Patenti

 ——————Allegato VII del D.Lvo n° 59 del 18/04/2011 (previsto dall’art. 25)
Equipollenza dei titoli di abilitazione alla guida, rilasciati in Italia prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, alle categorie di patenti previste dalla direttiva 2006/126/CE come recepita dal medesimo decreto. Visionare anche la circolare 636 del 9/01/2013 in attuazione del Regolamento Europeo 2006/126/CE e 2009/113/CE

Le patenti di categoria C, CE, D, DE, conseguite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, consentono di condurre
motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B, secondo quanto riportato in tabella

– Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) AM
– A (rilasciata entro il 31 dicembre 1985) AM A1 A2 A
– A (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988) AM e A1 A2 A esclusivamente per la guida di motocicli sul
territorio nazionale
– A1 (rilasciata dal 26 aprile 1988) AM A1
– A (rilasciata dal 26 aprile 1988) AM A1 A2 A
– B (entro il 31 dicembre 1985) AM A1 A2 A B1 B
– B (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988) AM B1 B e A1 A2 A esclusivamente per la guida di motocicli
sul territorio nazionale
– B (rilasciata dal 26 aprile 1988) AM B1 B e A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul
territorio nazionale
– C AM A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 B C1 C
– D (rilasciata entro il 30 settembre 2004) AM A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale)
B1 B C1 C D1
– D (rilasciata dal 1 ottobre 2004)  AM A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale)
B1 B D1 D
– E conseguita da titolare di patente B  
– E conseguita da titolare di patente C  
– E conseguita da titolare di patente D  (rilasciata entro il 30 settembre 2003) BE BE C1E CE BE C1E CE D1E DE BE D1E DE
– E conseguita da titolare di patente D (rilasciata dopo il 30 settembre 2003)  

La tabella “Combinazioni” descrive le categorie di patenti con il codice che si trova scritto nella propria patente, mentre il “paragrafo 400” descrive il documento Patente, a che serve, cosa ci si può guidare, chi può conseguire la patente, ecc… Il DM 8/01/2013, pubblicato sulla GU 25 del 30/01/2013, disciplina le prove di controllo per il rilascio delle patenti.
Tutte le patenti speciali BE, C1E, CE, D1E, DE, ai sensi della circolare Ministeriale 11141 del 11/05/2016, non hanno più la limitazione nelle masse rimorchiabili.

———–Codifica comunitaria sulla Patente,  Prescrizioni ed Adattamento Autovetture per Disabili
Con D. M. del 4/11/2016 sono state definite le codifiche riportate sulla patente di guida e definiti gli adattamenti sui veicoli e le prescrizioni per disabili, validi per tutti i paesi CE

————Conversione della patenteAccordi tra stati ed Italia  (vedi 433)
Repubblica Macedonia circolare 26038/23.18.01 del 26/09/2012
– Sri Lanka prot
. 18/5/2011 e circolare 29646/23.18.01 del 19/10/2011
– Ecuador prot circ. 17929/23.18.01 del 21/6/2012, circ. 5175/23.18.8 del 5/3/2014 e circ. 34256/23.18.08
– Moldavia prot. 24705/23.18.01 del 1/9/2011
– Filippine prot. 27497/23.18.01 del 11/10/2012, circ 20515/23.18.01 del 18/7/2012
Marocco – Allegati tecnici relativi all’accordo di conversione patenti di guida prot. 29431 del 18/10/2011
– Ucraina –
prot. 11645 del 18/05/2016, valida la conversione fino al 29/05/2021
– Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco accordo pro. 31430/08.03

————–Conversione patente di guida (Decisione Commissione Europea 25/08/2008)
L’Italia ed alcuni paesi esteri hanno siglato degli accordi che consentono la conversione della patente estera in patente italiana, senza effettuare l’esame. L’elenco dei paesi è il seguente, in avvenire possono subentrare nuovi Paesi, circolare prot. 4333/23.18.01  del 18/2/2013:
     – Albania   valido fino al 15-8-2014                   – Giappone                                     – Polonia
     – Algeria                                                                     – Gran Bretagna                          – Portogallo
     – Argentina                                                               – Grecia                                           – Principato di monaco 
     – Austria                                                                     – Irlanda                                         – Repubblica ceca
     – Belgio                                                                        – Islanda                                         – Repubblica di Corea 
     – Bulgaria                                                                   – Lettonia                                       – Repubblica Slovacca
     – Cipro                                                                          – Libano                                          – Romania
     – Corea                                                                         – Liechtenstein                             – San Marino 
     – Croazia                                                                      – Lituania                                      – Slovenia
     – Danimarca                                                               – Lussemburgo                            – Spagna
     – El Salvador   fino al 19-09-2014                       – Macedonia                                  – Svezia
– Ecuador  validi fino al 12/03/2017                – Serbia valido fino al 08/04/2018
     – Estonia                                                                      – Malta                                            – Svizzera
     – Filippine                                                                   – Marocco                                        – Taiwan
     – Finlandia                                                                  – Moldavia                                     – Tunisia 
     – Francia                                                                      – Norvegia                                     – Turchia
     – Germania                                                                 – Paesi bassi                                    – Ungheria
     – Uruguay   valido fino al 12-12-2014               – Sri Lanka valido fino al 14/11/2016
– Ucraina (valido fino al 29/05/2021)
Elenco degli Stati per i quali si possono convertire le patenti solo per alcune categorie di cittadini:
     – Canada           personale diplomatico e consorte
     – Cile                 diplomatici e loro familiari
     – Stati Uniti         personale diplomatico e consolare e loro familiari
     – Zambia           cittadini in missione governativa e lora familiari
Vedi circolare 4677/23.18.08 del 27/2/2014
Non è consentita la conversione della patente estera quando si è residenti in Italia da più di un anno, art. 136 comm. 6 bis cds; in questa circostanza la persona non può più guidare veicoli in Italia.

I possessori di patenti estere, non scadute di validità, e cittadini UE non residenti in Italia, possono continuare a guidare senza obbligo di conversione della patente.
I possessori di patente estera superiore, possono richiedere la conversione della propria patente, con l’emissione del foglio rosa, secondo il tipo di patente posseduta, senza essere obbligati a partire dalla patente di categoria B.

————–Conversione patente Militare
Con circolare prot. 9945/08.03 del 6/5/2014, il Ministero dei Trasporti ha dettato le disposizioni per la conversione della partente militare

————-Disciplina per le prove teoriche e pratiche di guida per Patente e CQC
AM – Con circ. 635 del 9/1/2013 il Ministero dei Trasporti ha dettato le condizioni minime da rispettare per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente AM
Patenti superiori –
Con circ. 2613 del 29/1/2013 per patenti C-D-CE-DE, circ 197 del 7/1/2014 per patenti C-C1, circ 196 del 7/1/2014 per patenti D-D1, il Ministero dei Trasporti ha dettato le condizioni minime da rispettare per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente C-C1-D-D1-C1E-CE-D1E-DE, compreso le masse minime dei veicoli e la loro zavorra.
CQCDM
del 16/9/2009 il Ministero dei Trasporti ha dettato le condizioni minime da rispettare per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della CQC, compreso le masse minime dei veicoli e laloro zavorratura per l’esercitazioni di guida.

————–Guida accompagnata (422)
E’ stato introdotta la guida accompagnata, per il minore che ha compiuti 17 anni e che intende conseguire la patente di tipo B, ma deve essere in possesso di patente A e del permesso alla guida acconmagnata, rilasciato dall’ufficio UMC di competenza.

L’autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di autovetture per poi ottenere l’autorizzazione al conseguimento del Foglio rosa per il rilascio della patente di categoria B a seguito di esami teorici e pratici.
lLa persona che è autorizzata alla guida accompagnata deve essere in possesso di patente di tipo B da almeno 10 anni e/o di patente superiore.
Per poter eseguire la guida accompagnata, il candidato deve frequentare, presso una autoscuola, un corso di formazione propedeudico.

—————Installazione doppi comandi
I veicoli destinati per esercitazione alla guida, utilizzati dalle autoscuole, devono essere equipaggiati co i doppi comandi e lo stesso veicolo deve essere sottoposto a collaudo ed aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’art. 78 del cds, l’uso del veicolo è speciale. (pratica 385)

————–Limitazione alla guida,
Elenco di alcuni veicoli in commercio idonei per essere guidati da neopatentati art. 117 comm.2 bis
Il nuovo cds prevede che i nuovi patentati posso guidare veicoli la cui potenza massima non supera i 55 kw.

Per facilitare l’acquisto di un veicolo rispondente a questo requisito, abbiamo inteso pubblicare un elenco di veicoli, attualmente in commercio, ai quali potranno aggiungersi altri in futuro (elenco)
Dal 19/01/2013 il D.Lvo 59 del 18/4/2001, in applicazione delle Direttive Europee 2006/126/CE e 2009/113/CE, viengono modificate le categorie delle patenti e quindi i veicoli che possono essere guidati; per agevolare il lettore abbiamo realizzato una tabella riussuntiva, che potrebbe ulteriormente essere modificata dalla prossima pubblicazione del nuovo testo di legge n° 317/95 e successiva modifica D.L. 31/01/2007. Vedi f 753

——–  Le patenti speciali,
per conducenti monooculari, al momento del rinnovo della validità, devono essere riqualificate come normali, così come disposto dal DM del 30/11/2010 che ha recepito le direttive europee 2009/112/CE, che hanno modificato la direttiva 91/439/CEE del 25/8/2009.
Il certificato medico può rilasciarlo il medico abilitato per i rinnovi e non più la commissione medica.

———-Modalità di trasmissione della certificazione medica,
per il primo rilascio e per il rinnovo della patente di guida ed il tipo di medico che può rilasciarlo, D.M. 31/01/2011

Se il rinnovo della patente viene effettuato dalla commissione medica e la richiesta di appuntamento viene effettuata prima della scadenza della patente, nelle more della visita medica è possibile richidere un permesso provvisorio una sola volta; non è possibile il rilascio del permesso per coloro che hanno l’obbligo della revisione della patente per tasso alcolico e droga oltre i limiti consentiti.

————-Nastro operativo in seduta esterna
Con circolare del 17/9/2012 n° 2393, l’Ufficio Provinciale di Roma ha dato le disposizioni da adottare riguardo il numero di candidati che possono essere sottoposti ad esame di guida durante una seduta operativa fuori sede pertanto gli esaminatori incaricati ed i gestori delle autoscuole devono attenersi a dette disposizioni

—————–Permesso di guida provvisorio art. 218 cds
A coloro che viene sospesa la patente senza incidente, ma solo per una sola volta, è concesso il permesso di guida per 3 ore massimo al giorno per recarsi al lavoro e/o per esigenze sanitarie di accompagno di un disabile. Il permesso deve essere richiesto alla Prefettura di appartenenza motivandone l’esigenza.

Il tempo di guida concesso comporta il raddoppio dei giorni di sospensione rispetto alle ore totali concesse.
Esempio: sospensione per 3 mesi, ore totali di guida per 60 gg x 3 ore al giorno = 180 ore = 7,5 gg; il periodo di sospensione si allunga di 15 gg.

——————Pista per esami Moto – Motocicli – Ciclomotori – Minicar
Con D.M. 23/03/2001, il Ministero dei trasporti, ha emanato le disposizioni riguardanti le conformazioni delle piste per la prova di guida dei motocicli, ciclomotori a 2, 3, 4 rote e minicar ed ha istituito la prova pratica per gli esami dei ciclomotori e minicar.
Con circdolare prot. 21509/8.3 del 15/7/2011, lo stesso Ministero dei trasporti , ha chiarito che il candidato agli esami può effettuare la prova pratica anche con la propria moto e/o moto presa a noleggio.
La conformazione planimetrica delle piste può essere visionato nei seguenti allegati:
allegao 1 pista per ciclomotori a 2 ruote,
–  allegato 2 pista per moto a 3 ruote, minicar a 4 ruote;
– pista per moto vedi  circolare 2612 del 29/01/2013 , con struttura della pista per prove alla velocità di 30 km/h;


—————Revisione della patente e del CQC (pratica 451)
La patente può essere oggetto di revisione se si è in una o più delle seguenti condizioni:

        – incidenti con lesioni gravi con sospensione della patente;
        – minore di anni 18 che commette una violazione che comporta la sospensione della patente;
        – somma di punteggio derivante da gravi violazioni commesse in 12 mesi;
        – perdita totale dei punti;
        – stato di coma di durata superiore a 48 ore;
        – mancato uso della patente per lungo tempo;
        – accertata guida in stato di ebrezza e/o per assunzione di stupefacenti;
        – dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici;
        – dubbi sulla idoneità tecnica alla guida;
La revisione della patente, per uno e/o per più dei precedenti punti, obbliga il conducente a sottoporsi ad un esame che ne confermi i requisiti per poter guidare; l’esame viene effettuato presso gli Uffici della Motorizzazione e qualora si è bocciati, la patente viene ritirata definitivamente e perde la sua efficacia.
Per poter riavere la patente è necessario rifare il tutto come se non si fosse in possesso di patente.
Con circolare del Ministero dei Trasporti prot. 117 del 18/05/2016,  e D.M. del 15/02/2016, a partire dal 01/07/2016 gli esami per dette revisioni verranno effettuate solo con quiz programmati all’uopo.
Onde evitare bocciature, con conseguente perdita della patente di guida e/o del CQC, si consiglia di frequentare dei corsi di aggiornamento, sulle nuove disposizioni normative, presso una Autoscuola abilitata.
Per la durata di un anno dalla data di richiesta di esame di revisione, è consentito effettuare un asola prova di esami di teoria e guida, qualora viene superata pa prova teorica e non si effettua la prova pratica di guida, è indispensabile rifare la domanda di esame ed in questa circostanza si devono rifare gli esami teorici e di guida.

————–Rinnovo di validità della patente di guida 
(Art. 116 cds e quadro generale)
La circolare 6193 del 05/03/2012 del Ministero dei Trasporti ha chiarito che in fase di rinnovo della patente di guida, la stessa prende come scadenza la data di nascita del possessore; questo vale solo per le patenti di categoria A-A1-A2-B.

Ogni conducente di motoveicoli e/o autoveicoli, in possesso di certificato di abilitazione alla guida, è tenuto al rinnovo dello stesso prima della data di scadenza; il mancato rinnovo non consente la guida di nessun veicolo e/o motoveicolo. La validità del documento di guida è riportata sullo stesso documento ed in riferimento dell’età del possessore e della categoria della patente, il rinnovo avverrà per una durata diversa, così come si evince dalla tabella f 296ar.          
Qualora la patente non è scaduta da oltre 3 anni, è possibile effettuare il rinnovo presso, la ns autoscuola dove troverete il medico tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle oer 16,00 alle ore 20,00.
Qualora la patente è scaduta da oltre 3 anni, ma si dimostrano delle condizioni particolari (vedi cirl. 16/1971 prot. 7053 del 26/01/09), è possibile effettuare il rinnovo, sempre presso la ns autoscuola; in questa circostanza, da parte della Motorizzazione, deve arrivare un avviso di procedimento ai sensi della legge 241/90 art. 7 e 8 . Con il D.M. 8/9/2010 si è modificato l’art. 115 del cds, detto DM stabilisce che i possessori di patente di categoria superiori, possono continuare a guidare veicoli, senza limitazioni, fino all’età di 67 anni.
Presso la Polimar è possibile effettuare il rinnovo della patente, tutti i giorni nei seguenti orari, con il medico in sede, ed è possibile effettuare la prenotazione della commissione medica per coloro che ne sono obbligati:
Gli orari di apertura di tutti i ns uffici sono:
– Dal lunedì al venerdì                       dalle ore 8,30 alle 19,00
– Sabato                                                dalle ore 8,30 alle 12,30
Si ricorda che da gennaio 2014, il rinnovo della patente di guida, eseguito entro i 4 mesi precedente la data di scadenza della stessa patente, comporta l’obbligo contestuale del duplicato patente.

—————–Rinnovo patente per gli italiani all’estero
I cittadini italiani residenti o dimorati per almeno sei mesi in un paese della non Comunità Europea, hanno la
possibilità di rinnovare la patente di guida; la prassi da adottare in questa circostanza è l’effettuazione di una visita medica, per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici necessari per la conferma di validità, presso i medici fiduciari delle Ambasciate o del Consolato italiano; le autorità di che trattasi rilasciano un attestato specifico che sostituisce temporaneamente il tagliando di rinnovo, che è valido solo per il periodo di permanenza all’estero.
Quando si rientra e si acquisisce di nuovo la residenza in Italia si deve confermare la validità della patente come per prassi.

—————Requisiti minimi visivi ed acustici per ottenere la patente
da possedere per il rilascio e/o il rinnovo della patente di guida (art. 116 cds)

Per ottenere la patente di guida è indispensabile avere i seguenti valori minimi: allegato 411
visivi:
    – Patente A-B – B96            

    – Patente AS – BS
7/10 totali minimo 2/10 visus naturale per occhio, anche con correzione di lenti tollerate e/o a 
contatto, 8/10 se monocolo. Occorre inoltre: sensibilità al contrasto, all’abbagliamento, visione crepuscolare, campo visivo                    
    – Patente C – C1
12/10 totali minimo 4/10 per occhio, anche con correzione di lenti tollerate e/o a contatto, Occorre inoltre: sensibilità al contrasto, all’abbagliamento, visione crepuscolare, campo visivo 8/10 se monoculare almeno da 6 mesi attestato dall’oculista, obbligo comunque commissione           
    – Patente CS – C1S
12/10 totali minimo 4/10 per occhio, anche con correzione di lenti tollerate e/o a 
contatto, Occorre inoltre: sensibilità al contrasto, all’abbagliamento, visione crepuscolare, campo visivo 8/10 se monoculare almeno da 6 mesi attestato dall’oculista, obbligo comunque commissione               
    – Patente D – D1
    – Patente DS – D1S
12/10 totali minimo 4/10 per occhio, anche con correzione di lenti tollerate e/o a 
contatto, Occorre inoltre: sensibilità al contrasto, all’abbagliamento, visione crepuscolare, campo visivo 8/10 se monoculare almeno da 6 mesi attestato dall’oculista, obbligo comunque commissione            
    – Patente BE – B1E
    – Patente CE – C1E
    – Patente DE – D1E
12/10 totali minimo 4/10 per occhio, anche con correzione di lenti tollerate e/o a 
contatto, occorre inoltre: sensibilità al contrasto, all’abbagliamento, visione crepuscolare, campo visivo 8/10 se monoculare almeno da 6 mesi attestato dall’oculista, obbligo comunque commissione
Udito:
Patenti A – B – B96
voce di conversazione a 2 mt di distanza da ciascun orecchio anche se con protesi
Patenti C – D – E – C1 – D1
voce di conversazione a 8 mt di distanza complessivi, a stimoli semplici e complessi 
a 2 mt, luminosi ed acustici orecchio che sente di meno senza protesi acustica, entro 4 decibel scala mercalli
Vedere anche circolare 15/1/2011 per i requisiti minimi visivi e  D.Lvo 59 del 18/04/2011 e circolare di applicazione prot. 28368/8.3 del 18/10/2012, in applicazione delle Direttive Europee 2006/126/CE e 2009/113/CE

Malattie neurologiche e Sindrome da apnea ostruttiva del sonno
Con il DM del 22/12/2015, pubblicato sulla G.U. 9 del 13/01/2016,, è stata recepita la direttiva Europea 2014/85/UE che modifica alcuni punti della direttiva UE 2006/126 relativamente ai requisiti minimi fisici e psichici per poter ottenere e/o rinnovare la patente di guida, precisamente:
Malattie neurologiche:
la patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata a candidati che sono affetti da gravi affezioni neurologiche di grado tali da risultare incompatibili con la sicurezza della guida di veicoli e/o moto. La commissione medica, a seguito di visita specialistica, può dare il benestare alla guida, ma per un massimo di 2 anni, alla scadenza il conducente deve sottoporsi a nuovo accertamento.
Disturbi del sonno:
la patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata a candidati che sono affetti da gravi affezioni di disturbo del sonno da apnea ostruttiva notturna, di grado tali da risultare incompatibili con la sicurezza della guida di veicoli e/o moto. Il medico, di cui all’art. 119 comma 2 del CDS, sottopone a visita accurata il candidato e nel caso conclude con un esito positivo, certifica l’idoneità alla guida; qualora sussistono dubbi circa l’idoneità, è deputata la commissione medica, a seguito di visita specialistica e la stessa può dare il benestare alla guida, ma per un massimo di 3 anni per patenti A B AM, per 2 anni per le patenti superiori, alla scadenza il conducente deve sottoporsi a nuovo accertamento.
Disturbi del sonno da apnea otruttiva notturna vedere D. Ministero della Salute 03/02/2016

—————-Revoca della patente di guida art. 186bis
La patente di guida viene revocata quando si raggiunge un tasso alcolico oltre 1,5 g/litro. Per chi è in possesso di patente superiore (C-D-E-CAP/B_CQC) e supera detto valore, è inibito per 3 anni all’ottenimento della patente.

—————Tasso alcolico massimo
Il tasso alcolico deve essere rispettato per i seguenti possessori di patenti di guida, pena la revoca della patente:

    – da 0 – 0,5 g/litro per neopatentati per i primi 3 anni
    – oltre 0,5 – 1,5 g/litro per patentati minori di anni 21
    – 0 g/litro per patentati con patente superiore C – CE – D – DE – CAP/B
    – 0 g/litro conducenti di veicoli che trainano rimorchi il cui carico complessivo a pieno carico, con il rimorchio agganciato, superano 3,5 ton
    – 0 g/litro conducenti che guidano veicoli trasporto persone che superano 9 posti compreso il conducente

—————–Tipo e/o categoria di patente ed età minima per primo rilascio
L’art. 116 del cds stabilisce quali veicoli possono essere guidati in base alla patente posseduta, vedere anche il D.Lvo 59 del 18/04/2011 e circolare di applicazione prot. 28368/8.3 del 18/10/2012, in applicazione delle Direttive Europee 2006/126/CE e 2009/113/CE e D.M. 317/95 modificato dal D.L. 31/01/2007

Per dare una lettura più facilitata, delle nuove categorie di patenti e l’età minima per il primo rilascio, abbiamo schematizzato le varie condizioni che dal 19/01/2013, il richiedente di una patente si troverà a rispettare. Si ricorda che anche se l’iscrizione per il primo rilascio è avvenuto prima di detta data, ma gli esami vengono svolti successivamente a questa, la patente che si otterrà è quella indicata nel modulo f 753 con tutte le sue condizioni e/o limitazioni.
In nessun caso, come precedentemente era previsto per alcune categorie di patenti, per passare da una patente ad un’altra superiore, si devono effettuare gli esami di teoria e di guida.
Solo quando si passa da una patente ad un’altra, come appresso indicato, si devono effettuare gli esami di guida e non quelli di teoria:
      – possesso patente AM per ciclomotori, passo a patente AM per Minicar, si esami guida
      – possesso patente AM per minicar, passo a patente AM per ciclomotore, si esami guida
      – possesso patente B1 per quadricicli pesanti, passo a patente B per autoveicoli fino a 3,5 ton, si esami guida
      – possesso patente A1 per moto 125cc, passo a patente A2 per moto fino 35 kw, si esami guida
    – possesso patente A2 per moto fino 35 Kw, passo a patente A3 per moto superiori a 35 kw, si esami guida
      – possesso patente C1 per autocarri fino a 7,5 ton, passo a patente C per autocarri oltre 7,5 ton, si esami guida
      – possesso patente D1 per autobus fino a 16 posti, passo a patente D per autobus oltre 16 posti, si esami guida

——————-Stati Uniti, circolazione con patente Italiana
La circolare del Ministero dei Trasporti n° 5803 del 12/3/2014 fornisce istruzioni per il rilascio della patente di guida internazionale per i cittadini Italiani che vogliono guidare sul territorio degli Stati Uniti.