Pubblicità e scritte sui veicoli

Pubblicità sui veicoli (vedi 107)
La pubblicità sui veicoli è regolamentata dall’art. 23 cds, art. 46 cds, art.57 del regolamento al cds, onde consentire la circolazione del veicolo in sicurezza.

Sui veicoli non è consentita la pubblicità rifrangente, lumionoso e messaggi variabili; non deve essere di spessore superiore a 3 cm rispetto alla superficie esterna del veicolo dove si applica. 

Sulle auto private non è consentita la pubblicità ad interesse di terzi. l’art. 57 cds dispone che è consentita la pubblicità del proprio marchio e della ragione sociale. In questa categoria di veicoli, oggetto di pubblicità, rientrano:
     – noleggio con conducente,
     – linee per trasporto di persone,
     – linee per trasporto di cose,
     – trasporto di cose per conto di terzi,
     – piazza per trasporto di cose per terzi
La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad alcuna autorizzazione purchè realizzata nel rispetto delle norme tecniche dell’art. 57 del regolamento al cds. E’ indispensabile assolvere alcuni adempimenti burocratici di carattere fiscale per quelle pubblicità che non sono prettamente effettuate per la ditta proprietaria del veicolo.
Le tariffazioni sono evidenziate sul modulo 107.

Sui veicoli adibiti a trasporto di linea o non di linea,
la pubblicità può essere sia a carattere privato, della propria azienda, oppure per conto di terzi, ma nel rispetto di alcune disposizioni, può avvenire a titolo gratuito e/o oneroso:

      – non deve essere esposta sulla parte anteriore,
      – deve essere contenuta entro forme geometriche regolari
Sui Taxi può essere realizzata seguendo le seguenti modalità:
      – mediante pannello bifacciale 75 x 35 cm, saldamente ancorato al veicolo e posizionato larallelamente al senso di marcia,
      – mediante pelllicola posizionata sul lunotto del veicolo con dimensioni non superiori a 100 x 12 cm,
      – mediante pellicola applicata sulla superficie del veicolo, ad eccezione della parte anteriore e delle vetrate.
La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad alcuna autorizzazione purchè realizzata nel rispetto delle norme tecniche dell’art. 57 del regolamento al cds. E’ indispensabile assolvere alcuni adempimenti burocratici di carattere fiscale per quelle pubblicità che non sono prettamente effettuate per la ditta proprietaria del veicolo.
Le tariffazioni sono evidenziate sul modulo 107