedi circ. prot 17598 del 22/7/2011 Ministero Trasp. (Ministero Interni prot. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22/7/2011), sui tempi di guida e di riposo.

Sanzioni in caso di inosservanza alla taratura:

La non taratura nei termini stabiliti comporta la sanzione nei casi previsti dal regolamento CE3821/85 ed ai sensi dell’art. 179 cds edart. 19 e 24 della legge 727/78. . La sanzione viene applicata sia al conducente che al datore di lavoro proprietario del veicolo.

Tabella pittogrammi:

Per rendere comprensibile ed inequivocabile la modalità di registrazione e di indicazione sul display delle funzioni del tachigrafo digitale, l’Unione Europea ha definito una tabella di pittogrammi che sono uguali per tutti i tipi di crono che sono in commercio e valgono in tutti i Paesi Europei. (Pittogrammi)

– Tabella riepilogativa coefficienti di superamento tempi:

Il regolamento n° 1073/2009/CE, di modifica al regolamento 3820/85/CE, ed il regolamento 561/2006/CE del 15/03/2006, stabilisce i tempi di guida e riposo che ogni conducente di veicoli, con obbligo di installazione ed uso del tachigrafo, deve rispettare.
Nella sceda f 296n, sono riportati i tempi di guida e di riposo, in base alle nuove disposizioni normative.
Il modello f 374 è da compilare quando un autista che ha guidato un veicolo con l’obbligo dell’uso del tachigrafo, svolge una attività diversa nei 28 giorni precedenti la guida, la compilazione e la conservazione del modello è indispensabile per la copertura dei 28 gg lavorativi.
La Comunità Europea, con il Regolamento CEE/1071/09, recepito da parte dell’Italia con proprio D.M. 120/2010 del 29/07/2010, dispone che tutti i paesi CE dovranno regolamentarsi, nel rispetto dei seguenti parametri, per quanto concerne il superamento dei tempi di guida e di riposo di un conducente professionista che ha l’obbligo dell’uso del cronotachigrafo.

I valori massimi da rispettare sono i seguenti, con possibilità di ogni Stato membro di abbassare detti valori:

Tempi  Guida giornaliera                       Coefficiente di superamento

Entro il 10%           Dal 10 al 20%                 oltre il 20%
9 ore              54′                          108′
multa               38-152 euro            300-1200                       400-1600
punti detr. su CQC   0                             2                                10
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Guida settimanale 56 ore         5h 36′                da 5h 36′ a 11h 12′
multa                      0                     250-1000                        400-1600
punti                       0                          1                                    2
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Riposo giornaliero 11 ore          9h 54′               da 9h 36′ a 8h 48′
multa                200-800                 350-1400                        400-1600
punti                       0                           5                                   10
—————————————————————————————————–
Riposo settimanale 45 ore         40h 30′             da 40h 30 a 36h
multa                      0                     350-1400                        400-1600
punti                       0                           3                                     5
Il riposo di 24 ore, con obbligo del recupero entro la 3° settimana successiva, è sempre possibile
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Pausa, tra 2 periodi di guida, pari a 45′, se non rispettata, senza limite di minuti,
multa            155-620
punti                  2
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Norme di indirizzo interpretative della Commissione Europea sui tempi di guida
Con circolare prot. 37/0002140/MA007.A001 del Ministero degli Interni, si è data pubblicazione all’orientamento della commissione europea sui tempi di guida, di pausa e di riposo.

– Trasporto di Rifiuti
I veicoli che effettuano la raccolta ed il trasporto di rifiuti, non sono soggetti alla disciplina sui tempi di guida e riposo ai sensi del D.M. 20/06/2007 perchè il trasporto non è una fase distinta dalla raccolta. circ.37/0010651/MA007.A001 del 7/6/2012  

– Rottura dei sigilli del Cronotachigrafo
Con Regolamento Europeo 2017/548/UE del 23/3/2017, si è concordato un modulo comune da compilare, da parte dell’autista, o dall’officina di riparazione del veicolo nel caso di rimozione del sigillo, nella eventualità di rottura occasionale dei sigilli del crono, al regolamento richiamato è allegato il fac-simile della certificazione da compilare. 
– Altri servizi offerti
Oltre alla revisione del vs veicolo, è possibile effettuare, senza prenotazione, quanto segue:
– Lavaggio del vs veicolo pesante usufruendo di un impianto di lavaggio automatico a rulli;
– Rilascio del bollino blu;
– Pratiche auto di qualsiasi tipo e genere eseguite in tempo reale e pagamento tassa di proprietà (bollo);
– Rifornimento carburante del vs veicolo;
– Carta di qualificazione del conducente CQCcon esecuzione di corsi di formazione e guida sicura;
– Corsi professionali per rilascio attestato del Preposto per attività di autotrasportatore conto terzi;
– Patente nautica entro e fuori le 12 miglia con barca a motore e/o vela;
– Corsi teorici per recupero punti sulla patente;
– Corsi teorici per recupero punti sulla CQC e/o cap/B
– Taratura,riparazione e sostituzione del limitatore di velocità;
– Montaggio impianto GPL e sua manutenzione;
– Consulenza amministrativa e commerciale, con specializzazione trasporti;
– Consulenza legale con specializzazione trasporti, contratti di lavoro subordinato;

Il servizio richiesto può essere commissionato ai ns uffici tel.+39 0641614300, fax +39 0641614301, e-mail prenotazioni@polimar.it oppure revisioni@polimar.it