Tachimetro (Contachilometri)

Tachimetro (contachilometri)
Tachimetri (contachilometri) direttiva CEE/75/443 del 26/06/1975 e Direttiva della Commissione Europea 97/39/CE del 24/6/1997
All’allegato II della stessa direttiva 75/443/CEE, in premessa, si chiarisce che ogni veicolo, di cui all’art. 1 (veicoli che superano i 25 Km/h), deve essere allestito con apparecchio tachimetro che consente al conducente di verificare la velocità a cui sta andando onde rispettare i limiti di velocità per quel tipo di strada.
Per l’attività di montaggio, sostituzione, riparazione, il tutto relativo all’apparecchio tachimetro (contachilometri), occorre rispettare le prescrizioni di cui all’allegato II delle stesse Direttive che prevedono, al punto 4.3 e successivi, le condizioni minime che deve possedere il centro tecnico per effettuare le verifiche di funzionalità dell’apparecchio. Il centro tecnico, per effettuare dette prove, deve essere iscritto alla CCIAA con attività di meccanica motoristica e/o elettrauto, può intervenire su detto dispositivo e rilasciare un’apposita dichiarazione dei lavori eseguiti e ne può certificare la funzionalità nel rispetto della norma che prevede una tolleranza massima di errore calcolato secondo la formula V1-V2 ≤ 4, dove V1 è la velocità registrata dallo strumento e V2 è la velocità rilevata dal vigile (punto 4.4 allegato II direttiva CEE75/443). Dpo la taratura, la stessa officina applica un sigillo al tachimetro per evitare manomissioni da parte di terzi.
Il mancato funzionamento del tachimetro, in caso di verifica su strada da parte degli organi di controllo, si incorre alla verbalizzazione ai sensi dell’art. 80 cds, e/o dell’art. 78 con ritiro della carta di circolazione. 
La non funzionalità totale e/o non corretta, non permette però al conducente di controllare la velocità che sta mantenendo pertanto, onde evitare l’inconsapevole superamento dei limiti di velocità previsti dall’art. 142 cds per quel veicolo,  è importante che la riparazione e la taratura dello strumento venga effettuata con rapidità.
Per i veicoli allestiti con dispositivo cronotachigrafo digitale, il valore della velocità è registrata e visibile dal displey in tempo reale. Questo valore è il più rappresentativo rispetto alla misurazione del contachilometri, pertanto in condizioni di controllo stradale il vigile tiene conto del valore del totalizzatore dei chilometri riportato sul cronotachigrafo e non sul tachimetro, l’indicazione della velocità dei due strumenti deve conunque essere uguale e/o nella tolleranza +/- 4% onde evitare errori di interpretazione da parte del conducente.

Qualora un veicolo, allestito con crono digitale, utilizza il crono analogico esistente quale tachimetro, per mantenere la tolleranza del valore della velocità, indicata sullo strumento, entro il  valore di tolleranza del +/- 4%, anche il crono analogico deve essere tarato annualmente contestualmente al crono digitale. 
Per la taratura del crono analogico si effettua il paragone del K del crono digitale con la tabella valori K analogico e si effettuano i relativi spostamenti degli switch