Quesito: Relazione sull’attività di un centro tecnico per taratura e montaggio cronotachigrafi:
Premessa:
- Cronotachigrafi analogici e digitali: (regolamento CEE/3821/85 del 20/12/1985). Questo tipo di dispositivo può essere sottoposto a sostituzione, riparazione, e taratura solamente da centri tecnici ed officine autorizzate ai sensi del regolamento CEE 3080/85 così come specificato al capitolo III dello stesso regolamento art. 12. Ogni veicolo per trasporto merci, superiore a 3,5 ton. di massa complessiva ed ogni veicolo per trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso il conducente, è obbligato al montaggio ed utilizzo del dispositivo cronotachigrafo ai sensi dell’art. 3 del regolamento CEE 3821/85 . Ogni stato membro UE, ai sensi del comma 2 art. 3, regolamento CEE 3820/85 , può dispensare dall’applicazione del presente regolamento, alcuni veicoli, ai sensi dell’art. 13 paragrafo I dello stesso regolamento.Coloro che non rispettano l’obbligo dell’utilizzazione del cronotachigrafo incorrono all’applicazione delle sanzioni di cui all’art.179 cds – conducente – Euro 687,55 – punti 10 CQC – sospensione CQC 15gg-3 mesi – proprietario veicolo, – Euro 687,55 – sospensione licenza per 12 mesi (se in 1 anno 3 violazioni) – violazione legge 727/78 art. 19.
- Obbligo di montaggio cronotachigrafo: ai sensi del regolamento CEE 2135/98 a modifica dei regolamenti CEE 3821/85 e CEE 3820/85. Questo regolamento, ai sensi dell’art. 2 comma b, obbliga il montaggio del cronotachigrafo a tutti i veicoli trasporto persone con numero posti superiore a 9 compreso il conducente e di massa complessiva superiore a 10 Ton. immatricolati per la prima volta dopo il 01/01/1996 e da tale data, se l’autobus è corredato da tachigrafo analogico ed è da sostituire per rottura, deve essere montato un crono digitale.
- Rilascio autorizzazione centri tecnici per montaggio, riparazione e taratura D.M. 10/08/2007: l’art. 7 stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai centri tecnici, i quali devono rispondere a tutti i requisiti riportati nell’allegato 1. I requisiti di cui all’allegato 1 devono essere rispettati dalla sede del centro tecnico e gli stessi, prima di ottenere l’autorizzazione, sono verificati da Ispettori dell’Ufficio Metrico e devono rimanere tali per tutta la durata della stessa della stessa autorizzazione ed in modo particolare: – Punto 1.2 al punto 1.5, 1.10 – Punto 2.1, 2.4, 2.8 – Punto 7.1, dove al 7.1b viene richiesto di indicare sul rapporto tecnico l’indirizzo completo dove viene effettuata la prova e, e se non espressamente autorizzata ai sensi dell’art 11 comma 4 del D.M. 10/08/2007 deve essere la sede del centro tecnico, quindi anche con questo requisito si è obbligati a lavorare il veicolo non presso la sede del cliente.
- Anche l’art. 9 comma 6, del D.M. 10/08/2007 , chiarisce che la carta tachigrafica officina deve essere mantenuta, protetta ed utilizzata dal titolare tecnico, nella sede del centro tecnico e nella stessa sede conservata in apposita cassaforte; solo se autorizzati ai sensi del comma 4 dell’art. 11, la carta officina può uscire dalla sede del centro tecnico.
- L’art. 11 comma 4 stabilisce che tutti gli interventi tecnici sui tachigrafi devono essere effettuati nella sede del centro tecnico e solo per casi eccezionali possono essere effettuati in locali esterni previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero subordinata al parere tecnico sulla sede esterna da parte dell’Ufficio Metrico di competenza.
- La sorveglianza e la verifica della sussistenza dei requisiti del centro tecnico, è specificata dall’art. 13 e l’ispezione viene effettuata senza preavviso e nell’orario di lavoro dello stesso centro tecnico e durante l’ispezione vengono verificati i requisiti richiesti dall’allegato tecnico . Qualora venga riscontrato una o più violazioni si incorre alle sanzioni di cui all’art.14.
Stante quanto premesso si può affermare che:
- L’attività del centro tecnico autorizzato per il montaggio, riparazione e taratura di cronotachigrafi digitali ed analogici, può essere svolta solo ed esclusivamente presso la sede autorizza dal Ministero.
- Ogni centro autorizzato, ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del 10/08/2007, può effettuare l’attività di cui al precedente punto a, fuori dalla propria sede e quindi presso i depositi del cliente, solo ed esclusivamente previa autorizzazione specifica rilasciata dal Ministero quando ci sono le condizioni particolari e straordinarie. A tutto oggi nessun centro tecnico ha avuto questo tipo di autorizzazione.
- Gli autobus, immatricolati dopo il 01/01/1996, di massa superiore a 10 Ton. e con numero di posti superiore a 9, sono obbligati al montaggio del dispositivo cronotachigrafo e, qualora lo stesso veicolo sia già munito di crono analogico e questo non sia possibile ripararlo se non sostituendolo, si è obbligati a sostituire il tipo analogico con altro digitale.d) L’Ufficio Metrico di competenza, relativo alla sede del centro autorizzato, ha la competenza per i controlli ispettivi sulla regolarità di esecuzione dell’attività e che detta ispezione viene eseguita presso la sede operativa del centro tecnico negli orari lavorativi definiti in fase di rilascio dell’autorizzazione in quanto lo stesso centro tecnico rilascia una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegnava a consentire, agli ispettori dell’Ufficio Metrico, ad entrare nella sede operativa per effettuare l’ispezione;
- Il centro tecnico viene autorizzato per l’attività sui crono su tutto il territorio del mercato comune europeo per tanto può intervenire su qualsiasi veicolo di ditte anche se residenti in altra provincia rispetto alla propria sede operativa, purché detta attività viene svolta nella sede del centro tecnico.
- Qualsiasi attività oggetto dell’autorizzazione ministeriale, che venga svolta in contrasto con le condizioni vincolanti di cui all’allegato tecnico del D.M. 10/08/2007, comporta la sospensione per sei mesi dell’attività del centro tecnico e se viene reiterato il mancato rispetto, si incorre alla revoca dell’autorizzazione, quindi nella fattispecie ogni attività di taratura e/o riparazione e/o montaggio del dispositivo crono analogico e/o digitale, effettuate fuori dalla sede del centro tecnico, deve intendersi non regolare quindi soggetta a sanzione anche nei confronti del proprietario del veicolo sottoposto a tale attività. La legge è pubblicata pertanto, per norma, l’ignoranza in merito non giustifica comportamenti non conformi sia per il centro tecnico che per il proprietario del veicolo.
- Gli interventi tecnici sui cronotachigrafi analogici (vecchio tipo) e le autorizzazioni ai centri tecnici, sono soggette al D.M. 24/05/1979 . Anche in questa circostanza il legislatore ha vincolato l’operatività del centro tecnico solo nella propria sede operativa autorizzata (punto 2 comma c, comma d) All’entrata in vigore del D.M. 10/08/2007, dette autorizzazioni non vengono più rilasciate sulla base delle vecchie norme, ma deve essere rispettato l’allegato tecnico del D.M. 10/08/2007 . Tutte le autorizzazioni rilasciate precedentemente alla data del 10/08/2007 rimangono valide solo se entro 2 anni dal 10/08/2007 si adeguano alla nuova normativa.h) Come si evince dall’allegato 10 e 11, tutte le autorizzazioni rilasciate ai centri tecnici, per le attività su crono rispettivamente analogici e digitali, obbligano lo svolgimento delle attività solo ed esclusivamente presso la sede operativa del centro tecnico.
Quesito: Se il cronotachigrafo analogico si rompe, si può sostituire con altro nuovo?
Il regolamento CEE 2135/98 , a modifica dei regolamenti CEE 3821/85 e CEE 3820/85, definisce l’obbligo del montaggio dei cronotachigrafi, infatti, ai sensi dell’art. 2 comma b, c’e l’obbligo del montaggio del cronotachigrafo a tutti i veicoli trasporto persone con numero di posti superiore a 9 compreso il conducente e di massa complessiva superiore a 10 Ton. immatricolati per la prima volta dopo il 01/01/1996 e da tale data, se il veicolo è corredato di tachigrafo analogico e subisce una rottura, deve essere montato un crono digitale se l’analogico non è riparabile e/o si è costretti a sostituire la sua carcassa per la sua riparazione.
Quesito: Quando si cambiano i Pneumatici diversi di misura e/o si montano quelli da neve , cosa si deve fare?
Si comunica che tutti i veicoli oggetto di cambio dei pneumatici, effettuato durante il periodo invernale per esigenze di sicurezza alla circolazione stradale, con altri da neve tacchettati e/o diversi di circonferenza rispetto ai precedenti, essendo questi diversi rispetto a quelli normali, fanno registrare al tachigrafo dei valori superiori della velocità e della percorrenza stradale rispetto alle tolleranze previste in fase di taratura dello strumento. Detti valori, se non si provvede alla nuova taratura del dispositivo tachigrafo, comportano verbalizzazioni e contravvenzioni durante un controllo degli organi di Polizia. Onde evitare spiacevoli conseguenze , è obbligatorio sottoporre a taratura il dispositivo, con il rilascio della nuova certificazione nella quale sono trascritti i nuovi valori di L del W e della sigla dei pneumatici. La stessa operazione deve essere riproposta quando si rimontano i precedenti pneumatici. Le operazioni sopra descritte vanno effettuate anche quando, per esigenze commerciali e/o di altra natura, si sostituiscono i vecchi pneumatici con dei nuovi di caratteristiche diverse rispetto a quelli presenti sulla carte di circolazione e/o diversi rispetto a quelli riportati nel certificato di taratura del tachigrafo.
Quesito: Il controllo sui sigilli del cronotachigrafo come deve essere eseguito?
Con una circolare del 17/01/2011 (300/A/524/11/111/20/3), il Ministero degli Internie circolare 0173654 del 24/11/2010 del Ministero dello sviluppo Economico, hanno dato istruzioni agli organi di polizia affichè si astenga dal verificare la presenza della gabbia di contenimento della cavetteria e del relativo sigillo, nella parte posteriore dei tachigrafi digitali installati sui veicoli industriali Italiani. Pertanto gli unici elementi che dovranno controllare, su questo tipo di apparecchiatura, è costituito dal sigillo posto nella parte anteriore del tachigrafo con il marchio dell’omologazione. Le officine centri tecnici autorizzati, onde evitare manomissioni, continuano ad apporre il proprio sigillo sia sulla gabbia di contenimento della cavetteria, posta nella parte posteriore dello strumento, che in prossimità dell’impulsore posto sul cambio.
Quesito: Quando si riscontrano orari differenti alla realtà sul display del tachigrafo digitale, cosa si deve fare?
Con riferimento alla domanda formulata, si chiarisce quanto segue:
- il tachigrafo viene tarato con l’ora UTC, come rifewrimento Europeo, pertanto questo valore non può essere modificato dall’operatore conducente senon +/- un minuto, la modifica può essere eseguita solo dal tecnico dell’officina autorizzata. Questa considerazione ci permette di dire che le stampe eventuali dei rapportini di guida e la registrazione della memoria di massa, non tengono conto dell’orario locale visibile sul displey, quindi non ci sono erroridi sovrapposizione di guida con 2 veicoli diversi nello stasso giorno;
- l’ora UDC viene inserita dal tecnico dell’officina con uno strumento tarato ed omologato pertanto non può essere sbagliato se non per un mero errore dell’operatore, la taratura dell’ora ha una tolleranza di +/- 0,2, qualora nel tempo si vanno a cumulare gli errori, allo scarico dei dati, il TIS OFFICE (software di gestione dati) azzera gli stessi con un massimo di +/- 10 minuti;
- l’ora locale può essere variata dal conducente attraverso il tasto menù, in modo molto semplice, questo tipo di modifica è conveniente effettuarla quando siamo in presenza della variazione dell’ora solare onde evitare allarmismi da parte del conducente;
- al momento della taratura annuale il crono viene sincronizzato tra l’ora locale e quella UTC;
- se l’ora UTC di un veicolo rispetto a quella di un altro veicolo della stassa azienda, potrebbe esserci sovrapposizione di orari di guida e di interruzione, in questa circostanza occorre verificare quale dei 2 crono ha l’ora UTC inserita sbagliata e procedere a correggere e ritarare il crono, questa operazione può essere fatta solo dal tecnico dell’officina autorizzata;
- per evitare a monte il problema di cui al punto 5 precedente, in una ditta di trasporto proprietaria di più veicoli, è consigliabile effettuare una verifica a tappeto di tutti i tachigrafi sincronizzando l’ora UTC su tutti i dispositivi.
Quesito: Quando un conducente deve percorrere circa 50 km per recarsi sul posto di lavoro, impegnando un tempo di percorrenza di oltre un’ora, cosa si deve fare?
L’art.9 comma 2 della 561/2006 prevede che il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul posto di lavoro ove prendere in consegna il veicolo con obbligo del croco, o per ritornare a casa se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente nè presso la sede di attività del datore di lavoro, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si su una nave traghetto o convoglio ferroviario e disponga di una branda.
Quesito: Quando un conducente deve percorrere un tratto di strada con la propria autovettura per recarsi sul posto di lavoro, e la sua residenza e quella della ditta son diverse da dove si trova il veicolo ed impegna un tempo di percorrenza di oltre un’ora, cosa si deve fare?
L’art.9 comma 3 della 561/2006 prevede che il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul posto di lavoro ove prendere in consegna il veicolo con obbligo del croco, o per ritornare a casa se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente nè presso la sede di attività del datore di lavoro, guidando una vettura, non rientrante nell’obbligo del crono, è considerato come “altre mansioni”
Quesito: Quando un conducente deve effettuare dei piccoli spostamenti a bassissima velocità incolonnato nel traffico, oppure effettua piccoli spostamenti in un piazzale privato per il parcheggio del veicolo, cosa deve fare?
Non può fare niente in entrambi i casi perchè nel 1° caso è considerato tempo di guida, nel 2° caso è colsiderato altre attività e si interrompo il riposo giornaliero. Nel caso dell’area privata si consiglia di non mettese il disco e/o la carta tachigrafa quando gli spostamenti sono per pochi tratti con bassa velocità e tempi non superiori a 10 minuti, nelle aree private comunque non si applicano le disposizioni del regolamento 561/2006 (circolare 300/A/8616/10/108/13/1 del 15/6/2010 del Ministero degli Interni), comunque è considerato tempo di lavoro dato che il conducente è impegnato comunque dall’attività lavorativa.
Quesito: Quando sono fermo ed a motore spento per oltre 15 minuti, è possibile considerarla pausa?
Si solo se il cursore del tachigrafo è posizionato sul pittogramma lettino. Da considerare comunque che se è una seconda interruzione di guida il tempo minimo di tempo è di 30 minuti.
Quesito: Quando il conducente di un veicolo è obbligato a consegnare la documentazione attestante il rapporto di lavoro?
La circolare 300/A/8616/10/108/13/1 chiarisce che lìobbligo di consegna di detta documentazione, da parte del conducente, è obbligatoria solo quando è a bordo di un veicolo e lo guida per trasporto in conto terzi, non è obbligato se il trasporto è in conto proprio, così come previsto dall’art. 31 della legge 298/74, tuttavia l’ogano di Polizia può richiedere successivamente al conducente e/o alla ditta proprietaria del veicolo detta documentazione per verificare il tipo di rapporto di lavoro che lega il conducente e dare un termine temporale per l’esibizione.
Quesito: – Quando un autobus di servizio urbano percorre tratte di linea superiori a 50 Km e lo stesso non è corredato di tachigrafo, cosa deve fare?
L’art. 30 della legge 120/2010 del 29/7/2010 conferma che detti veicoli, nella circostanza richiesta, devono avere a bordo un registro di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie degli orari di servizio che devono essere esibiti in occasione di un controlloo su strada.
Quesito: Guida con secondo autista, come viene calcolato il tempo trascorso a fianco del conducente durante la marcia in caso di multipresenza?
Con circolare del Ministero degli Interni del 20/06/2012 n° 300/A/4665/12/111/20/3, si è espresso un parere relativamente al solo tempo di interruzione infatti la Commissione Europea ha confermato che i 45 minuti che il secondo conducente trascorre a fianco di quello che guida e che non assiste attivamente alla guida, può essere considerato “interruzione”