Per autocarri, rimorchi, autobus, autotreni, autoarticolati, superiori a 3,5 ton.:
- Sede di Fiano Romano (Rm) – Via Di Procoio 31;
- Sede di Roma – Via Dei Ruderi di Torrenova 66, (GRA uscita Casilina fuori Roma 1° semaforo a sinistra);
- Sede di Guidonia Montecelio (Rm) – Via Maremmana Inferiore 31, Loc. La Botte;
- Sede di Pomezia (RM) – Via Ardeatina KM.22,400 (loc. Santa Palomba).
Lunedì – Venerdì | dalle ore 9,00 alle ore 18,30 |
Sabato | dalle ore 7,30 alle ore 13,00 |
Fiano Romano:
Roma Casilina:
Guidonia Montecelio (Località La Botte):
Pomezia (Località Santa Palomba)
21/07/2016 – Veicolo non revisionato, risvolto penale per il titolare della ditta di trasporto:
Con sentenza dela Corte di Cassazione Sez. 3 n° 29982/2016, del 14/07/2016, il Giudice ha condannato penalmente l’Amministratore di una ditta di trasporti, a seguito di un incidente, con un suo autoarticolato, dove ci sono stati dei morti; il Giudice ha ritenuto responsabile l’amministratore perchè non ha sottoposto a revisione il proprio veicolo quindi la mancanza di idoneità del sistema frenante ha provocato l’incidente.
17/07/2015 – Verifica dei fumi di scarico:
Con circolare U.0015808 del 03/07/2015, il Ministero dei Trasporti ha emanato le modalità di verifica dei fumi di scarico, per i veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, (autobus ed autocarri) che sono stati oggetto di installazione del dispositivo per la diminuzione del particolato (FAP), durante la verifica annuale per la revisione, ai sensi dell’art. 80 cds. Stante la disposizione, in fase operativa si è riscontrato che l’applicazione della stessa è impossibile perchè la misurazione dell’opacità dei fumi a monte del FAP non può essere effettuata in quanto tutti i dispositivi installati non sono previsti di un alloggiamento della sonda dell’opacimetro; sarà sicuramente oggetto di nuova rivisitazione con correzione sulle procedure da adottare.
21/07/2014 – Nastro operativo in seduta esterna:
Con circolare del 17/9/2012 n° 2393, ed avviso del 10/7/2014, dette circolari sono in parte state superate dall’ultima circolare RU/11423 del 25/5/2017, l’Ufficio Provinciale di Roma ha dato le disposizioni da adottare riguardo il numero di veicoli che possono essere sottoposti a revisione o collaudo durante una seduta operativa fuori sede pertanto i tecnici incaricati ed i gestori del centro tecnico devono attenersi a dette disposizioni:
Obbligo di prenotazione:
Per i veicoli superiori a 3,5 t5on e per gli autobus, a partire dal 14/7/2014, a seguito delle nuove disposizioni del Ministero dei Trasporti che hanno introdotto la prenotazione on-line con chiusura della lista operativa 3 gg lavorativi prima della data della seduta di revisione, si è obbligati ad effettuare la prenotazione almeno 4 gg prima della data di chiusura della lista pertanto si dovrà operare come segue:
I tempi minimi stabiliti, per verificare un veicolo sono i seguenti:
– Autocarri/Trattori stradali 20 min.
– Autobus 30 min.
– Rimorchi/Semirimorchi in ADR 30 min.
– Autocarri/Trattori stradali in ADR 30 min.
– Certificato Agrement (Barrato Rosa) 30 min.
– tempo max per sedute mattutine 450 min.
– tempo max per sedute pomeridiane 300 min.
– La Direttiva Europea 2014/45 /UE impone, all’Ispettore della Motorizzazione, di registrare i Km percorsi dal veicolo durante la revisione, perchè il dato registrato è motivo di contrasto contro la frode in caso di vendita del veicolo ed in modo particolare è un dato necessario per consentire, ai vari tecnici, di controllare lo stato d’uso del veicolo in base ai km percorsi dallo stesso tra una revisione e la successiva; detto obbligo è stato richiamato con la circolare del 9/5/2017.
Con circolare 2405 del 21/07/2014, il Ministero dei Trasporti ha disposto che le revisioni delle seguenti categorie di autobus M2, M3, devono essere effettuate come segue a partire dal 15/09/2014:
- Autobus ad uso privato devono effettuare la revisione presso l’UNC di competenza riferita alla sede legale della ditta proprietaria del veicolo; per le ditte che hanno sedi operative in altre Provincie e la sede è registrata sul REN come “stabilimento”, è possibile effettuare la revisione negli UMP di competenza della sede operativa.
- Autobus NCC (art. 85 cds) devono effettuare la revisione presso l’UNC di competenza riferita alla sede legale della ditta proprietaria del veicolo, e/o alla sede UMC che ha rilasciato il certificato di iscrizione REN. Si precisa che la ditta proprietaria di detti autobus deve essere in regola con l’iscrizione al REN altrimenti non è possibile effettuare la prenotazione della revisione; per le ditte che hanno sedi operative in altre Provincie e la sede è registrata sul REN come “stabilimento”, è possibile effettuare la revisione negli UMP di competenza della sede operativa.
- Autobus per trasporto pubblico di linea TPL 8Art. 87 cds) devono effettuare la revisione presso l’UNC di competenza riferita alla sede legale della ditta proprietaria del veicolo. Si precisa che la ditta proprietaria di detti autobus deve essere in regola con l’iscrizione al REN altrimenti non è possibile effettuare la prenotazione della revisione; per le ditte che hanno sedi operative in altre Provincie e la sede è registrata sul REN come “stabilimento”, è possibile effettuare la revisione negli UMP di competenza della sede operativa.
20/01/2013 – Revisioni Macchine Agricole:
Dal 1/01/2014 tutti i veicoli agricoli (trattori e rimorchi) dovranno essere sottoposti a revisione come oggi è per gli autocarri; i ns centri di revisione sono abilitati per effettuare tali revisioni e per chi è in possesso di un numero di macchine agricole superiori a 15 unità, con i ns centri mobili CMR, possiamo risolvere la seduta di revisione presso la sede del cliente senza che questi sia costretto a spostare la macchina operatrice.