Trasporto merci per conto proprio (legge 298/74 del 6/6/1974)
Conto Terzi e/o Conto Proprio (artt. da 82 a 91 CDS)
Più di una volta abbiamo ricevuto dai clienti richieste specifiche relative alla differenza che c’è tra trasporto su strada di merci per conto di terzi e/o per conto proprio e quali sono i risvolti negativi, in caso di verifica su strada, quando non si rispetta l’uso del veicolo.
Destinazione ed uso del veicolo (art. 82 cds), per destinazione ed uso del veicolo si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
1- Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.
2- I veicoli possono essere utilizzati ad uso proprio e/o ad uso di terzi
L’Uso di Terzi Art. 83 C.d.S.) si fà quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo del trasporto, nell’interesse delle persone diverse dall’intestatario del veicolo sulla carta di circolazione (veicolo proprietario A, merce proprietario B, trasporto eseguito da A per conto di B).
L’uso di terzi comprende:
– Trasporto di merci per conto del proprietario della merce.
– Locazione del veicolo senza conducente (locazione a freddo).
– Noleggio con conducente NCC, Taxi, per trasporto di persone.
– Servizio di linea per trasporto di persone (TPL).
– Servizio di linea per trasporto di cose.
– Servizio di piazza per trasporto di cose.
Per poter esercitare l’attività di trasporto merci per conto di terzi, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori per Conto di Terzi.
L’Uso Proprio Art. 83 C.d.S.) si effettua quando un veicolo è utilizzato nell’interesse del proprietario, sia del veicolo che della merce e/o persone trasportate, per svolgere la propria attività.
(veicolo proprietà A, merce proprietà A, trasporto a favore di A) L’uso proprio del veicolo per trasporto merci è soggetto al rilascio di una licenza di trasporto sulla quale sono riportati tutti i codici di merci che si possono trasportare; dette merci da trasportare devono essere compatibili all’attività del proprietario ed alle caratteristiche costruttive del veicolo (Appendice codice merci).
Tutti i veicoli inferiori a 6T, sono esentati dal rilascio della licenza conto proprio mentre quelli superiori a 6T non possono essere messi in circolazione se non in possesso di licenza specifica.
Trasporto di merci in conto proprio con veicoli in conto terzi
Con sentenza n° 13725, sz. II del 31/07/2012 si è stabilito che un veicolo abilitato al trasporto di cose per conto di terzi, può essere utilizzato dalla stassa azienda per il trasporto di cose proprie senza altre autorizzazioni.
Da questa data pertanto, qualora venisse contravvenzionato un veicolo in conto terzi che trasporta merci in conto proprio, si deve subito contestare e se necessario indire un ricorso per eliminare gli effetti del verbale
Anche l’Albo nazionale Gestori rifiuti, con circolare 1463/Albo/Pres del 30/11/2012, ha recepito la sentenza di Cassazione 13725/2012 pertanto una ditta con veicoli autorizzati per trasporto in conto terzi, possono trasportare merci proprie se questa non è attività predominante.
Art. 83 C.d.S. (art. 83 cds), chiunque adibisca un veicolo ad uso diverso rispetto a quello risultante sulla carta di circolazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa ed al fermo amministrativo del veicolo per un periodo da 2 ad 8 mesi.
Trasporto occasionale di cose proprie
Con i veicoli, in disponibilità di soggetti o imprese muniti di Licenza conto proprio, possono essere occasionalmente trasportate cose appartenenti all’intestatario. anche se queste non sono riportate nei codici della licenza conto proprio del veicolo.
La fattispecie del trasporto occasionale di cose proprie si realizza quando questo riguarda beni:
– appartenenti all’intestatario del veicolo o nella sua disponibilità;
– che servono per soddisfare esigenze personali;
– che non rientrano nell’attività da lui normalmente svolta.
Le merci trasportate devono essere comunque accompagnate da un documento di trasporto occasionale di cose in conto proprio conforme all’allegato 2 del DPR 783/77 (f 296W) nel quale devono essere indicati:
– Il tipo di merce trasportata
– Il titolo di disponibilità in base al quale tali merci sono detenute (proprietà, comodato, locazione)
– Indicazioni delle esigenze di carattere straordinario.
Documenti obbligatori da tenere a bordo del veicolo (art. 180 cds)
Ai sensi dell’art. 180 cds, ogni veicolo deve essere munito dei seguenti documenti da sottoporre a controllo degli organi stradali competenti, se richiesto, tutti non scaduti:
A) Autotrasportatori di cose in Conto Proprio:
Veicolo:
– carta di circolazione veicolo originale
– copie contratto di assicurazione
– originale attestato di assicurazione
– certificato ATP, se previsto
– certificato Agrement TIR, se si effettuano trasporti internazionali in regime TIR
– copia decreto iscrizione Gestori rifiuti, se ricorre
– copia Decreto Tecnico sanitario veicolo, se si trasportano merci
deperiili e/o freschi e/o animali vivi
– autorizzazione Asl per trasporto animali vivi, se ricorre
– libro girnale dell’attività del viaggio, se si trasporti di animali vivi con percorrenze superiori a 12 ore
– attestazione taratura tachigrafi (tutti i veicoli superiori a 3,5 Ton.
di massa complessiva
– documenti di trasporto
– certificato Agrement (Barrato Rosa) se si trasportano merci
pericolose ADR in ambito internazionale (obbligatorio per
esplosivi, radioattivi, in cisterna, in scarrabili con cassone ADR)
– certificato di ispezione triennale e/o libretto MC813 e/o libretto
MC452, per la cisterna se ricorre
– certificato integrativo cisterna spurgo pozzi neri, se ricorre
– certificato integrativo cassone scarrabile
– ADR, se ricorre
– attestato taratura limitatore di velocità, se previsto
– copia contratto di fornitura, se previsto
– licenza Conto Proprio
Autista:
– patente di guida
– carta qualifica del conducente CQC
– patentino CFP, solo se si trasportano merci pericolose ADR
– patentino per trasporto gas tossici, se ricorre
– patentino per trasporto animali vivi, se ricorre
– attestato conducente, solo per autisti extracomunitari
– documento attestante il collegamento con la ditta di trasporto,
rappresentato da uno dei seguenti documenti:
– copia busta paga
– dichiarazione atto notorio della ditta dove compaiono
tutte le condizioni di rapporto di lavoro
– contratto di assunzione
– contratto di servizio per prestazioni di manodopera
– ultimi 28 gg. di attività di trasporto dimostrabili con:
– 28 dischetti crono
– attestazione attività svolte per i giorni che non si è
lavorato e/o si è guidato veicoli esenti (modulistica f 374)
– carta tachigrafa conducente, se si guida un veicolo munito di
crono digitale
B) Veicoli mezzi d’opera trasporto in Conto Proprio
Veicolo:
– carta di circolazione veicolo originale
– copie contratto di assicurazione
– originale attestato di assicurazione
– copia decreto iscrizione Gestori rifiuti, se ricorre
– attestazione taratura tachigrafi (tutti i veicoli superiori a 3,5 Ton.
di massa complessiva
– documenti di trasporto
– certificato integrativo cisterna spurgo pozzi neri, se ricorre
– certificato integrativo cassone scarrabile ADR, se ricorre
– attestato taratura limitatore di velocità, se previsto
– copia contratto di fornitura, se previsto
– licenza Conto Proprio
– tassa usura strada in copia
– Autorizzazione Anas
– Autorizzazione Astral
– Autorizzazione Provincia
– Autorizzazione Autostrade, se ricorre
Autista:
– patente di guida
– carta qualifica del conducente CQC
– attestato conducente, solo per autisti extracomunitari
– documento attestante il collegamento con la ditta di trasporto,
rappresentato da uno dei seguenti documenti:
– copia busta paga
– dichiarazione atto notorio della ditta dove compaiono
tutte le condizioni di rapporto di lavoro
– contratto di assunzione
– contratto di servizio per prestazioni di manodopera
– ultimi 28 gg. di attività di trasporto dimostrabili con:
– 28 dischetti crono se crono analogico
– attestazione attività svolte per i giorni che non si è
lavorato e/o si è guidato veicoli esenti (modulistica (f 374)
– carta tachigrafa conducente, se si guida un veicolo munito di cronotachigrafo
Trasporto merci in Conto proprio in ambito Comunità Europea
Il Consiglio Europeo, in data 21/10/2009, ha emanato il regolamento n° 1072/2009/CE che stabilisce regole comuni per tutti i Paesi che fanno parte della conunità europea, per il trasporto di alcune categorie di merci in conto proprio; all’articolo 1 punto 5, sono riportate le condizioni essenziali per detti prasporti in esenzione di qualsiasi autorizzazione internazionale per effettuarli.