Targa prova
Con circolare prot. 300/A/40869.101.20.21.15 del 29/08/1986, il Ministero dei Trasporti ha chiarito alcune motivazioni relative all’uso della stessa targa con la relativa condizione di polizza assicurativa.
Per l’utilizzo della targa prova su veicoli immatricolati il Ministero dei Trasporti, con circolare prot. 300/A/4341/18/105/20/3, ha chiarito che detto utilizzo è possibile solo con veicoli assicurati RCA non scaduta e revisione non scaduta. La targa prova utilizzata su veicoli targati con revisione e/o assicurazione RCA scaduta, non consente la circolazione del veicolo. Cassazione 16310 del 4/8/2016 ed art. 98 cds.
Con sentenza della Corte di Cassazione n° 17665/2020 del 25/8/2020, si chiarisce che la targa prova può essere utilizzata su veicoli non immatricolati solamente da:
– Commercianti di veicoli e loro rappresentanti,
– Fabbriche costruttrici di veicoli,
– Fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici,
– Fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento,
– Officine di riparazione e di trasformazione di veicoli,