Scheda di trasporto per tasporto merci conto terzi

Scheda di trasporto
0000104869Come è noto, l’entrata in vigore della cheda di trasporto, introdotta dal nuovo art. 7 bis del Dlgs 286/2005

(circ. Prot.0071914 del 17 luglio 2009 e Prot.0078384 del 6 agosto 2009), è stata fissata al 19 Luglio 2009 (30/06/2009 n.554/RD).
I Ministeri dell’Interno e dei Trasporti hanno emanato una circolare a firma congiunta allo scopo di fornire degli indirizzi generali alle Forze dell’Ordine ed agli operatori del settore, per una corretta applicazione delle disposizioni in materia.
Riteniamo, pertanto, opportuno ribadire alcuni concetti in merito alla scheda di trasporto, al fine di fugare i numerosi dubbi venutisi a creare, consentire la massima diffusione delle nuove disposizioni, ma sopratutto permettere un chiaro confronto tra tutti gli operatori del settore, committenti e vettori, in primo luogo.
Obbiettivo della scheda di trasporto e dati da inserire all’interno.
La circolare, dopo aver ricordato le finalità della scheda di trasporto, cioè permettere l’identificazione di tutti i soggetti della filiera, per l’attivazione nei loro confronti delle procedure di accertamento delle responsabilità condivise, ai sensi del Dlgs 286/05 si è soffermata sui dati da inserire con una particolare attenzione al proprietario della merce ed ai beni trasportati. Quanto al proprietario della merce, la circolare evidenzia l’obbligo per il committente di fornire le indicazioni richieste quando, tenuto conto della tipologia e della modalità del trasporto, il proprietario della merce è individuabile prima dell’inizio del viaggio; diversamente, il committente dovrà esporre i motivi che hanno reso impossibile tale individuazione, nel riquadro “Eventuali dichiarazioni”. Per quanto riguarda i dati della merce trasportata, la circolare analizza gli elementi richiesti, ovvero:

– la tipologia della merce, che consiste nell’indicazione delle sue caratteristiche merceologiche (sabbia, mattoni, legname, ecc..) e, se imballata, delle caratteristiche degli imballaggi e del loro contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc..);
–  la quantità trasportata (per le merci confezionate o in colli o in altri imballaggi sui quali sia indicato il peso di ciascun pezzo) o, in alternativa, il peso complessivo della merce espresso in Kg;
– il luogo di carico e quello di scarico della merce.
In merito al modello base della scheda, la circolare specifica che possono utilizzarsi anche versioni differenti per grafica e/o dimensioni, purchè contengano tutte le informazioni previste.
La circolare si sofferma poi sul riquadro della scheda di trasporto, dedicato alle “eventuali istruzioni” fornite al vettore da parte del committente, del proprietario della merce o del caricatore: di fronte alla violazione contestata al trasportatore di una delle norme previste dall’art.7, comma 4 del Dlgs 286/05 per i contratti non scritti (si tratta dell’art.142 cds – eccesso di velocità – e dell’art.174 cds – violazione dei tempi di guida e di riposo), se dalle istruzioni riportate sulla scheda emerge la corresponsabilità del soggetto che le ha fornite, il comando accertatore può immediatamente notificare il verbale di infrazione al predetto doggetto, senza dover attivare la procedura del già citato comma 4 art.7 (ovvero la richiesta al committente o, in mancanza, al vettore, di esibire delle istruzioni compatibili con il rispetto della norma del cds violata).
La documentazione equipollente alla scheda di trasporto.
– la lettera di vettura internazionale CMR;
– i documenti doganali;
– il documento di cabotaggio previsto dal D.M. del 3 Aprile 2009;
– i documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa;
– il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14 Agosto 1996, n. 472;
– ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, secondo le norme comunitarie, gli accordi o le convenzioni internazionali o altra norma nazionale.
La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta redatta ai sensi dell’art.6 della riforma dell’autotrasporto, o da altra documentazione equivalente avente lo stesso contenuto della scheda di trasporto.
Il documento, affinchè sia considerato equipollente, deve riportare tutti i dati richiesti; cioè va completato con quegli elementi eventualmente mancanti. Quando l’integrazione non è consentita da espresse previsioni normative o fiscali che impediscano la modifica del documento originale, sul mezzo dovrà esserci anche la scheda di trasporto compilata, almeno, con le informazioni mancanti dal documento equipollente.
Trasporti internazionali effettuati nel nostro Paese da vettori esteri.
La circolare si sofferma sull’applicazione dei principi della scheda di trasporto, ai trasporti internazionali effettuati in Italia da vettori stranieri. In particolare viene messo in luce che:

– le disposizioni di tale articolo vanno osservate dai vettori esteri che stanno eseguendo un trasporto avente come origine/destinazione il nostro Paese, ovvero un trasporto in transito o un’attività di cavotaggio stradale.
– l’applicazione dell’art.7 bis verso questi soggett, consiste nell’obbligo di portare a bordo la documentazione ritenuta equipollente per i trasporti internazionali (C.M.R., documenti doganali, documento di cabotaggio o altra documentazione obbligatoria per questi trasporti); costoro, quindi, non devono avere con sè la scheda di trasporto.
Soggetti tenuti alla compilazione ed alla sottoscrizione della scheda di trasporto o dei documenti equipollenti.
La circolare afferma chiaramente che la compilazione e la sottoscrizione della scheda di trasporto (o, in assenza, dei documentio equipollenti) devono avvenire prima dell’inizio del viaggio, da parte del committente o da altre persone da questi delegate ad esclusione del vettore.
Il trasportatore può intervenire sul contenuto della scheda soltato a viaggio iniziato, in presenza di fatti nuovi che rendano necessario modificare delle informazioni inserite dal committente (ad esempio, variazione della merce trasportata, del luogo di scarico, ecc..); i cambiamenti andranno riportati nello spazio del documento dedicato alle “osservazioni varie”, mentre i dati originari interessati dalla modifica non devono essere cancellati o manomessi.

A bordo del veicolo deve trovarsi l’originale della scheda o dei documenti alternativi, per l’intera durata del viaggio.
Si precisa che in caso di trasporto di rifiuti in conto terzi, il formulario dei rifiuti sostituisce la scheda di trasporto
(circ. 24/09/2009 n° 140/cart) 

In presenza di più luoghi di scarico, il committente può decidere se compilare un’unica scheda (con l’indicazione dei diversi luoghi di scarico), oppure più schede per ognuno di detti luoghi.

Trasporti esenti dall’obbligo della scheda di trasporto
Sono esenti dall’obbligo di compilazione e conservazione della scheda:

– i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio;
i veicoli espressamente esentati dall’applicazione della Legge 298/1974, veicoli adibiti al trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate; veicoli di proprietà dell’amministrazione statale; ecc..

– i trasporti di collettame effettuati con un unico veicolo di partite di peso inferiore a 50 quintali cadauna, commissionate da diversi mittenti, purchè accompagnati da idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale risulti la tipologia di ciascuna partita di merce caricata.
Le sanzioni previste per la mancata o l’incompleta compilazione della scheda, e per la mancanza a bordo del veicolo:
– il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 600,00 ad € 1.800,00;
Tale sanzione va sempre applicata nei confronti del committente giacchè, egli è il soggetto tenuto per la legge a compilare ed a sottoscrivere la scheda; tale responsabilità sussiste nei suoi confronti, anche se ha delegato lo svolgimento di questi compiti a terzi. Il vettore o il conducente deve aggiornare il contenuto originario della scheda quando accadono eventi nuovi, che impongano la variazioone dei dati inseriti dal committente; in questo caso, se l’aggiornamento non viene eseguito (oppure avviene in modo incompleto o non veritiero), la sanzione è applicata al vettore. Lo stesso dicasi per coloro (vettore o altro soggetto della filiera) che alterino le informazioni della scheda originariamente inserite dal committente.

Stessa sanzione è prevista anche per i vettori esteri che non compilano, o non compilano correttamente, i documenti del trasporto internazionale equivalenti alla scheda di trasporto.
chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, o altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 120,00;
Tale sanzione, invece, viene applicata in prima battuta al conducente del veicolo mentre il proprietario del mezzo, o il vettore, ne rispondono in solido. Comminata questa sanzione, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di 15 giorni successivi all’accertamento, durante i quali la scheda (o i documenti equipollenti) deve essere esibita presso qualunque Ufficio di Polizia.

Qualora la scheda non venga esibita entro il suddetto termine, fermo restando la restituzione del veicolo all’avente diritto, l’ufficio accertatore applicherà:
– nei confronti del committente, la sanzione del comma 4 art. 7 bis, per la mancata compilazione della scheda di trasporto;

– nei confronti del vettore, la sanzione dell’art. 180, comma 8 del cds (da un minimo di € 389,00 ad € 1.559,00), per non aver rispettato