Revisione veicoli art. 80 cds

Revisione veicoli, moto,  macchine operatrici, macchine agricole
0000300226L’art.80 del cds, al comma 14 prevede, ad esclusione dei cosi previsti dall’articolo 176, comma 18, che chiunque circola con un veicolo non presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta, in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti, l’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo, al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 (officine private autorizzate) ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti ovvero presso un CENTRO tecnico autorizzato (i centri Polimar sono autorizzati) per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Nastro operativo in seduta esterna
Le circolari del 17/9/2012 n° 2393, ed avviso del 10/7/2014, sono state superate dalla circolare RU/11423 del 25/5/2017 e con quest’ultima circolare,  l’Ufficio Provinciale di Roma ha dato le disposizioni da adottare riguardo il numero di veicoli che possono essere sottoposti a revisione o collaudo durante una seduta operativa fuori sede pertanto i tecnici incaricati ed i gestori del centro tecnico devono attenersi a dette disposizioni.
Nastro operativo dal 6/6/2017:
– revisione autobus ………………………………………………………………… 30 min.
– revisione rimorchi e semirimorchi ………………………………………… 15 min.
– revisioni autoveicoli superiori a 3,5 ton …………………………………. 20 min.
– revisioni autoveicoli super. 3,5 ton + barrato rosa ADR  …………. 30 min.
– revisione rimorchi/semirimorchi + barrato rosa ADR ……………. 30 min.
Il tempo massimo per ogni seduta operativa, ler la regione Lazio, è il seguente:
– sedute mattiniere minuti 360 + 90 con tecnico + assistente;
– sedute pomeridiane minuti 240 + 60 con tecnico + assistente;
L’ordine di servizio 31/2015 del 26/06/2015, per il Lazio, detta le condizioni del tempo massimo per ogni seduta operativa secondo la fascia di percorrenza tra la sede dell’ufficio UMC e la sede dove vengono svolte le sedute esterne, mentre l’ordine di servizio 32/2015 del 26/06/2015, per il Lazio, ripristina l’aiutante amministrativo per alcune tipologie di collaudi.
I Funzionari della Motorizzazione effettuano i controlli sul veicolo secondo quanto prescritto dalla Direttive Europee 2014/45/UE, che ha abrogato la precedente direttiva 2009/40/CE, attuata dal governo Italiano con D.M. 214 del 19/5/2017

Obbligo di prenotazione
Per i veicoli superiori a 3,5 ton e per gli autobus, a partire dal 14/7/2014, a seguito delle nuove disposizioni del Ministero dei Trasporti che hanno introdotto la prenotazione on-line con chiusura della lista operativa 3 gg lavorativi prima della data della seduta di revisione, si è obbligati ad effettuare la prenotazione almeno 4 gg prima della data di chiusura della lista pertanto si dovrà operare come segue:
– seduta di revisioni di lunedì——————-si deve prenotare entro il martedì precedente;
– seduta di revisioni di mercoledì—————si deve prenotare entro il venerdì precedente;
– seduta di revisioni di venerdì——————si deve prenotare entro il lunedì precedente;
– seduta di revisioni di sabato——————-si deve prenotare entro il martedì precedente;

Nuove disposizioni per revisioni Autobus
Con circolare 2405 del 21/07/2014, il Ministero dei Trasporti ha disposto che le revisioni delle seguenti categorie di autobus M2, M3, devono essere effettuate come segue a partire dal 15/09/2014:
– Autobus ad uso privato devono effettuare la revisione presso l’UNC di competenza riferita alla sede legale della ditta proprietaria del veicolo;

Autobus NCC (art. 85 cds) devono effettuare la revisione presso l’UNC di competenza riferita alla sede legale della ditta proprietaria del veicolo, e/o alla sede UMC che ha rilasciato il certificato di iscrizione REN. Si precisa che la ditta proprietaria di detti autobus deve essere in regola con l’iscrizione al REN altrimenti non è possibile effettuare la prenotazione della revisione;
Autobus per traqsporto pubblico di linea TPL 8Art. 87 cds) devono effettuare la revisione presso l’UNC di competenza riferita alla sede legale della ditta proprietaria del veicolo.  Si precisa che la ditta proprietaria di detti autobus deve essere in regola con l’iscrizione al REN altrimenti non è possibile effettuare la prenotazione della revisione;

FAP filtro antiparticolato, modalità di controllo
Con circolare U.0015808 del 03/07/2015, il Ministero dei Trasporti ha emanato le modalità di verifica dei fumi di scarico, per i veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, (autobus ed autocarri) che sono stati oggetto di installazione del dispositivo per la diminuzione del particolato (FAP), durante la verifica annuale per la revisione, ai sensi dell’art. 80 cds. Stante la disposizione, in fase operativa si è riscontrato che l’applicazione della stessa è impossibile perchè la misurazione dell’opacità dei fumi a monte del FAP non può essere effettuata in quanto tutti i dispositivi installati non sono previsti di un alloggiamento della sonda dell’opacimetro; sarà sicuramente oggetto di nuova rivisitazione con correzione sulle procedure da adottare.

0000134764Per le macchine operatrici deve essere emanato il D.M. che stabilirà le modalità e la tempistica della revisione, ad oggi non è da eseguire nessuna revisione

Per le macchine agricole il D.M. ha stabilito le modalità e la tempistica della revisione, pertanto dal 1/1/2016, le macchine agricole immatricolate entro l’anno 2009 devono effettuare la revisione

Omessa revisione
Per effetto della legge 29.7.2010 n. 120 il documento di circolazione, per omessa revisione ai sensi dell’art. 80 comma 14 del cds, non vine più ritirato all’atto dell’accertamento ma viene apposta, da parte dell’organo accertatore, annotazione relativa alla sospensione del veicolo dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione: tale annotazione consente al veicolo di recarsi presso un centro revisioni autorizzato ovvero presso il competente UMC per effettuare la visita di revisione.

0000134741Omessa revisione con veicolo che circola in autostrada
L’art. 176 del cds, al comma 18, prevede che il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. É sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell’art. 214 del cds.

Circolazione con veicolo sequestrato e/o con fermo amministrativo
circ. 300/A/580/12/101/20/21/4 del 25/1/2012.
Se si circola con veicoli sottoposti a fermo amministrativo e/o a sequestro amministrativo, si incorre all’art. 213 cds ed Art. 214 C.d.S. cds oltre all’art. 334 e 349 del c.p.

Suggerimenti
Prima di sottoporre il veicolo alla revisione è bene effettuare un controllo dello stesso, in modo particolare quanto riportato nel prospetto 3947  . Nel prospetto allegato “Sanzioni” si riporta una serie di sanzioni alle quali si ricorre se non si effettua la revisione.

Ponti sollevatori per revisione veicoli
con circolare RU 4241 del 24/2/2014, il Ministero ha fissato il termine ultimo, per l’adeguamento dei ponti sollevatori, al 31/12/2014.
Per utilizzare i ponti sollevatori durante le revisioni art. 80 cds dei veicoli, è indispensabile che gli stessi siano collaudati dall’INAIL, vedi circolare Ministero Trasporti prot 4827/4410 del 30/9/1997

Veicolo non revisionato, risvolto penale per il titolare della ditta di trasporto
Con sentenza dela Corte di Cassazione Sez. 3 n° 29982/2016, del 14/07/2016, il Giudice ha condannato penalmente l’Amministratore di una ditta di trasporti, a seguito di un incidente, con un suo autoarticolato, dove ci sono stati dei morti; Il Giudice ha ritenuto responsabile l’amministratore perchè non ha sottoposto a revisione il proprio veicolo quindi la mancanza di idoneità del sistema frenante ha provocato l’incidente.