15/8/2014 – Proroga validità:
Il Ministero dei Trasporti ha emanato un D.M. il 7/09/2013, con il quale proroga la validità dei CQC, rilasciati per titoli ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DD 17/4/2013 (per documentazione) alle date sotto indicate quindi l’organo di controllo stradale, anche se sul CQC compare la data di scadenza precedente, non può ravvisare nessuna contravvenzione.
Si precisa inoltre che il conducente in possesso di un CQC deve rinnovarlo entro le date sotto indicate e può frequentare il corso, di 35 ore, obbligatorio presso le ns Autoscuole ( 06 416141, e-mail patenti@polimar.it nelle ore più comode per la propria attività già da oggi ed il nuovo CQC prenderà la scadenza a 5 anni dalle date sotto indicate.
Il rinnovo del CQC:
La scadenza del CQC è quinquennale, la circolare prot 18061/23.18.5 del 14/08/2014 ha fatto chiarezza sulle scadenze dei CQC, ottenuti per documentazione, la data di scadenza riportata sullo stesso documento al 9/9/2013 e/o 9/9/2014 sono di fatto da intendersi rispettivamente al 9/9/2015 e 9/9/2016 pertanto entro tale data il conducente deve effettuare il corso di rinnovo del CQC.
Le procedura per il rilascio, il rinnovo e la duplicazione sono riportate su modulo 491.
Come effettuare i corsi vedere anche circ. 510 del 10/1/2012, dove vongono indicate le ore massime che possono essere eseguite con sistema multimediale.