Il trasporto di merci e di persone per conto di terzi, a partire dal 4/12/2011, ai sensi del Regolamento Europeo 1071/2009/CE, può essere svolto solo da ditte che rispettano i seguenti requisiti:
Autotrasporti di merci: iscrizione all’albo degli autotrasportatori per conto di terzi;
- iscrizione al registro elettronico nazionale REN; per le ditte già iscritte all’albo conto terzi, prima del 4/12/2011, detto requisito devono regolarizzarlo entro il /12/2012. Detto registro è gestito dalla Motorizzazione (D.D. 10/1/2012), disposizioni attuative D.D.73/08.05.10, circolare 7/2012/TSI prot. 17535/01.02 del 25/07/2012 e tipologia di disponibilità dei veicoli come da circ. 995/ALBO/PRES del 9/9/2013, richiesta certificato REN circ. RU 1606 del 20/5/2012.
- Iscrizione al registro elettronico nazionale REN; per le ditte che hanno almeno un autobus con licenza di NCC e/o di linea TPL immatricolato prima del 4/12/2011, detto requisito devono regolarizzarlo entro il 3/06/2012. Detto registro è gestito dalla Motorizzazione ( D.D. 10/1/2012), disposizioni attuative D.D.73/08.05.10, circolare 7/2012/TSI prot. 17535/01.02 del 25/07/2012 e tipologia di disponibilità dei veicoli come da circ. 995/ALBO/PRES del 9/9/2013.
Autotrasporti di merci:
(D.Lvo 286 del 21/11/2005 ) e successivo Regolamento Europeo 1071/2009/CE e disposizioni tecniche di prima applicazione D.Dirig 291 del 25/11/2011, circolare 4/2011/TSI del 7/12/2011
E’ obbligatorio per tutti i proprietari di veicoli che vogliano effettuare detta attività; con la normativa entrata in vigore dal 04/12/2011, le nuove ditte, per poter esercitare l’attività di autotrasporti per conto di terzi devono essere in possesso di alcuni requisiti senza i quali non si è iscritti e se già iscritti e si perde uno dei requisiti indispensabili, si viene cancellati; con D.M. 291 del 25/11/2011, in attuazione del Regol. Europeo 1071/2009, e DL coord. legge conv. 9/2/2012 n° 5, le nuove regole per l’iscrizione sono:
Nel caso in cui l’attività venga svolta con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 Ton, possono iscriversi dimostrando: (art. 11 com. 6 bis).
- Il solo requisito dell’onorabilità.
Nel caso in cui l’attività venga svolta con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 Ton, possono iscriversi dimostrando: (art. 11 com. 6 bis)
- Stabilimento (sede reale della ditta) (pratia 503) e art 5 D.D. 25/01/2012
- Onorabiltà (pratica 502)
- Capacità economica (9.000,00 euro da sommare a 5.000 euro per ogni veicolo posseduto) (pratica 503).
La capacità economica si può dimostrare con uno dei seguenti documenti:
- f 116 Attestato economico bancario;
- f 831 dichiarazione per società di capitali;
- f 831a dichiarazione per ditte individuali, snc, sas;
- f 831b dichiarazione per ditte individuali, snc, sas, con contabilità semplificata e/o ordinaria; corredata di:
- Dichiarazione redditi anno in corso e/o precedente timbrata CCIAA
- Copia vidimata libro cespiti per verifica consistenza veicoli
- Copia cdp di tutti i veicoli
- Copia fatture acquisto veicoli quietanzate
- Dichiarazione IVA anno in corso e/o precedente.
f 646 polizza fidejussoria per 9000 € + 5000€ per ogni veicolo in più f 646a polizza fidejussoria e polizza con responsabilità professionale
Capacità professionale (nel caso in cui non se ne fosse in possesso occorre seguire un corso presso un centro abilitato, Polimar di Fiano Romano è abilitato, senza effettuare esami D.M. 207 del 30/7/2012 e (pratica 504).
Può essere il legale rappresentante, Consigliere del CDA, Socio accomandate SAS, ogni socio per SNC, dipendente primo livello, gestore esterno dei trasporti con contratto di collaborazione.
Se dipendente occorre allegare originale e copia di:
- Copia contratto collettivo del settore;
- Lettera di assunzione con accettazione del preposto (primo/secondo livello con mansioni di direzione tecnica servizio autotrasporti Conto terzi);
- Copia conforme libro paga e matricola;
- Se contratto part-time e’ da precisare e fornire copia comun. ispettorato del lavoro;
- Libro matricolare (Buffetti 3080);
- Comunicazione INAIL, se ricorre;
- Comunicazione INPS;
- Se gestore esterno, munito di contratto di collaborazione f 799.
L’accesso al mercato per trasporto di merci per conto di terzi, senza l’acquisizione di una azienda e/o ramo azienda di autotrasporti, può avvenire anche con l’acquisto di veicoli minimo euro 5 (D.L. 9/2/2012 n° 5 art. 11 com. 6 quinquies e 6 sexies), a partire dal 10/4/2012 ( precedentemente era euro 3 il limite di inquinamento), tutti i veicoli successivi devono essere Euro 5 o superiore.
Nel caso in cui l’attività venga svolta con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 Tonoccorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a – Stabilimento (sede reale della ditta) (pratica 503) e art 5 D.D. 25/01/2012
b – Onorabiltà (pratica 502)
c – Capacità economica (9.000,00 euro da sommare a 5.000 euro per ogni veicolo posseduto, definita come specificato dalla circolare prot. 0011551 del 11/5/2012. (pratica 503).
La capacità economica si può dimostrare con uno dei seguenti documenti:
- f 116 Attestato economico bancario;
- f 831 dichiarazione per società di capitali;
- f 831a dichiarazione per ditte individuali, snc, sas;
- f 831b dichiarazione per ditte individuali, snc, sas, con contabilità semplificata e/o ordinaria; corredata di:
- Dichiarazione redditi anno in corso e/o precedente timbrata CCIAA;
- Copia vidimata libro cespiti per verifica consistenza veicoli;
- Copia cdp di tutti i veicoli;
- Copia fatture acquisto veicoli quietanzate;
- Dichiarazione IVA anno in corso e/o precedente
f 646 polizza fidejussoria per 9000 € + 5000€ per ogni veicolo in più; f 646a polizza fidejussoria e polizza con responsabilità professionale
Capacità professionale (nel caso in cui non se ne fosse in possesso occorre seguire un corso presso un centro abilitato, Polimar di Fiano Romano è abilitato, e sostenere gli esami presso la Provincia di competenza dove si è residente).(pratica 504).
Può essere il legale rappresentante, Consigliere del CDA, Socio accomandate SAS, ogni socio per SNC, dipendente primo livello, gestore esterno dei trasporti con contratto di collaborazione:
Se dipendente occorre allegare originale e copia di:
- Copia contratto collettivo del settore
- Lettera di assunzione con accettazione del preposto (primo/secondo livello con mansioni di direzione tecnica servizio autotrasporti Conto terzi);
- Copia conforme libro paga e matricola;
- Se contratto part-time e’ da precisare e fornire copia comun. ispettorato dellavoro.
- Libro matricolare (Buffetti 3080);
- Comunicazione INAIL, se ricorre;
- Comunicazione INPS.
- Se gestore esterno, munito di contratto di collaborazione f 799.
L’accesso al mercato per trasporto di merci per conto di terzi, senza l’acquisizione di una azienda e/o ramo azienda di autotrasporti, può avvenire anche con l’acquisto di veicoli minimo euro 5 per almeno 80 ton (D.L. 9/2/2012 n° 5 art. 11 com. 6 quinquies e 6 sexies), a partire dal 10/4/2012 ( precedentemente era euro 3 il limite di inquinamento), tutti i veicoli successivi devono essere Euro 5 o superiore.
Le imprese che alla data del 4/12/2011 non sono in possesso di veicoli in conto terzi, d’ufficio, vengono cancellate dall’albo.
I termini per la dimostrazione dei requisitiper l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci per conto di terzi sono ( D.L. 9/2/2012 n° 5 art. 6 com. 6 ter), circolare prot. 0012029 del 18/05/2012,e successiva prot. 0012374/23.13.01 del 23/5/2012 del Ministero dei trasporti:
Data 3/12/2012, dimostrare i 4 requisiti (alla Provincia onorabilità, capacità economica, capacità professionale,alla Motorizzazione, lo stabilimento) ed iscrizione al REN, per le ditte:
- che non hanno mai dimostrato i 3 requisiti (onorabilità, capacità economica, preposto);
- dispensate dalla dimostrazione dei 3 requisiti perchè iscritte prima del 31/12/1977;
- Iscritte all’albo dopo il 1/1/1978 e fino al 31/5/1987 che hanno ottenuto il requisito professionalità con commissione di valutazione entro il 17/8/2007;
- Iscritte all’albo ai sensi art. 1 comma 2 del DM 198/91;
- Iscritte all’albo ai sensi art. 1 comma 3 del DM 198/91;
Data 3/12/2012 dimostrare i 4 requisiti (alla Provincia verificare l’onorabilità, capacità economica, capacità professionale,alla Motorizzazione, dimostrare lo stabilimento) ed iscrizione al REN, per le ditte;
- Che già esercitano ed hanno dimostrato i 3 requisiti (onorabilità, capacità economica, preposto) presso la Provincia di appartenenza in base alle disposizioni previgenti alla data del 4/12/2011;
Data 7/4/2013, dimostrare i 4 requisiti (alla Provincia onorabilità, capacità economica, capacità professionale (con frequenza di un corso da iniziare prima del 7/4/2013),alla Motorizzazione, lo stabilimento) ed iscrizione al REN, per le ditte:
- Iscritte all’albo con veicoli superiori a 1,5 Ton ed inferiore a 3,5 Ton, con domanda d’iscrizione o di estensione presentata dopo il 4/12/2011 ed entro il 6/4/2012;
- Iscritte già all’albo con veicoli superiori a 1,5 Ton ed inferiore a 3,5 Ton,prima del 4/12/2011, che vogliono continuare ad esercitare con gli stessi vincoli;
Data 7/4/2012, dimostrare i 4 requisiti (alla Provincia onorabilità, capacità economica, capacità professionale (con frequenza di un corso da iniziare prima del 6/4/2012),alla Motorizzazione, lo stabilimento) ed iscrizione al REN, per le ditte:
- Che intendono iscriversi per la prima volta all’albo con veicoli superiori a 1,5 Ton ed inferiore a 3,5 Ton;
Data 7/4/2012, dimostrare i 4 requisiti (alla Provincia onorabilità, capacità economica, capacità professionale con esame, alla Motorizzazione, lo stabilimento) ed iscrizione al REN, per le ditte:
- Che intendono iscriversi per la prima volta all’albo con veicoli superiori a 3,5 Ton, perciò senza vincoli e limiti, possono accedere al mercato con 80 Ton e veicoli Euro 5 (è possibile accedere al mercato se si dimostra di aver acquistato e/o fatto un contratto di acquisto di veicoli euro 3 per 80 Ton, prima del 6/4/2012), oppure acquistare un ramo di azienda e/o cessione di azienda e/o cessione parco veicolare.
data 4/8/2012, dimostrare i 4 requisiti (alla Provincia onorabilità, capacità economica, capacità professionale con esame, alla Motorizzazione, lo stabilimento) ed iscrizione al REN, per le ditte: - Che successivamente al 4/12/2011 e prima del 4/2/2012 hanno presentato domanda di iscrizione per la prima volta e/o hanno presentato modifiche ai sensi dell’art. 15 della legge 298/74.
Altri servizi offerti:
Oltre il rilascio di patentini ADR, è possibile effettuare, senza prenotazione, quanto segue:
– Lavaggio del vs veicolo pesante usufruendo di un impianto di lavaggio automatico a rulli;
– Lavaggio di vetture e moto usufruendo di un impianto di lavaggio automatico a rulli;
– Revisione periodica del vs autocarro pesante, autobus, autotreno, vettura, moto, ciclomotore;
– Revisione triennale e/o sestennale della cisterna trasporto merci pericolose ADR e/o spurgo pozzi neri;
– Rilascio del bollino blu;
– Pratiche auto di qualsiasi tipo e genere eseguite in tempo reale e pagamento tassa di proprietà (bollo);
– Rifornimento carburante del vs veicolo;
– Carta di qualificazione del conducente CQC con esecuzione di corsi di formazione e guida sicura;
– Corsi professionali per rilascio attestato del Preposto per attività di autotrasportatore conto terzi;
– Patente nautica entro e fuori le 12 miglia con barca a motore e/o vela;
– Corsi teorici per recupero punti sulla patente;
– Corsi teorici per recupero punti sulla CQC e/o cap/B;
– Taratura annuale, riparazione e sostituzione tachigrafo analogico e/o digitale;
– Taratura, riparazione e sostituzione del limitatore di velocità;
– Montaggio impianto GPL e sua manutenzione;
– Consulenza amministrativa e commerciale, con specializzazione trasporti;
– Consulenza legale con specializzazione trasporti, contratti di lavoro subordinato;