Trasporto merci pericolose ADR


0000226314Questo argomento viene trattato per alcuni indirizzi importanti, relativamente al trasporto di merci pericolose in ADR con veicoli, sia sul territorio Nazionale che Internazionale, con le varie incombenze che ogni trasportatore deve conoscere per evitare verbali di contestazione e fermo amministrativo del veicolo. Per dare una  mano al Cliente cercheremo di aggiornare in tempo reale questo argomento sui temi più specifici e con maggiore impatto per le condizioni di trasporto delle merci pericolose e rifiuti pericolosi classificati ADR.

Per facilitare la lettura, abbiamo diviso il testo in vari argomenti che possono interessare il lettore.


———–Certificato di approvazione (barrato rosa)
Il “certificato di approvazione per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose” (o certificato d’agrément o cosiddetto “barrato rosa”) vale un anno a partire dalla data del primo rilascio e/o dal rinnovo annuale.
Tale certificato d’approvazione è necessario per i veicoli completi (autocarri, trattori stradali, rimorchi o semirimorchi) impiegati nel trasporto di merci pericolose classificate ADR con carrozzerie: scarrabili, casse mobili, cisterne classificate FL, AT e OX e carrozzerie furgonate classificate EX/II e EX/III.
Il certificato d’approvazione è previsto anche per veicoli trainanti rimorchi e semirimorchi (trattori stradali).
Il Barrato Rosa per trasporti internazionali è obbligatorio dal 01/01/2008 per i veicoli classificati FL,OX, AT, EX/II e EX/III, come previsto dal DM 19/09/2005 art.3.
Per i veicoli cisterne, che trasportano in ambito nazionale, merci pericolose ADR,con esclusione della classe 2, rimane vigente il DM 24/11/06, in attuazione dell’art. 2 del DM 19/09/05, pertanto è concessa la circolazione degli stessi veicoli senza il rilascio del “barrato rosa”.
Il barrato rosa non è rilasciato per allestimenti scarrabili con cassoni anche se in ADR, salvo se l’attrezzatura scarrabile è una cisterna per merci pericolose oppure trasportano esplosivo e/o radioattivo

———–Veicoli trasporto merci da imbarcare
Si ricorda che i veicoli per trasporto merci via mare, che devono essere imbarcati, devono rispondere alle risoluzioni IMO A581 (14), D.M. 20/06/2005

———–Cisterne per trasporto merci pericolose classificate ADR, SCADENZA 25 Anni
(Circolare 80/93 del 16/04/1993) e (Circolare 96/92 del 08/06/1992)
Tutte le cisterne per trasporyto merci pericolose classe 2 e 3 ADR, costruite secondo le vecchie norme prima del 1988, se non riqualificate dal costruttore e/o da un Ente qualificatore autorizzato dal Ministero dei Trasporti, devono essere messe fuori servizio; le stesse possono essere declassate, a seguito di collaudo, per trasporto di merci non pericolose e non commestibili.
Il calendario di scadenza è il seguente:
– anno di costruzione entro il 31/12/84 scadono il 31/12/2009
– ” ” ” 31/12/85 ” 31/12/2010
– ” ” ” 31/12/86 ” 31/12/2011
– ” ” ” 31/12/87 ” 31/12/2012
– ” ” ” 31/12/88 ” 31/12/2013
Anche le cisterne costruite dopo il 31/12/88, con le nuove norme, hanno una validità massima di 25 anni, ma le stesse possono essere riqualificate , dopo collaudo, e prolungare la scadenza.
Per le cisterne che sono state costruite prima del 1/1/1997 non conformi alle Direttive 2008/68/CE, perciò non allestite con dispositivo ABS e rallentatore, possono trasportare solo alcuni tipi di merci pericolose, ai sensi del DM 18/2/2010, così come indicato dal prospetto allegato, fino alla data di scadenza prevista Prospetto
Le cisterne per trasporto gas classe 2 ADR, possono essere riqualificate da esperti TIPED secondo il D.M. 329 del 01/12/2004 cel rispetto delle procedure di cui alla circolare del Ministero dei Trasporti 64749/DIV 4-H del 12/1272006

Cisterne ribaltabili per trasporto materiale pericolose pulvirulente e granulare circ. 649/4956/2 del 27/03/2001

I veicoli-cisterne destinati al trasporto di carburante per aviazione (avio) eccedenti i limiti di massa e/o di sagoma non possono circolare su strada se non vuoti e bonificati, detta circolazione è consentita solo per effettuare la revisione art. 80 cds se targati oppure per riparazione, detti veicoli possono circolare solamente nelle aree aereoportuali. circolare 14781 Div 3/E del 07/06/2013

Revisioni triennali e/sestennali cisterne adr e spurgo pozzi neri
Controllate il vs libretto cisterna MC813 e/o MC452 e/o il certificato integrativo e verificare quando avete effettuato l’utima verifica (ogni 3 anni dalla data della costruzione della cisterna la stessa deve essere sottoposta a verifica triennale) e se scaduta o prossima alla scadenza, potete rivolgervi presso i ns uffici di Fiano Romano (06 416141) per prenotare la verifica che effettuiamo in tempo reale.
I controlli devono essere eseguiti secondo la circolare 3 del 19/02/2010 e qualora il veicolo ha subito un incidente stradale, è indispensabile effettuare la revisione esennale straordinaria così come previsto dall’ordine di servizio 14 del 11/10/2016

————Trasporto di merci pericolose in ADR in ambito nazionale
Per i veicoli cisterne, che trasportano in ambito nazionale merci pericolose ADR con esclusione della classe 2, rimane vigente il DM 24/11/06, in attuazione dell’art. 2 del DM 19/09/05 pertanto è concessa la circolazione degli stessi veicoli senza il rilascio del “barrato rosa”, ma con il rilascio del certificato di ispezione perdiodica della cisterna (art. 7 DM 24/11/06) contestuale alle verifiche triennali e/o sestennali.
Si precisa che sul libretto MC813 della cisterna, deve essere riportato l’esito della visita ispettiva (circolare prot. 54/32 DIV 4-E) nelle more dei provvedimenti attuativi del DM 19/09/05 e circolare n.572/05 del 21/02/05.
Su richiesta dell’utente, per evitare problemi in fase di carico in raffineria e/o durante i controlli stradali, è possibile fare l’aggiornamento della carta di circolazione con la seguente dicitura:
“ai sensi della circolare 572/05 il veicolo può circolare sul territorio nazionale senza barrato rosa e senza aggiornamento del rallentatore e ABS, deve essere accompagnata dall’MC813 e/o Certificato di Ispezione della cisterna”. Possiamo effettuare noi la pratica relativa tel.06/41614300.
Per le cisterne che sono state costruite prima del 1/1/1997 non conformi alle Direttive 2008/68/CE, perciò non allestite con dispositivo ABS e rallentatore, possono trasportare solo alcuni tipi di merci pericolose, ai sensi del DM 18/2/2010, così come indicato dal prospetto allegato, fino alla data di scadenza prevista Prospetto

————–Trasporto di merci pericolose in ADR in ambito internazionale
L’aggiornamento ADR 2009 prevede che tutti i veicoli adibiti al trasporto merci pericolose per trasporto internazionali devono essere allestiti con:
a) dispositivo di franatura antibloccaggio ABS; (9.2.3 ADR)
b) dispositivo di rallentamento (rallentatore); (9.2.3.1.2 ADR)
c) dispositivo limitatore di velocità. (9.2.5 ADR)

————–NOTA DEL 04/12/2009
Con apposito D.M. che è in fase di definizione e successiva emanazione da parte del Ministero dei Trasporti, verrà stabilito che al fine di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto nazionale di merci pericolose, si riterrà opportuno sostituire la direttiva 94/55/CE, relativa al trasporto di merci pericolose su strada e la direttiva 96/49/CE, relativa al trasporto di merci pericolose su ferrovia, con la direttiva 2008/68/CE che comprende anche le disposizioni applicabili al trasporto di merci pericolose mediante le vie navigabili interne.
Per il recepimento della citata direttiva 2008/68/CE è in itinere l’emanazione di un apposito decreto legislativo che, per gli aspetti operativi di dettaglio, demanda a successivi provvedimenti di rango inferiore da emanarsi a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con le alte amministrazioni dello Stato interessate.
Coerentemente con la previgente direttiva 94/55/CE è stata mantenuta la possibilità accordata agli stati membri di autorizzare, sul loro territorio, l’utilizzo di cisterne e veicoli costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 non conformi alla direttiva purchè mantenuti in condizioni tali da garantire i livelli di sicurezza richiesti.
La questione assume importanza e delicatezza, poichè i provvedimenti attuativi da emanarsi a cura dell’amministrazione, nel rispetto della sicurezza, debbono tenere conto della situazione economica delle aziende di autotrasporto prevedendo un graduale ricambio del parco circolante.
Sul medesimo argomento la Francia ha previsto una progressiva fuoriuscita dei veicoli non conformi all’ADR (Agreement concerning the intenetional carriage of Dangerous goods by road) utilizzate per il trasporto merci pericolose, dopo 25 anni dalla loro immatricolazione.
Analoga previsione è stata adottata per le cisterne destinate al trasporto merci pericolose.
Appena il nuovo D.M. sarà pubblicato, sarà ns. cura informarVi su questo stesso sito con possibilità di stampa del D.M.