Trasporto Animali vivi

Trasporto di animali vivi
Il D.Lgs. 151 del 25/11/2007, attua il Regolamento europeo 1/2005/CE del 22/12/2004, per il trasporto degli animali vivi.

Il presente decreto si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità europea, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio Comunitario e che ne escono, mentre lo stesso non si applica al trasporto di animali vivi che non sia effettuato in relazione di una attività economica ed al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari o in provenienza degli stessi, in base al parere di un veterinario.
Le sole condizioni generali collegate al trasporto di animali sono applicate limitatamente ai trasporti:
            – animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedono il trasporto per transumanza stagionale di talunio tipi di animali;
            – effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda.  

L’art. 3 del Regolamento europeo dispone che nessuno è autorizzato a trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenza inutili e pertanto devono essere soddisfatte determinate condizioni di cui:
            – sono state prese preventivamente tutte le condizioni necessarie a ridurre al minimo la durata del viaggio ed assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio,
            – gli animali sono idonei per il viaggio previsto,
            – i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti ed usati in modo da evitare lesioni e sofferenze ed assicurare l’incolumità degli animali,
            – le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate in modo da evitare lesioni e sofferenze ed assicurare l’incolumità degli animali,
            – il personale che accudisce gli animali è formato, secondo il caso, idoneo a tale fine ed espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile da causare all’animale spavento, lesioni, sofferenze inutili,
            – il trasporto venga effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali siano controllate ad intervalli regolari ed opportunamente preservate,
            – agli animali sia garantito un sufficiente spazio d’inpiantito ed una altezza sufficiente considerata la loro mole ed il viaggio previsto  ,
            – acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono appropriati per qualità e quantità alla loro specie e taglia.

L’autorizzazione e la documentazione necessaria al trasporto
L’autorizzazione viene rilasciata dalla ASL di appartenenza della ditta di trasporto e sono di 2 tipi:

            – Tipo 1 – autorizza il trasporto di animali per viaggi nazionali inferiori a 8/12 ore
            – Tipo 2 – autorizza il trasporto di animali per viaggi nazionali superiori a 8/12 ore
Il giornale di viaggio è obbligatorio per viggi lunghi tra stati menbri UE, superiori a 8/12 ore, le registrazioni sono pianificate su 5 sezioni:
   1- pianificazione del viaggio,
   2- luogo di partenza
   3- dichiarazioni del trasportatore
   4- luogo di destinazione
   5- modello delle anomalie
Il giornale di viaggio deve essere rilegato, timbrato e firmato su ogni pagina.
Il tatentino dell’autista è obbligatorio e viene rilasciato dalla ASL di appartenenza previo corso ed esame.
Il certificato di omologazione del veicolo nono è altro che il collaudo della stesso veicolo e la trascrizione sulla carta di circolazione della carrozzeria specifica per trasporto di animali vivi.
Altra normativa di riferimento è la seguente:
– regolamento di polizia veterinaria n° 320/54, aggiornato dal D.M. 16/5/2007,
– regolamento europeo 599/2004,
– DVCE regolamento 282/2004
– potenziamento sui controlli Ministero della Salute circ. prot. 0019371 del 8/11/2011 e circ. prot. 300/A/8777/11/108/29 del 8/11/2011 del Ministero degli Interni

Trasporto di animali  da compagnia
Il trasporto di animali da compagnia è disciplinato dal CDS e da uno specifico regolamento europeo a seconda se trattasi di trasporto per finalità economiche o private (vedi 5586)

Trasporto di Cavalli
I veicoli che trasportano cavalli non possono essere classificati ad uso speciale, ma uso trasporto specifico cavalli, anche se la carrozzeria è munita di living. così come previsto dalla circolare prot. 3673M360 del 14/3/2006. Laddove comunque il veicolo sia classificato uso speciale, il cavallo comunque deve essere di proprietà e/o in uso esclusivo del conducente il veicolo.
Con circolare del Ministero degli Interni, unitamente al Ministero dei Trasporti rispettivamente n° 300/A/7812/18/198/29 del 15/10/2018, e n° 16804 si è data spiegazione univoca sulla classificazione del trasporto di cavalli in genere, specificando quando il trasporto è considerato in conto proprio e quando questi è per conto di terzi.
Per il trasporto di cavalli, secondo la circolare richiamata, si manifestano 4 tipologie di trasporto:

  • – Trasporto per conto di terzi
    detta condizione si applica quando il cavallo non è di proprietà del trasportatore e non è neanche in sua disponibilità a seguito di un contratto di affidamento registrato. In questa ipotesi il trasportatore, proprietario del veicolo, deve essere in regola con la normativa per il trasporto per conto di terzi.

    Il trasportatore deve avere con se il documento del cavallo che ne identifica la proprietà, i tipi di documento per gli Equini, in alternativa, sono:
        – Passaporto UNIRE (Norme nazionali incremento razze equine)
       –         “            APA (anagrafe degli equini, federazione provinciale allevatori)
       –         “            FEI (federazione equestre internazionale di cui fa parte anche la FISE – federazione
                               italiana sport equestre)
  • – Trasporto in conto proprio
    detta condizione si manifesta quando il proprietario del cavallo, o dimostra la disponibilità del cavallo con atto registrato ed è anche proprietario del veicolo.

    Perché il trasporto può considerarsi in conto proprio, devono ricorrere i seguenti requisiti:
    – veicolo di proprietà e/o in leasing del possessore del cavallo
        – rilascio di licenza conto proprio per veicoli superiori a 6 ton massa complessiva
        – autista dipendente del proprietario del veicolo
       – che il trasporto sia una attività complementare ad una attività principale
       – che la scuderia e/o il custode del cavallo esegue il trasporto del cavallo verso la propria scuderia o dalla scuderia alla sede del proprietario del cavallo. (se il trasporto del cavallo viene eseguito dalla scuderia al luogo della manifestazione, si configura il trasporto per conto di terzi)
    Il trasportatore deve avere con se il documento del cavallo che ne identifica la proprietà, i tipi di documento per gli Equini, in alternativa, sono:
        – Passaporto UNIRE (Norme nazionali incremento razze equine)
        –         “            APA (anagrafe degli equini, federazione provinciale allevatori)
        –         “            FEI (federazione equestre internazionale di cui fa parte anche la FISE – federazione
                               italiana sport equestre)
  • Trasporto con veicolo uso speciale
    Con questo tipologia di veicolo non serve la licenza conto proprio, solo se il veicolo che trasporta cavalli è allestito per uso speciale “Caravan con Leving”, ed il cavallo è di proprietà del proprietario del veicolo e/o di una persona che viaggia sullo stesso autoveicolo che trasporta il cavallo e si certifica che si sta andando ad una manifestazione ippica sportiva.

    Il proprietario del veico, per dimostrare la proprietà del cavallo, deve avere con se il documento del cavallo che ne identifica la proprietà, i tipi di documento per gli Equini, in alternativa, sono:
    – Passaporto UNIRE (Norme nazionali incremento razze equine)
        –         “            APA (anagrafe degli equini, federazione provinciale allevatori)
        –         “            FEI (federazione equestre internazionale di cui fa parte anche la FISE – federazione
                               italiana sport equestre)
  • – Trasporto con rimorchio attrezzato per cavalli
    detta tipologia di trasporto non necessita di licenza conto proprio purchè detto trasporto è fatto nell’ambito famigliare e/o amicale e il trasporto non costituisce una attività raffigurabile come conto proprio o di terzi.

    Il cavallo comunque deve essere di proprietà di una delle persone che viaggiano sul veicolo trainante in rimorchio.
    Se detto trasporto viene effettuato dall’impresa di addestramento e/o di custodia del cavallo per conto del proprietario del cavallo, il trasporto diventa conto terzi.