Documenti obbligatori da tenere a bordo del veicolo (art. 180 cds)
Ai sensi dell’art. 180 cds, ogni veicolo deve essere munito dei seguenti documenti da sottoporre a controllo degli organi stradali competenti, se richiesto, tutti non scaduti:
A) Autotrasportatori di cose in Conto Terzi:
Veicolo:
– carta di circolazione veicolo originale
– copie contratto di assicurazione
– originale attestato di assicurazione
– certificato Agrement TIR, se si effettuano trasporti internazionali in regime TIR
– certificato ATP, se previsto
– copia decreto iscrizione Gestori rifiuti, se ricorre
– copia Decreto Tecnico sanitario veicolo, se si trasportano merci
deperiili e/o freschi e/o animali vivi
– autorizzazione Asl, es si trasportano animali vivi
– libro giornale dell’attività di viaggio per trasportano animali vivi con percorsi superiori a 12 ore
– Licenza comunitaria CE, se si effettuano trasporti internazionali
nella comunità Europea
– attestazione taratura tachigrafi (tutti i veicoli superiori a 3,5 Ton.
di massa complessiva)
– licenza CEMT, se prevista
– scheda di trasporto
– contratto di noleggio veicolo, se previsto
– documenti di trasporto
– certificato Agrement (Barrato Rosa) se si trasportano merci
pericolose ADR in ambito internazionale (obbligatorio per
esplosivi, radioattivi, in cisterna, in scarrabili con cassone ADR)
– certificato di ispezione triennale e/o libretto MC813 e/o libretto
MC452, per la cisterna se ricorre
– certificato integrativo cisterna spurgo pozzi neri, se ricorre
– certificato integrativo cassone scarrabile ADR, se ricorre
– attestato taratura limitatore di velocità, se previsto
– copia contratto di fornitura, se previsto
Autista:
– patente di guida
– carta qualifica del conducente CQC
– patentino CFP, solo se si trasportano merci pericolose ADR
– patentino per trasporto gas tossici, se ricorre
– patentino per trasporto animali vivi, se ricorre
– attestato conducente, solo per autisti extracomunitari
– documento attestante il collegamento con la ditta di trasporto,
rappresentato da uno dei seguenti documenti:
– copia busta paga
– dichiarazione atto notorio della ditta dove compaiono
tutte le condizioni di rapporto di lavoro
– contratto di assunzione
– contratto di servizio per prestazioni di manodopera
– ultimi 28 gg. di attività di trasporto dimostrabili con:
– 28 dischetti crono
– attestazione attività svolte per i giorni che non si è
lavorato e/o si è guidato veicoli esenti (modulistica f 374)
– carta tachigrafa conducente, se si guida un veicolo munito di
crono digitale
B) Autotrasportatori di cose in Conto Proprio:
Veicolo:
– carta di circolazione veicolo originale
– copie contratto di assicurazione
– originale attestato di assicurazione
– certificato ATP, se previsto
– certificato Agrement TIR, se si effettuano trasporti internazionali in regime TIR
– copia decreto iscrizione Gestori rifiuti, se ricorre
– copia Decreto Tecnico sanitario veicolo, se si trasportano merci
deperiili e/o freschi e/o animali vivi
– autorizzazione Asl per trasporto animali vivi, se ricorre
– libro girnale dell’attività del viaggio, se si trasporti di animali vivi con percorrenze superiori a 12 ore
– attestazione taratura tachigrafi (tutti i veicoli superiori a 3,5 Ton.
di massa complessiva
– documenti di trasporto
– certificato Agrement (Barrato Rosa) se si trasportano merci
pericolose ADR in ambito internazionale (obbligatorio per
esplosivi, radioattivi, in cisterna, in scarrabili con cassone ADR)
– certificato di ispezione triennale e/o libretto MC813 e/o libretto
MC452, per la cisterna se ricorre
– certificato integrativo cisterna spurgo pozzi neri, se ricorre
– certificato integrativo cassone scarrabile
– ADR, se ricorre
– attestato taratura limitatore di velocità, se previsto
– copia contratto di fornitura, se previsto
– licenza Conto Proprio
Autista:
– patente di guida
– carta qualifica del conducente CQC
– patentino CFP, solo se si trasportano merci pericolose ADR
– patentino per trasporto gas tossici, se ricorre
– patentino per trasporto animali vivi, se ricorre
– attestato conducente, solo per autisti extracomunitari
– documento attestante il collegamento con la ditta di trasporto,
rappresentato da uno dei seguenti documenti:
– copia busta paga
– dichiarazione atto notorio della ditta dove compaiono
tutte le condizioni di rapporto di lavoro
– contratto di assunzione
– contratto di servizio per prestazioni di manodopera
– ultimi 28 gg. di attività di trasporto dimostrabili con:
– 28 dischetti crono
– attestazione attività svolte per i giorni che non si è
lavorato e/o si è guidato veicoli esenti (modulistica f 374)
– carta tachigrafa conducente, se si guida un veicolo munito di
crono digitale
C) Taxi e/o NCC vetture:
– certificato CAP/B
– attestato taratura annuale tassametro
– copia iscrizione a ruolo conducente CCIAA
– licenza Taxi originale
– patente di guida
– assicurazione + tagliando assicurativo
D) Veicoli mezzi d’opera trasporto Conto Terzi
Veicolo:
– carta di circolazione veicolo originale
– copie contratto di assicurazione
– originale attestato di assicurazione
– copia decreto iscrizione Gestori rifiuti, se ricorre
– attestazione taratura tachigrafi (tutti i veicoli superiori a 3,5 Ton.
di massa complessiva
– documenti di trasporto
– certificato integrativo cisterna spurgo pozzi neri, se ricorre
– certificato integrativo cassone scarrabile ADR, se ricorre
– attestato taratura limitatore di velocità, se previsto
– copia contratto di fornitura, se previsto
– tassa usura strada in copia
– Autorizzazione Anas
– Autorizzazione Astral
– Autorizzazione Provincia
– Autorizzazione Autostrade, se ricorre
Autista:
– patente di guida
– carta qualifica del conducente CQC
– attestato conducente, solo per autisti extracomunitari
– documento attestante il collegamento con la ditta di trasporto,
rappresentato da uno dei seguenti documenti:
– copia busta paga
– dichiarazione atto notorio della ditta dove compaiono
tutte le condizioni di rapporto di lavoro
– contratto di assunzione
– contratto di servizio per prestazioni di manodopera
– ultimi 28 gg. di attività di trasporto dimostrabili con:
– 28 dischetti crono analogico, se ricorre
– attestazione attività svolte per i giorni che non si è
lavorato e/o si è guidato veicoli esenti (modulistica f 374)
– carta tachigrafa conducente, se si guida un veicolo munito di
crono digitale
E) Veicoli mezzi d’opera trasporto in Conto Proprio
Veicolo:
– carta di circolazione veicolo originale
– copie contratto di assicurazione
– originale attestato di assicurazione
– copia decreto iscrizione Gestori rifiuti, se ricorre
– attestazione taratura tachigrafi (tutti i veicoli superiori a 3,5 Ton.
di massa complessiva
– documenti di trasporto
– certificato integrativo cisterna spurgo pozzi neri, se ricorre
– certificato integrativo cassone scarrabile ADR, se ricorre
– attestato taratura limitatore di velocità, se previsto
– copia contratto di fornitura, se previsto
– licenza Conto Proprio
– tassa usura strada in copia
– Autorizzazione Anas
– Autorizzazione Astral
– Autorizzazione Provincia
– Autorizzazione Autostrade, se ricorre
Autista:
– patente di guida
– carta qualifica del conducente CQC
– attestato conducente, solo per autisti extracomunitari
– documento attestante il collegamento con la ditta di trasporto,
rappresentato da uno dei seguenti documenti:
– copia busta paga
– dichiarazione atto notorio della ditta dove compaiono
tutte le condizioni di rapporto di lavoro
– contratto di assunzione
– contratto di servizio per prestazioni di manodopera
– ultimi 28 gg. di attività di trasporto dimostrabili con:
– 28 dischetti crono se crono analogico
– attestazione attività svolte per i giorni che non si è
lavorato e/o si è guidato veicoli esenti (modulistica f 374)
– carta tachigrafa conducente, se si guida un veicolo munito di
crono digitale
– Attestato di conducente per cittadini Extra Comunitari
(Vedi quadro generale 546 e circolare Ministero del Lavoro prot. 219 del 19/02/2003 )
E’ fatto obbligo per tutti gli autisti extra comunitari del possesso dell’attestato di conducente (vedi regolamento CE 881/92 del 26/3/92 e regolamento CE C.E. 484/2002).
L’attestato deve essere rilasciato dalla Direzione provinciale del lavoro su richiesta della ditta di trasporto che ha in forza l’extra comunitario. La validità dell’attestato è di 5 anni e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno. Per tutti i cittadini extra comunitari, che svolgono attività di conducente in Italia, è obbligatorio il possesso del permesso di soggiorno; qualora il dipendente viene licenziato e/o si dimette, l’attestato deve essere riconsegnato al datore di lavoro. Il mancato possesso dell’attestato comporta una contravvenzione ai sensi dell’art. 180 del cds e se recidivo, la sospensione della licenza comunitaria di trasporto; se non si rispettano le condizioni di cui al regolamento comunitario n° C.E. 484/2002 CE, l’autista e la ditta di trasporto incorrono ad ulteriori sansioni.
(Per la modulistica vedi Quadro generale 546)
– Contratto tipo per trasporto in conto terzi di merci e/o di persone (D.M. 01/02/2006)
Il D.M. 01/02/2006 ha lo scopo di determinare dei modelli contrattuali tipo per facilitare l’uso della forma scritta del contratto di trasporto merci e di persone su strada.
Si consiglia a tutti gli attori di un trasporto di esigere il contratto di trasporto per evitare successivi problemi legali che potrebbero verificarsi a seguito della congruità dei costi minimi di esercizio e quindi di sicurezza, che, con l’art. 83 bis della Legge 133/2008, il Ministero dei Trasporti ha introdotto.
I costi minimi di esercizio (art. 83 bis Legge 133/2008) prevedono anche una rilevazione costante dei costi medi mensili del gasolio e la sua incidenza sull’applicazione dei costi minimi di esercizio per i trasporti effettuati in base ai contratti non scritti; ogni mese il Ministero dei Trasporti emana una tabella riepilogativa del costo del gasolio.
Scheda di trasporto
Come è noto, l’entrata in vigore della scheda di trasporto introdotta dal nuovo art. 7 bis del Dlgs 286/2005 (circ. Prot.0071914 del 17 luglio 2009 e Prot.0078384 del 6 qagosto 2009), è stata fissata al 19 Luglio 2009 n.219/D del 30/06/2009).
I Ministeri dell’Interno e dei Trasporti hanno emanato una circolare a firma congiunta allo scopo di fornire degli indirizzi generali alle Forze dell’Ordine ed agli operatori del settore, per una corretta applicazione delle disposizioni in materia.
Riteniamo, pertanto, opportuno ribadire alcuni concetti in merito alla scheda di trasporto, al fine di fugare i numerosi dubbi venutisi a creare, consentire la massima diffusione delle nuove disposizioni, ma sopratutto permettere un chiaro confronto tra tutti gli operatori del settore, committenti e vettori, in primo luogo.
Obbiettivo della scheda di trasporto e dati da inserire all’interno.
La circolare, dopo aver ricordato le finalità della scheda di trasporto, cioè permettere l’identificazione di tutti i soggetti della filiera, per l’attivazione nei loro confronti delle procedure di accertamento delle responsabilità condivise, ai sensi del Dlgs 286/05 si è soffermata sui dati da inserire con una particolare attenzione al proprietario della merce ed ai beni trasportati. Quanto al proprietario della merce, la circolare evidenzia l’obbligo per il committente di fornire le indicazioni richieste quando, tenuto conto della tipologia e della modalità del trasporto, il proprietario della merce è individuabile prima dell’inizio del viaggio; diversamente, il committente dovrà esporre i motivi che hanno reso impossibile tale individuazione, nel riquadro “Eventuali dichiarazioni”. Per quanto riguarda i dati della merce trasportata, la circolare analizza gli elementi richiesti, ovvero:
– la tipologia della merce, che consiste nell’indicazione delle sue caratteristiche merceologiche (sabbia, mattoni, legname, ecc..) e, se imballata, delle caratteristiche degli imballaggi e del loro contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc..);
– la quantità trasportata (per le merci confezionate o in colli o in altri imballaggi sui quali sia indicato il peso di ciascun pezzo) o, in alternativa, il peso complessivo della merce espresso in Kg;
– il luogo di carico e quello di scarico della merce.
In merito al modello base della scheda, la circolare specifica che possono utilizzarsi anche versioni differenti per grafica e/o dimensioni, purchè contengano tutte le informazioni previste.
La circolare si sofferma poi sul riquadro della scheda di trasporto, dedicato alle “eventuali istruzioni” fornite al vettore da parte del committente, del proprietario della merce o del caricatore: di fronte alla violazione contestata al trasportatore di una delle norme previste dall’art.7, comma 4 del Dlgs 286/05 per i contratti non scritti (si tratta dell’art.142 cds – eccesso di velocità – e dell’art.174 cds – violazione dei tempi di guida e di riposo), se dalle istruzioni riportate sulla scheda emerge la corresponsabilità del soggetto che le ha fornite, il comando accertatore può immediatamente notificare il verbale di infrazione al predetto doggetto, senza dover attivare la procedura del già citato comma 4 art.7 (ovvero la richiesta al committente o, in mancanza, al vettore, di esibire delle istruzioni compatibili con il rispetto della norma del cds violata).
La documentazione equipollente alla scheda di trasporto.
– la lettera di vettura internazionale CMR;
– i documenti doganali;
– il documento di cabotaggio previsto dal D.M. del 3 Aprile 2009;
– i documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa;
– il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14 Agosto 1996, n. 472;
– ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, secondo le norme comunitarie, gli accordi o le convenzioni internazionali o altra norma nazionale.
La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta redatta ai sensi dell’art.6 della riforma dell’autotrasporto, o da altra documentazione equivalente avente lo stesso contenuto della scheda di trasporto.
Il documento, affinchè sia considerato equipollente, deve riportare tutti i dati richiesti; cioè va completato con quegli elementi eventualmente mancanti. Quando l’integrazione non è consentita da espresse previsioni normative o fiscali che impediscano la modifica del documento originale, sul mezzo dovrà esserci anche la scheda di trasporto compilata, almeno, con le informazioni mancanti dal documento equipollente.
Trasporti internazionali effettuati nel nostro Paese da vettori esteri.
La circolare si sofferma sull’applicazione dei principi della scheda di trasporto, ai trasporti internazionali effettuati in Italia da vettori stranieri. In particolare viene messo in luce che:
– le disposizioni di tale articolo vanno osservate dai vettori esteri che stanno eseguendo un trasporto avente come origine/destinazione il nostro Paese, ovvero un trasporto in transito o un’attività di cavotaggio stradale.
– l’applicazione dell’art.7 bis verso questi soggett, consiste nell’obbligo di portare a bordo la documentazione ritenuta equipollente per i trasporti internazionali (C.M.R., documenti doganali, documento di cabotaggio o altra documentazione obbligatoria per questi trasporti); costoro, quindi, non devono avere con sè la scheda di trasporto.
Soggetti tenuti alla compilazione ed alla sottoscrizione della scheda di trasporto o dei documenti equipollenti.
La circolare afferma chiaramente che la compilazione e la sottoscrizione della scheda di trasporto (o, in assenza, dei documentio equipollenti) devono avvenire prima dell’inizio del viaggio, da parte del committente o da altre persone da questi delegate ad esclusione del vettore.
Il trasportatore può intervenire sul contenuto della scheda soltato a viaggio iniziato, in presenza di fatti nuovi che rendano necessario modificare delle informazioni inserite dal committente (ad esempio, variazione della merce trasportata, del luogo di scarico, ecc..); i cambiamenti andranno riportati nello spazio del documento dedicato alle “osservazioni varie”, mentre i dati originari interessati dalla modifica non devono essere cancellati o manomessi.
A bordo del veicolo deve trovarsi l’originale della scheda o dei documenti alternativi, per l’intera durata del viaggio.
Si precisa che in caso di trasporto di rifiuti in conto terzi, il formulario dei rifiuti sostituisce la scheda di trasporto, (circ. 24/09/2009 n° 140/cart)
In presenza di più luoghi di scarico, il committente può decidere se compilare un’unica scheda (con l’indicazione dei diversi luoghi di scarico), oppure più schede per ognuno di detti luoghi.
Trasporti esenti dall’obbligo della scheda di trasporto
Sono esenti dall’obbligo di compilazione e conservazione della scheda:
– i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio;
– i veicoli espressamente esentati dall’applicazione della Legge 298/1974, veicoli adibiti al trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate; veicoli di proprietà dell’amministrazione statale; ecc..
– i trasporti di collettame effettuati con un unico veicolo di partite di peso inferiore a 50 quintali cadauna, commissionate da diversi mittenti, purchè accompagnati da idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale risulti la tipologia di ciascuna partita di merce caricata.
Le sanzioni previste per la mancata o l’incompleta compilazione della scheda, e per la mancanza a bordo del veicolo:
– il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 600,00 ad € 1.800,00;
Tale sanzione va sempre applicata nei confronti del committente giacchè, egli è il soggetto tenuto per la legge a compilare ed a sottoscrivere la scheda; tale responsabilità sussiste nei suoi confronti, anche se ha delegato lo svolgimento di questi compiti a terzi. Il vettore o il conducente deve aggiornare il contenuto originario della scheda quando accadono eventi nuovi, che impongano la variazioone dei dati inseriti dal committente; in questo caso, se l’aggiornamento non viene eseguito (oppure avviene in modo incompleto o non veritiero), la sanzione è applicata al vettore. Lo stesso dicasi per coloro (vettore o altro soggetto della filiera) che alterino le informazioni della scheda originariamente inserite dal committente.
Stessa sanzione è prevista anche per i vettori esteri che non compilano, o non compilano correttamente, i documenti del trasporto internazionale equivalenti alla scheda di trasporto.
– chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, o altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 120,00;
Tale sanzione, invece, viene applicata in prima battuta al conducente del veicolo mentre il proprietario del mezzo, o il vettore, ne rispondono in solido. Comminata questa sanzione, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di 15 giorni successivi all’accertamento, durante i quali la scheda (o i documenti equipollenti) deve essere esibita presso qualunque Ufficio di Polizia.
Qualora la scheda non venga esibita entro il suddetto termine, fermo restando la restituzione del veicolo all’avente diritto, l’ufficio accertatore applicherà:
– nei confronti del committente, la sanzione del comma 4 art. 7 bis, per la mancata compilazione della scheda di trasporto;
– nei confronti del vettore, la sanzione dell’art. 180, comma 8 del cds (da un minimo di € 389,00 ad € 1.559,00), per non aver rispettato l’ordine di esibizione