Tempi di guida e di riposo (art. 174 cds) e regolamento CE 561/2006.
La normativa ha dato la definizione letterale dei vari tempi registrati dal tachigrafo, quantificandoli nel rispetto della direttiva 2002/15/CE e della legge 234/2007, le definizioni sono le seguenti:
Interruzione: ogni periodo in cui il conducente non deve guidare o svolgere altre attività lavorative, ma deve riposarsi. L’interruzione deve essere minimo di 45′, si possono effettuare due periodi di interruzione di cui il primo di almeno 15′ ed il secondo di almeno 30′; i due periodi non possono essere consecutivi.
Altre mansioni: tutte le attività lavorative di qualsiasi natura, comprese quelle svolte al proprio o altro datore di lavoro sia nell’ambito o al di fuori del trasporto.
Riposo: ogni periodo ininterrotto di tempo in cui il conducente è libero di disporre liberamente del proprio tempo. Si parla di riposo solo se esso è uguale e/o superiore ad una ora.
Periodo di riposo giornaliero: ogni periodo giornaliero ininterrotto di tempo in cui il conducente è libero di disporre liberamente del proprio tempo e comprende sia li periodo di “riposo giornaliero regolare” sia il periodo di “riposo giornaliero ridotto”.
Riposo giornaliero regolare: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore. Questo periodo di riposo può essere preso in 2 periodi frazionati di 3 ore il primo e di 9 ore il secondo; i 2 periodi non possono essere invertiti.
Riposo giornaliero ridotto: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma sempre meno di 11 ore.
Periodo di riposo settimanale: ogni periodo settimanale ininterrotto di tempo in cui il conducente è libero di disporre liberamente del proprio tempo e comprende sia li periodo di “riposo settimanale regolare” sia il periodo di “riposo settimanale ridotto”.
Riposo settimanale regolare: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 45 ore.
Riposo settimanale ridotto: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore che può essere ridotto ad una durata minima continua di 24 ore; le ore mancanti per raggiungere le 45 ore di riposo devono essere recuperate entro la terza settimana successiva , anche in modo frazionato.
Periodo di guida: è il tempo di guida che passa tra l’ìnizio della guida ed una interruzione e/o un riposo, il tempo di guida non può mai superare le 4 ore e mezzo consecutive, salvo i coefficienti di superamento di cui alla tabella successiva.
Periodo di guida giornaliero: è il tempo complessivo di guida effettuato termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente e/o tra un periodo di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale. Il periodo di guida giornaliero è massimo di 9 ore, due volte alla settimana possono essere portate a 10 ore, ma le 2 ore in eccedenza devono essere recuperate nella settimana successiva.
Periodo di guida settimanale: è il tempo complessivo di guida effettuato nel corso di una settimana.
Il periodo di guida settimanale è massimo di 56 ore, nelle due settimane consecutive non si può guidare più di 90 ore.
Multipresenza: è quando quando durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale, ci sono 2 conducenti a bordo del veicolo. La prima ora può non essere presente il secondo conducente, per il resto del periodo è obbligatorio.
Note: Art. 8 comma 6 regol. 561/2006.
La settimana è normalmente considerata con inizio alle ore 0.00 del lunedì e fine alle ore 23,59 della domenica; la giusta definizione è che comincia al più tardi dopo 6 periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale;
Il giorno di guida di 24 ore non necessariamente iniziare alle ore 0,00 e finire alle ore 24,00, ma può iniziare in qualsiasi ora del giorno e finire dopo 24 ore. (esempio: può iniziore alle ore 10,00 del 12/11/2010 e finire alle ore 10,00 del 13/11/2010)
NB. – Con il Regolamento Europeo UE/1266/2009 del 16/12/2009, è stato adeguato il regolamento EU/3821/85, introducendo la regola del minuto che recita: ogni spostamento di guida di durata inferiore a 30″ non viene considerato tempo di guida; pertanto si è risolto il problema della guida in condizioni di fila nel traffico e dello spostamento del veicolo in deposito e/o al carico e scarico merci.
Tabella riepilogativa coefficienti di superamento tempi:
Il regolamento n° 1073/2009/CE, di modifica al regolamento 3820/85/CE, ed il regolamento 561/2006/CE del 15/03/2006, stabilisce i tempi di guida e riposo che ogni conducente di veicoli, con obbligo di installazione ed uso del tachigrafo, deve rispettare.
Nella sceda f 296n, sono riportati i tempi di guida e di riposo, in base alle nuove disposizioni normative.
La Comunità Europea, con il Regolamento CEE/1071/09, recepito da parte dell’Italia con proprioD.M. 120/2010 del 29/07/20120, dispone che tutti i paesi CE dovranno regolamentarsi, nel rispetto dei seguenti parametri, per quanto concerne il superamento dei tempi di guida e di riposo di un conducente professionista che ha l’obbligo dell’uso del cronotachigrafo.
I valori massimi da rispettare sono i seguenti, con possibilità di ogni Stato membro di abbassare detti valori:
Tempi | Coefficiente di superamento | ||
Entro il 10% | Dal 10 al 20% | oltre il 20% | |
Guida giornaliera 9 ore |
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54′ | 108′ | ||
Multa | 38-152 € | 300-1200 € | 400-1600 € |
Punti detr. su CQC | 0 | 2 | 10 |
Guida settimanale 56 ore |
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5h 36 | da 5h 36′ a 11h 12′ | ||
Multa | 0 | 250-1000 € | 400-1600€ |
Punti | 0 | 1 | 2 |
Riposo giornaliero 11 ore |
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9h 54′ | da 9h 36′ a 8h 48′ | ||
Multa | 200-800 € | 350-1400 € | 400-1600 € |
Punti | 0 | 5 | 10 |
Riposo settimanale 45 ore |
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40h 30′ | da 40h 30 a 36h | ||
Multa | 0 | 350-1400 € | 400-1600 € |
Punti | 0 | 3 | 5 |
Il riposo di 24 ore, con obbligo del recupero entro la 3° settimana successiva, è sempre possibile | |||
Pausa, tra 2 periodi di guida, pari a 45′, se non rispettata, senza limite di minuti |
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Multa | 155-620 € | ||
Punti | 2 |
Per gli indirizzi interpretativi sul calcolo dei tempi di guida e di riposo, di cui al regolamento CE 561/2006, si demanda alla circolare del Ministera degli Interni prot. 17598 del 22/7/2011 (300/A/6262/11/111/20/3)
Veicoli utilizzati per la manutenzione delle reti, elencati nella lettera h dell’art. 13 paragrafo 1 del Regol. CE, (strade, linee elettriche, acquedotti, marine, ecc…) circolare prot. 16118/RM/08.05.10 del 10/07/2012.
Per detti veicoli è possibile non utilizzare il cronotachigrafo, anche se sul veicolo è installato, per il controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente. Si ricorda che lo stesso veicolo deve essere utilizzato permanentemente per l’attività di manutenzione di cui sopra e che la ditta utilizzatrice svolge effettivamente detta attività e che la stressa sia stata dichiarata nella Camera di Commercio.
La ditta proprietaria del veicolo in esame, per dimostrare che lo stesso veicolo è adibito per detta atività, in caso di controllo su strada, dovrà avere a bordo del veicolo i seguenti documenti:
- Dichiarazione, su carta intestata, con data e firma del responsabile dell’Ente Gestore o concessionario del servizio, in cui si dichiara e si assume la responsabilità, che l’impresa ha la disponibilità del veicolo e che lo stesso svolge, in nome e per conto dello stesso, una delle attività di manutenzione di cui sopra. Si precisa che detta dichiarazione non ha nessuno effetto se l’attività dichiarata è di tipo saltuario.
- In caso di sub-appalto, sul veicolo dovranno esserci 2 dichiarazioni, una come al punto a) e la seconda dove risultano gli estremi del contratto di sub-appalto, sottoscritta dal responsabile della ditta appaltatrice assumendosene la responsabilità. Si precisa che detta dichiarazione non ha nessuno effetto se l’attività dichiarata è di tipo saltuario.
Si ricorda che qualora il veicolo è dotato di cronotachigrafo dalla casa costruttricde, lo stesso non può essere smontato pertanto l’obbligo della revisione biennale dello strumento rimane e se non si provvede si è soggetti a sansioni amministrative.