Macchine operatrici e agricole

Escavatore utilizzato anche come sollevatore (circ.ISPESL 001088 del 5/02/2003)
Un Escavatore può essere utilizzato come apparecchio di sollevamento, così come previsto
dalla circolare ISPESL di cui sopra, senza ottenere la registrazione presso l’IPESL e/o ARPA
di competenza, qualora lo stesso escavatore ricade nel “caso 1” della citata circolare che di
seguito descriviamo:
      1- Escavatore previsto ed attrezzato fin dall’origine per essere utilizzato come apparecchio di sollevamento

Macchine agricole, protezioni antiribaltamento
Con cirolare 15253/DIV2B il Ministero ha ricordato che tutte le macchine agricole, ancorhè non allestite con protezione antiribaltamento, devono essere allestite con detto dispositivo ai sensi della legge 81/2008 sulla sicurezza pertanto i possessori di macchine agricole non ancora munite di detto dispositivo, dovranno mettersi in regola e sottoporre la macchina ad accertamento tecnico da parte della Motorizzazione.

Il Gruppo Polimar è a disposizione per eseguire detto aggiornamento e collaudo presso la propria sede di Fiano Romano Home.

Immatricolazione e trasferimento di proprietà macchine agricole
Lart.110 del cds tratta l’argomento macchine agricole, con circolare del Ministero dei Trasporti prot. 23828 del 10/8/2011, si è ribadito che per immatricolare e/o trasferire una macchina agricola, a soggetti non obbligati all’iscrizione alla CCIAA, è indispensabile che il soggetto sia in possesso di P.IVA e che tale circostanza venga dichiarata con atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 all’atto della presentazione dell’istanza alla Motorizzazione.

Dispositivi di protezione per la sicurezza
La circolare del Ministero dei trasporti, prot. 25585/Div2.C del 12/9/2011, i trattori agricoli devono essere equipaggiati di protezione in caso do capovolgimento.
Ai fini della circolazione stradale, le macchine agricole devono rispettare le linee guida ISPESL così come previsto con circolare del Ministero dei Trasporti n° 27685/DIV2/C del 4/10/2011
Per le macchine agricole  è possibile effettuare la cessazione dalla circolazione su strada, ai sensi della circolare 12484/08.03 del 27/05/2016, emessa dal Ministero dei Trasporti. La cessazione alla circolazione può essere operante solo su richiesta del proprietario della stessa trattrice agricola, con relativa pratica amministrativa da presentare presso un ufficio della Motorizzazione e/o presso una Agenzia di pratiche auto e solo in alcuni casi specifici, precisamente:
– se viene utilizzata esclusivamente all’interno di aree agricole o forestali che non comportano la circolazione su strada;
– se la macchina agricola non è intestata a ditta che esercita l’attività di noleggio senza conducente;
– se viene trasferita, a seguito di decesso del proprietario, ain proprietà ad altro soggetto che non l’esigenza di utilizzarla
con circolazione su strada;
– che non sussistono vincoli derivanti dall’aver beneficiato di incentivi pubblici.

Revisioni Macchine agricole
Per le macchine agricole la legge 221 del 17/12/2012 ha stabilito le modalità e la tempistica della revisione, norme successive hanno modificato la data di inizio delle revisioni al 30/06/2015, iniziando dalle macchine agricole immatricolate entro l’anno 2009.

Revisioni Macchine operatrici
Per le macchine operatrici deve essere emanato il D.M. che stabilirà le modalità e la tempistica della revisione, ad oggi non è da eseguire nessuna revisione.

Veicolo stradale N1,(Autocarri, Rimorchi-Semirimorchi) inquadramento in macchina operatrice semovente
Con riferimento alla circolare MCTC prot. 104556/DIV2/C del 3/12/2009, possono essere ammessi alla modifica di inquadramento in macchina operatrice semovente, i veicoli stradali N1, alle seguenti condizioni:

                – che il veicolo non abbia superato 10 anni dalla prima immatricolazione, solo se vengono modificate le condizioni di aumento delle masse complessive e/o i pesi sugli assi e/o la massa rimorchiabile, oppure si effettuano modifiche strutturali;
                – il veicolo deve corrispondere a tutte le norme per le macchine operatrici in vigore alla data della richiesta di cambio uso, salvo possibile deroga sull’inquinamento e sull’accertamento della potenza
                – le modifiche occorrenti per la diminuzione della velocità a 40 km/h, è soggetta a nulla osta dalla casa costruttrice ed il veicolo trasformato è soggetto a collaudo presso il CPA

Categori patenti per guidare le Macchine Operatrici ed Agricole
Per poter guidare le macchine operatrici e agricole occorre essere in possesso di una determinata Patente di guida rilasciata dal Ministero dei Trasporti, così come indicato nella circolare prot. 4857 del 22/2/2013; oltre la patente il conduttore deve essere munito di un attestato rilasciato a seguito di frequentazione di un corso specifico ai sensi della legge 81/2008, per questi corsi è abilitata la società POLIMAR srl

Rapporto di traino Macchine operatrici
C
on circolare prot. 31104 del 26/09/2012, il Ministero dei Trasporti ha chiarito che il rapporto di traino delle macchine operatrici è il rapporto tra la massa della macchina operatrice trainata a pieno carico (rimorchio) e la tara della macchina operatrice trainante.

Inquadramento in Macchine Operatrici dei Veicoli di movimento nelle aree Aeroportuali
Con Decreto Ministeriale n° 418 del 10/09/1988, il Ministero dei Trasporti ha inquadrato tra le Macchine Operatrici i mezzi che movimentano veicoli nell’ambito delle aree aeroportuali e portuali.