Veicoli obbligati al possesso ed all’utilizzo del tachigrafo:
La normativa vigente obbliga il montaggio e l’utilizzo del cronotachigrafo per i seguenti veicoli, che circolano sul territorio nazionale e della comunità europea CE, perchè si vuole effettuare il controllo sull’attività di guida dei conducenti onde evitare che la loro stanchezza e la non concentrazione possa comportare incidenti stradali.
L’installazione e l’utilizzo del cronotachigrafo sono disposizioni legislative Europee 2135/1998/CE ed il Regolamento 3820/85/CE sui tempi di guida e 3821/85/CE sull’obbligo del possesso del crono, così come abrogato il 3820/85/CEE e modificato il 3821/85/CE dal regolamento 561/2006/CE recepito con D.M. 20/06/2007 dall’Italia, e dagli art.174, 178 e 179 del Codice della Strada.
In data 4/2/2014 è stato pubblicato il Regolamento Europeo 165/2014/CE che abroca il regolamento 3821/85/CE e modifica il regolamento 561/2006/CE a partire dal 2 marzo 2016 e per alcune disposizioni l’entrata in vigore è a partire dal 2/3/2015.
Elenco veicoli obbligati: (art. 2 reg. 561/2006):
- Il presente regolamento si applica al trasporto di merci e viaggiatori su strada:
- di merci, effettuato da veicoli di massa complessiva ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiori a 3,5 Ton;
- di passeggeri effettuato con veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di 9 persone compreso il conducente e destinati a tal fine.
- Il presente regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato:
- esclusivamente sul territorio della Comunità europea;
- fra Comunità europea la Svizzera ed i paesi che sono parte dell’accordo sullo spazio economico europeo;
- L’AETR si applica, in luogo del presente regolamento, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori delle zone di cui al precedente punto 2, ai:
- veicoli immatricolati nella comunità europea o in stati che cono parte dell’AETR, per la totalità del tragitto;
- veicoli immatricolati in un paese terzo che non ha sottoscritto l’AETR, unucamente per la parte di tragitto effettuato sul territorio della comunità europea o di paesi che sono parte dell’AETR.
Descriviamo alcune tipologie di veicoli che rientrano nell’applicazione dell’utilizzo del cronotachigrafo, per meglio comprendere la loro non appartenenza all’esenzione di cui ai successivi art. 3 e 13 del reg. 561/2006:
- veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinate ad effettuare servizi di trasporto che fanno concorrenza a imprese private di trasporto;
- trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali oltre un raggio di 100 km dal luogo dove è basata l’impresa che è proprietaria del veicolo o l’ha preso a noleggio o in leasing;
- veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati:
- dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, oppure, ovviamente soltanto se non utilizzati per lo svolgimento di tale attività;
- per trasporto di materiale o attrezzature utilizzati non dal conducente nell’esercizio della sua professione. Tali veicoli sono utilizzati oltre un raggio di 100 km dal luogo ove è basata l’impresa ed a condizione che la guida del veicolo costituisca l’attività principale del conducente; oppure tale merci e/o attrezzature trasportate non vengono utilizzate dallo stesso conducente, ( ne consegue che un fornitore di merci o attrezzature trasportate con un proprio veicolo e consegnate presso un cantiere di terzi, rientra nell’obbligo del cronotachigrafo).
- veicoli operanti in isole di superficie superiore a 2 300 kmq, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, o galleria che consentano il passaggio di veicoli a motore;
- veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati oltre un raggio di 100 km dal luogo ove è basata l’impresa;
- veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
- veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio; che operano in un raggio di azione superiore a 100km;
- veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il trasporto di passeggeri con fini commerciali.
Veicoli esentati dal possesso ed utilizzo del tagrigrafo (art. 3 e 13 reg. 561/2006).
Alcuni veicoli sono esentati dall’utilizzo del dispositivo anche se obbligati a tenerlo efficiente e tarato annualmente.
I veicoli esentati dall’utilizzo del dispositivo, per la normativa italiana, sono:
Art. 3 reg. 561/2006:
- veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 km;
- veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima non superiore a 7,5 ton impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro 100 km di raggio dal luogo in cui si trova l’impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca attività principale del conducente, vedi circolare 300/A1436/15/111/20/3 del 27/02/2015;
- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h;
- veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco, e delle forze di mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente;
- veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
- veicoli ad uso speciale adibito ad uso medici;
- carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di azione di 100 km dalla propria sede operativa;
- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione e veicoli nuovi da trasformare non ancora messi in circolazione;
- veicoli o combinazione di veicoli , di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 ton, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- veicoli commerciali storici che rientrano nella categoria dei veicoli storici utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o merci.
Art. 13 reg. 561/2006:
L’Italia ha inteso esentare dall’utilizzo del cronotachigrafo altre tipologie di veicoli, precisamente:
- veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinate ad effettuare servizi di trasporto che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto;
- veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, ortofruttifere, forestali, di allevamento o pesca per trasporto di merci nell’ambito della loro attività professionale entro un raggio di 100 km dve è sede l’azienda;
- trattori agricoli o forestali utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove è basata l’impresa che è proprietaria del veicolo o l’ha preso a noleggio o in leasing;
- veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati:
- dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, oppure;
- per trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della sua professione. Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo ove è basata l’impresa ed a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente; vedi circolare 300/A1436/15/111/20/3 del 27/02/2015.
- veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2 300 kmq, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di veicoli a motore;
- veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati entro un raggio di 100 km dal luogo ove è basata l’impresa;
- veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
- veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
- veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il trasporto di passeggeri senza fini commerciali;
- veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
- veicoli progettuali mobili, dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici;
- veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
- veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
- veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
- veicoli impiegati esclusivamente su strade all’interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;
I veicoli di cui al punto “h”, adibiti al servizio di costruzione e/o manutenzione strade, possono essere non obbligati all’uso del crono se in disponibilità di una impresa la cui attività, riportata sulla CCIAA, sia di costruzione e/o manutenzione stradale, inoltre i veicoli destinati a tale uso devono essere allestiti con la scritta “uso manutenzione e costruzioni strade” indelebile e ben visibile al controllo degli organi competenti. Se lo stesso veicolo, ancorché munito dell’apposita scritta, viene usato per attività diversa dalle manutenzioni e costruzioni stradali, ed effettua trasporti di materiale non utilizzabile per attività di cui trattasi, è obbligato all’utilizzo del cronotachigrafo.
Onde evitare che l’organo di controllo possa eccepire sul non utilizzo del crono, è consigliabile che l’autista sia sempre in possesso di un documento che attesti con chiarezza l’uso del veicolo che sta utilizzando e che tenga con se una copia del D.M. 20/06/2007 con il quale si evince l’esonero all’obbligo.