Pista per moto e data scadenza documenti

02/04/2013 – Pista per esercitazioni ed esami Moto, Ciclomotori, Minicar:
Presso il centro tecnico di Fiano Romano (Rm), la POLIMAR ha realizzato delle piste per esercitazioni ed esami per patenti AM – A1 – A2 – A; le stesse sono state autorizzate dal Ministero dei Trasporti per la prova di guida a 30 km/h e 50 Km/h.

Ogni Autoscuola, interessata all’uso delle piste, può contattarci ai numeri:


Vi mostriamo alcune foto:

Pista patenti A1-A2-A :

Con D.M. 23/03/2001, il Ministero dei trasporti, ha emanato le disposizioni riguardanti le conformazioni delle piste per la prova di guida dei motocicli, ciclomotori a 2, 3, 4 rote e minicar ed ha istituito la prova pratica per gli esami dei ciclomotori e minicar.
Con circdolare prot. 21509/8.3 del 15/7/2011, lo stesso Ministero dei trasporti , ha chiarito che il candidato agli esami può effettuare la prova pratica anche con la propria moto e/o moto presa a noleggio.

La conformazione planimetrica delle piste può essere visionato nei seguenti allegati:

  • allegato 1 pista per ciclomotori a 2 ruote;
  • allegato 2 pista per moto a 3 ruote, minicar a 4 ruote;
  • pista per moto vedi circolare 2612 del 29/01/2013 e successiva che va a modificarla (prot. 2313/Lau/Segr del 22/05/2014) con struttura della pista per prove alla velocità di 30 km/h;

24/10/2012 – Tipo e/o categoria di patente ed età minima per primo rilascio:

L’art. 116 del cds stabilisce quali veicoli possono essere guidati in base alla patente posseduta, vedere sanche il D.Lvo 59 del 18/04/2011 e circolare di applicazione prot. 28368/8.3 del 18/10/2012.
Per dare una lettura più facilitata, delle nuove categorie di patenti e l’età minima per il primo rilascio, abbiamo schematizzato le varie condizioni che dal 19/01/2013, il richiedente di una patente si troverà a rispettare. Si ricorda che anche se l’iscrizione per il primo rilascio è avvenuto prima di detta data, ma gli esami vengono svolti successivamente a questa, la patente che si otterrà è quella indicata nel modulo f 753 con tutte le sue condizioni e/o limitazioni.
In nessun caso, come precedentemente era previsto per alcune categiorie di patenti, per passare da una patente ad un’altra superiore, si devono effettuare gli esami di teoria e di guida.
Solo quando si passa da una patente ad un’altra, come appresso indicato, si devono effettuare gli esami di guida e non quelli di teoria:

  • possesso patente AM per ciclomotori e Minicar si può guidare indistintamente il ciclomotore e/o la minicar;
  • possesso patente B1 per quadricicli pesanti, passo a patente B per autoveicoli fino a 3,5 ton, si esami guida;
  • possesso patente A1 per moto 125cc, passo a patente A2 per moto fino 35 Kw, si esami guida;
  • possesso patente A2 per moto fino 35 Kw, passo a patente A per moto superiori a 35 kW, si esami guida;
  • possesso patente C1 per autocarri fino a 7,5 ton, passo a patente C per autocarri oltre 7,5 ton, si esami guida;
  • possesso patente D1 per autobus fino a 16 posti, passo a patente D per autobus oltre 16 posti, si esami guida;
  • possesso patente C1E per autocarri fino a 7,5 ton, passo a patente CE per autocarri oltre 7,5 ton, si esami guida;
  • possesso patente D1E per autobus fino a 16 posti, passo a patente DE per autobus oltre 16 posti, si esami guida.

04/10/2012 – Documenti obbligatori a bordo del veicolo:

Per dimostrare l’appartenenza del conducente ad una ditta di trasporto, lo stesso conducente deve avere a bordo, oltre altri documenti di rito ai sensi dell’art. 180 cds, uno dei seguenti documenti, obbligatori per l’attivita di autotrasporti in conto terzi e consigliati per i trasporti in conto proprio, circ. Ministero Interni 300/A/4362/12/108/13/1 del 6/6/2012:

  • Copia ultima busta paga;
  • Copia contratto di assunzione;
  • Tesserino di riconoscimento aziendale con dichiarazione su carta intestata della ditta dove viene affermato il tipo di rapporto con il conducente e gli estremi della posizione INAIL ed INPS, con data e sottoscrizione del responsabile co assunzione di responsabilità ai sense del DPR 445/2000.

11/09/2012 – Scadenza e validità dei documenti, D.L. 9/9/2012 n°5:
  • Tutti i documenti che sono posseduti, ad esclusione della patente di guida, la data di rinnovo non coincide con la data di nascita del possessore, ma mantiene la data di scadenza riportata sul documento; alla scadenza, a seguito di rinnovo e/o al primo rilascio, la nuova scadenza coinciderà con la data del compleanno.
  • Per le patenti di guida la situazione è diversa, per quelle in essere rimane valida la scadenza naturale riportata sul documento , mentre per il primo rilascio e/o il rinnovo si hanno tre condizioni:
  1. per patenti di categoria A-A1-B1-B-BE, che hanno scadenza ordinaria, la scadenza di validità è prorogata alla data del compleanno;
  2. per patenti di categoria AS-BS- BES, essendo patenti rilasciate e/o rinnovate a seguito di certificato rilasciato da una commissione medica, la scadenza è la data del certificato medico;
  3. per patenti di categoria C1-C-CE- C1E-D1-D1E-D-DE-CQC,, la scadenza è la data del certificato medico.