Taratura e/o riparazione Cronotachigrafo digitale

0000226515Controlli periodici, revisione e taratura Cronotachigrafo (Art. 179.3.6 C.d.S.).

Si precisa che la normativa Italiana, con l’emanazione della legge n° 132 del 30/03/1987, aveva inteso restringere i periodi di taratura dei crono portandoli ad un anno ansichè due anni come previsto dal Regolamento Europeo n° 3821/85/CEE paragrafo IV che recita: “i controlli periodici hanno luogo dopo ogni riparazione dei crono e dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva del pneumatico etc e debbono comunque essere effettuate almeno ogni due anni (24 mesi)” . Successivamente, con Decreto Legislativo n° 5 del 09/02/2012 art. 11, comma 9 sulle semplificazioni, pubblica in G.U il 12/02/2012 anche l’Italia ha portato a due anni la taratura di tutti i cronotachigrafi sia analogici che digitali pertanto, anhe se il certificato di taratura porta la scadenza annuale, automaticamente ha validità biennale.
Ad ogni taratura, qualora si interviene sullo strumento per regolarlo, si deve sigillare il crono onde evitare manomissioni da parte dell’utenza ed anche perché la normativa lo prevede e lo obbliga. Il centro tecnico rilascia una attestazione di avvenuta taratura e posiziona sul veicolo e sul crono una etichetta adesiva sulla quale è riportato:

  • la data della taratura;
  • il coefficiente W;
  • il coefficiente;
  • il valore di L del pneumatico;
  • il codice del centro tecnico con i dati dello stesso.

Quando si esegue la taratura è bene che i pneumatici siano gli stessi descritti sulla carta di circolazione onde evitare che un controllo degli organi di polizia accerta la non corrispondenza con conseguente contravvenzione ed obbligo di rifare la taratura del crono con i pneumatici regolari.

Quando si sostituiscono i pneumatici perchè consumati e si era effettuata la taratura con quelli consumati, onde evitare la non corrispondenza del valore “L” e la conseguente variazione dei dati registrati relativamente alla velocità ed ai km percorsi.

Riparazione:

Qualora il crono dovesse presentare delle anomalie di funzionamento, il conducente deve obbligatoriamente segnalarlo al datore di lavoro onde predisporre la riparazione del caso.
Se il guasto avviene durante un viaggio fuori sede, con possibilità di immediata riparazione, il conducente può proseguire il viaggio, ma entro 7 gg dall’evento si deve effettuare la riparazione presso una officina autorizzata; durante il viaggio il conducente deve registrare manualmente le condizioni di viaggio:

  • ora e data di partenza;
  • km di partenza;
  • luogo di partenza;
  • nome e cognome conducente;
  • data ed ora della rottura.

all’arrivo scrivere

  • data ed ora di arrivo;
  • km di arrivo;
  • luogo di arrivo.

La registrazione manuale deve essere conservata per 28 giorni insieme alle altre registrazioni giornaliere.
Dopo i 7 gg, se il crono non viene riparato, si deve sospendere l’utilizzo del veicolo fino alla sua riparazione

La Polimar è autorizzata alla taratura, riparazione montaggio, sostituzione dei crono digitali ed alla riparazione e taratura dei crono analogici.
Qualora il crono analogico si rompe e non è possibile ripararlo, si è costretti a sostituirlo con un crono digitale di ultima generazione.

IMPORTANTE
Orario della Polimar presso il ns centro di Fiano Romano (senza obbligo di prenotazione)

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: dalle ore 08,30 alle ore 19,00
Sabato: dalle ore 08,00 alle ore 12,00

Sanzioni in caso di inosservanza La non taratura nei termini stabiliti comporta la sanzione nei casi previsti dal regolamento CEE 3821/85 ed ai sensi dell’art. 179 cds ed art. 19 e 24 della legge 727/78. La sanzione viene applicata sia al conducente che al datore di lavoro proprietario del veicolo.