Capacità economica – (503):
A partire dal 4/12/2011, nel rispetto del Regolamento Europeo 1071/2009/CE del 21/10/2009, art. 7, il requisito della capacità finanziaria, per poter essere iscritti all’albo degli autotrasportatori per conto di terzi di merci e/o di persone, con veicoli per trasporto merci superiori a 3;5 ton e/o per trasporto di persone con veicoli superiori a 9 posti compreso il conducente, è di € 9.000,00 oltre 5.000,00 € per ogni veicolo aggiunto al proprio parco veicolare; definita come specificato dalla circolare prot. 0011551 del 11/5/2012. (pratia 503)
Il Ministero dei Trasporti, con lettera del 15/01/2014, ha ribadito che la capacità economica, con qualunque documento presentata fino al 4/12/2012 erano valide, ma da tale data le stesse attestazioni si devono ritenere nulla per la dimostrazione del requisito di capacità economica pertanto la stessa deve essere documentata così come previsto dal reg. Europeo 1071/2009/CE.
Capacità professionale:
Preposto per Autotrasportatore per conto di terzi sia di merci che viaggiatori (persone) (D.Lvo 286 del 21/11/2005 ) e successivo Regolamento Europeo 1071/2009/CE circolare 4/2011/TSI del 7/12/2011. Dal 04/12/2011, per potersi iscrivere all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con veicoli superiori a 3,5 ton di massa complessiva, occorre essere in possesso dell’attestato di professionalità.
Per l’attività con veicoli trasporto merci oltre 1,5 ton e max 3,5 ton, il preposto deve eseguire solo un corso presso un centro autorizzato senza esami D.M. 207 del 30/7/2012; oltre all’onorabilità, alla capacità economica ed allo stabilimento (sede reale). Requisiti da dimostrare per tutti, nessuno escluso, entro il 31/12/2012. Detta disposizione è stata confermata anche con circolare n° 19791/23.14.01 del 31/8/2012.
L’attestato professionale , per coloro che dimostrano di avere diretto un’azienda di trasporto per 10 anni ininterrotti, prima del 4/12/2009, è posseduto senza dover effettuare esami.
Il preposto ai trasporti può svolgere la sua attività per una sola ditta di trasporto. Il gestore dei trasporti può essere nominato per una sola ditta con parco veicolare superiori a 50 veicoli D.D. 9/2/2012 art. 11 com. 6 ter) e deve essere munito di regolare contratto professionale con la ditta di trasporto, vedi modulo f 799
Il preposto gestore dei trasporti, per svolgere la sua attività deve essere in possesso del requisito dell’onorabilità. Le infrazioni più gravi ai fini dell’art. 6, parag.2, lettera a del reg. 1071/2009/CE, sono riportati nell’allegato IV dello stesso regolamento europeo.
L’art. 9 dello stesso Regolamento Europeo, concede la facoltà ad ogni stato membro, di esentare dagli esami le persone che hanno svolto in maniera continuativa un’impresa di trasporto negli ultimi 10 anni precedenti il 4/12/2009.
L’Italia ha aderito a questo invito purchè il richiedente sia in attività di direzione di una ditta di trasporti alla data di pubblicazione sulla G.U. (12/2/2012) del D.L. n° 5 del 9/2/2012.
Per ottenere l’attestato professionale l’interessato deve:
- partecipare obbligatoriamente ad un corso teorico di 150 ore presso un centro di formazione autorizzato dal Ministero dei trasporti, la Polimar è autorizzata all’esecuzione di detti corsi, sono esentati dal frequentare detto corso coloro che per 5 anni hanno svolto mansioni direttive in una impresa iscritta all’albo o sono titolari di imprese iscritte all’albo da oltre 5 anni;
- superare gli esami per la professionalità eseguiti presso la Provincia di appartenenza, esame con 60 quiz e studio del caso.
D.D. 207 del 30/7/2012.
Per coloro che intendono esercitare l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva da 1,5 ton a 3,5 ton, il preposto può essere colui che ha frequentato un corso di 74 ore presso un centro di formazione professionale autorizzato dal Ministero dei trasporti, senza effettuare gli esami.
Un preposto può essere impiegato a dirigere l’attività di trasporto di una sola azienda ( D.D. 9/2/2012 art. 11 com. 6 ter). Il gestore esterno può essere ammesso solo per imprese con almeno 50 veicoli;
La Polimar è centro di formazione professionale per conto di terzi merci e viaggiatori pertanto il richiedente può iscriversi ad un corso programmato compilando l’apposito modulo di iscrizione f 296al oppure, collegandosi al ns sito, eseguire l’iscrizione telematica.
I corsi vengono eseguiti presso la nostra Autoscuola con il programma che potete verificare sulla scheda f 296kk.
La iscrizione al corso è semplice:
Al nostro centro di formazione professionale eseguiamo corsi di formazione tutti i giorni pertanto il richiedente può scegliere, secondo le sue esigenze lavorative, un corso a lui più comodo rivolgendosi ai ns incaricati secondo le seguenti modalità:
- telefonicamente ai numeri +39 06416141 r.a.; +39 0641614300; +39 3296874003; +39 3296874006;
- a mezzo fax ai numeri +39 0641614329; compilando la scheda di prenotazione ( f 296al);
- per e-mail patenti@polimar.it oppure info@polimar.it, compilando la scheda di prenotazione (f 296al);
- qualora la vs esigenza di effettuare il corso è solo nei giorni festivi e/o prefestivi, potete concordare con i ns incaricati le date scelte.
Per il programma delle ore delle lezioni per tutti i corsi vedere f 296kk.
Gli esami di teoria vengono eseguiti presso gli uffici della Provincia di appartenenza.
Il metodo di insegnamento e gli insegnanti sono di altissimo livello, le aule sono climatizzate e spaziose con predisposizione di posti allievo attrezzati con computer che consente di visualizzare la lezione del docente direttamente dal monitor ed effettuare le esercitazioni a quiz; per ogni quiz svolto è possibile verificare, in tempo reale, gli errori effettuati e sempre in tempo reale visionare la motivazione dell’errore fatto.
Questo tipo di docenza professionalizzata, ma di facilissimo apprendimento. anche per candidati non scolarizzati, ci ha consentito di ottener dei risultati ottimi.
Detto requisito deve essere confermato ogni anno e la Motorizzazione ha facoltà di richiederne la validità.
La perdita dell’onorabilità comporta la sospensione dall’albo e se non riacquisito il requisito, con la sostituzione del soggetto che ha perso l’onorabilità, la ditta viene cancellata dall’albo.
Le infrazioni più gravi ai fini dell’art. 6, parag.2, lettera a del reg. 1071/2009/CE, sono riportati nell’allegato IV dello stesso regolamento europeo.
Onorabilità (502)
A partire dal 4/12/2011, nel rispetto del Regolamento Europeo 1071/2009/CE del 21/10/2009, art. 6, il requisito dell’onorabilità, per poter essere iscritti all’albo degli autotrasportatori per conto di terzi di merci e/o di persone, deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale, da tutti i soci di una società SNC, dal socio accomandante per le società SAS, dagli amministratori e consiglieri per le società SRL e/o SPA, dal preposto gestore dei trasporti. Requisiti da dimostrare per tutti nessuno escluso entro il 3/6/2012.
Detto requisito deve essere confermato ogni anno e la Motorizzazione ha facoltà di richiederne la validità.
La perdita dell’onorabilità comporta la sospensione dall’albo e se non riacquisito il requisito, con la sostituzione del soggetto che ha perso l’onorabilità, la ditta viene cancellata dall’albo.
Le infrazioni più gravi ai fini dell’art. 6, parag.2, lettera a del reg. 1071/2009/CE, sono riportati nell’allegato IV dello stesso regolamento europeo.
Requisito di Stabilimento (503) e D.D. 25/01/2012.
Il Regolamento Europeo 1071/2009/CE art 5, stabilisce che dal 04/12/2011, per potersi iscrivere all’albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi, con veicoli superiori a 3,5 ton di massa complessiva, oppure iscrizione al REN (registro elettronico nazionale) per il trasporto di persone con autobus (veicoli superiori a 9 posti compreso il conducente) occorre essere in possesso del requisito di Stabilimento in uno stato membro. Requisiti da dimostrare per tutti nessuno escluso entro il 3/12/2012.
Il requisito di stabilimento si intende rispettato dalla ditta se permangono le seguenti condizioni:
- dispongono di una sede effettiva e stabile sul territorio italiano;
- dispongono di almeno un veicolo che rientra nel campo di applicazione del reg. 1071/2009 CE;
- svolgono in modo efficace e continuativo i controlli sui veicoli con officina propria e/o di terzi dichiarata e che sia di sede sul territorio italiano.
Le caratteristiche del requisito di stabilimento dei tre punti precedenti sono:
1 – sede amministrativa
Disponibilità di uno o più locali adibiti ad ufficio, siti in Italia, in proprietà, in usufrutto, in leasing, ovvero in locazione o in comodato d’uso, purchè, in questi 2 ultimi casi, tramite contratto regolarmente registrato. In alternativa presso la residenza anagrafica italiana del titolare per le ditte individuali, mentre per le società di persone, esclusivamente ai fini del possesso del requisito di stabilimento, con l’elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 47 cc, presso la residenza anagrafica italiana di un legale rappresentante. In questa sede devono essere conservati i suoi documenti principali ed in particolare i documenti:
- contabili relativi alla gestione economica e contabile della ditta;
- fiscali relativi all’assolvimento delle imposte dirette e dell’iva con relativi registri e per le imprese di trasporto viaggiatori, anche i documenti relativi ai titoli di trasporto rilasciati ai viaggiatori;
- di gestione del personale;
- i dati relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti, dischi tachigrafi analogici, supporti informatici delle registrazioni per i digitali;
- di trasporto e di controllo per i servizi occasionali in ambito comunitario;
- qualsiasi altro documento che le autorità possono richiedere per il requisito del reg. europeo 1071/2009CE.
I documenti di cui ai punti a-b-c, possono essere conservati anche presso il proprio Commercialista.
I documenti di cui ai punti d-e, possono essere conservati anche presso la propria associazione e/o studio di consulenza automobilistica, i cui rappresentanti legali rilasciano una apposita dichiarazione, ai sensi del DD 25/01/2012 all. B.
2 – Acquisto di un veicolo per trasporto merci in conto terzi e/o di persone con numero di posti superiore a 9 compreso il conducente;
3 – sede operativa, disponibilità di uno o più locali adibiti ad officina, riconosciuta ai sensi della legge 122/1992 del 2/5/1992, almeno per le sezioni meccanica ed elettrauto, sita in Italia, in proprietà, in usufrutto,in leasing, ovvero in locazione o in comodato d’uso, purchè, in questi 2 ultimi casi, tramite contratto regolarmente registrato. La sede operativa può essere la stessa sede amministrativa se idonea, nella quale svolge tutte le incombense relative ai veicoli. L’officina può essere quella di un consorzio a cui si è iscritti, oppure una officina di riparazione esterna esercente regolare attività ai sensi della legge 122/92 con specializzazione meccanica ed elettrauto, il cui rappresentante legali rilasciano una apposita dichiarazione, ai sensi del DD 25/01/2012 all. B.