Mezzi d’Opera (art. 10 cds)
I veicoli classificati mezzi d’opera sono quei veicoli che per caratteristiche costruttive e per determinati tipi di merci trasportate, possono circolare con una massa complessiva superiore a quanto previstodall’art. 62 del cds, e precisamente:
– veicolo 2 assi mcpc kg 20.000
– veicolo 3 assi mcpc kg 33.000
– veicolo 4 assi mcpc kg 40.000
– veicolo 5 o più assi mcpc kg 56.000
Il tipo di trasporto consentito, perchè un veicolo può essere considerato mezzo d’opera, è che lo stesso può trasportare solo determinate merci occorrenti per le costruzioni (materiale per l’edilizia in genere, sabbia, terra, calcestruzzo, spurgo pozzi neri, rifiuti urbani in genere); la ditta proprietaria del veicolo deve avere, sulla cciaa, l’attività dichiarata che consente la lavorazione di dette merci.
I veicoli mezzi d’opera, per circolare su strada, hanno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione al proprietario della strada e pagare la tassa d’usura (art. 10 comm. 10 cds) pari al doppio della tassa di circolazione.
Per il Lazio le autorizzazioni si richiedano a: ANAS. Provincia, Astral, Autostrade, Comune se richiesto.
Tutti i veicoli mezzi d’opera, non possono superare la massa complessiva a piene carico riportata sulla carta di circolazione in condizioni di classificato mezzo d’opera ; è possibile una eccedenza della massa complessiva legale (art. 62 cds) non superiore del 5% e se si è entro questa eccedenza, non si incorre in nessuna contravvenzione.
Qualora l’eccedenza del 5% della massa complessiva legale viene superata, si incorre a quanto segue (art. 62 cds):
– veicoli mezzi d’opera
superam. massa sanzione € punti CQC e/o patente accessori
– entro 10 % 36 – 148 1 sosp. patente 15/60gg+fermo amm. veic. 1/2 mesi
– entro 20 % 74 – 296 2 sosp. patente 15/60gg+fermo amm. veic. 1/2 mesi
– entro 30 % 148 – 594 3 sosp. patente 15/60gg+fermo amm. veic. 1/2 mesi
– oltre 30 % 370 – 1485 4 sosp. patente 15/60gg+fermo amm. veic. 1/2 mesi
– senza autorizz. 681 – 2749 sosp. patente 1/3 mesi+fermo amm. veic. 1/6 mesi
– merce diversa 370 – 1485 sosp. patente 1/3 mesi+fermo amm. veic. 1/6 mesi
La sanzione amministrativa si applica al conducente ed al proprietario del veicolo, se diverso dal conducente. Il proprietario del veicolo è anche soggetto al pagamento dell’indennizzo usura stada(art. 10 comm.10 cds), al proprietario della strada. Se la violazione per lo stasso motivo viene effettuata, con lostasso veicolo, per oltre 2 volte nel corso dell’anno, al proprietario viene sospesa la licenza conto proprio e/o l’iscrizione allìalbo da 1-3 mesi.
Trasporti eccezionali (art. 10 cds)
I trasporti in condizione di eccezionalità si hanno quando vengono superati i limiti di massa previsti dall’art. 62 del cds e/o vengono superate le dimensioni di sagoma previste dall’art. 61 del cds.
Per poter circolare su strada con un veicolo in condizione di eccezionalità, è obbligatorio munirsi di apposita autorizzazione da richiedere al proprietario della strada, oltre questo è obbligatorio il pagamento della tassa di usura strada (art.10 comm. 10 cds) pari al doppio della tassa di proprietà.
In alcune condizioni di trasporto è indispensabile la scorta tecnica del viaggio, chi è deputato alla scorta tecnica deve essere in possesso di apposito tesserino.
Se la scorta tecnica non rispetta le modalità di trasporto previste nel regolamento, è sansionabile ai sensi dell’art. 10 comm. 25ter cds.
Con D.Interministeriale n° 3806 del 18/7/1997, sono state disciplinate le condizioni tecniche per le scorte tecniche per i trasporti eccezionali, con successivo D.Interministeriale del 4/2/20011, sono state modificate le discipline delle stesse scorte tecniche.
Per il Lazio le autorizzazioni si richiedano a: ANAS. Provincia, Astral, Autostrade, Comune se richiesto
Sovraccarico (art. 167 cds)
Tutti i veicoli, per trasporto merci o viaggiatori, non possono superare la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione; è possibile una eccedenza della stessa per non più del 5% e se si è entro questa eccedenza, non si incorre in nessuna contravvenzione.
Qualora l’eccedenza del 5% della massa complessiva viene superata, si incorre a quanto segue (art. 62 cds):
– veicoli di massa complessiva fino a 10 ton
superam. massa sanzione € punti CQC e/o patente accessori
– entro 1 ton 36 – 148 1 sospensione patente 15/60gg
– entro 2 ton 74 – 296 2 sospensione patente 15/60gg
– entro 3 ton 148 – 594 3 sospensione patente 15/60gg
– oltre 3 ton 370 – 1485 4 sospensione patente 15/60gg
– veicoli di massa complessiva superiore a 10 ton
superam. massa sanzione € punti CQC e/o patente accessori
– entro 10 % 36 – 148 1 sospensione patente 15/60gg
– entro 20 % 74 – 296 2 sospensione patente 15/60gg
– entro 30 % 148 – 594 3 sospensione patente 15/60gg
– oltre 30 % 370 – 1485 4 sospensione patente 15/60gg
– veicoli mezzi d’opera
superam. massa sanzione € punti CQC e/o patente accessori
– entro 10 % 36 – 148 1 sosp. patente 15/60gg+fermo amm. veic. 1/2 mesi
– entro 20 % 74 – 296 2 sosp. patente 15/60gg+fermo amm. veic. 1/2 mesi
– entro 30 % 148 – 594 3 sosp. patente 15/60gg+fermo amm. veic. 1/2 mesi
– oltre 30 % 370 – 1485 4 sosp. patente 15/60gg+fermo amm. veic. 1/2 mesi
– senza autorizz. 681 – 2749 sosp. patente 1/3 mesi+fermo amm. veic. 1/6 mesi
– merce diversa 370 – 1485 sosp. patente 1/3 mesi+fermo amm. veic. 1/6 mesi
La sanzione amministrativa si applica al conducente ed al proprietario del veicolo, se diverso dal conducente. Il proprietario del veicolo è anche soggetto al pagamento dell’indennizzo usura stada(art. 10 comm.10 cds), al proprietario della strada.
Se la violazione per lo stasso motivo viene effettuata, con lo stesso veicolo, per oltre 2 volte nel corso dell’anno, al proprietario viene sospesa la licenza conto proprio e/o l’iscrizione all’albo da 1-3 mesi.
Tassa di usura strada
Con D.Lvo 25/1/2010 n° 7, si conferma il pagamento della tassa di usura stade a carico di quei veicoli che superano le masse legali previste dal codice della strada.
Il pagamento deve essere eseguiti con la data di scadenza della tassa di proprietà, ma non è possibile pagarla entro i 30 gg successivi alla scadenza, come invece è previsto per la tassa di proprietà; l’importo da pagare è uguale alla tassa di proprietà (bollo).