Albo autotrasportatori per conto di terzi
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Trasporto merci per conto di terzi
Conto Terzi e/o Conto Proprio (artt. da 82 a 91 CDS)
Più di una volta abbiamo ricevuto dai clienti richieste specifiche relative alla differenza che c’è tra trasporto su strada di merci per conto di terzi e/o per conto proprio e quali sono i risvolti negativi, in caso di verifica su strada, quando non si rispetta l’uso del veicolo.
Destinazione ed uso del veicolo (art. 82 cds), per destinazione ed uso del veicolo si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
1- Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.
2- I veicoli possono essere utilizzati ad uso proprio e/o ad uso di terzi
L’Uso di TerziArt. 83 C.d.S.) si fà quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo del trasporto, nell’interesse delle persone diverse dall’intestatario del veicolo sulla carta di circolazione (veicolo proprietario A, merce proprietario B, trasporto eseguito da A per conto di B).
L’uso di terzi comprende:
– Trasporto di merci per conto del proprietario della merce.
– Locazione del veicolo senza conducente (locazione a freddo).
– Noleggio con conducente NCC, Taxi, per trasporto di persone.
– Servizio di linea per trasporto di persone (TPL).
– Servizio di linea per trasporto di cose.
– Servizio di piazza per trasporto di cose.
Per poter esercitare l’attività di trasporto merci per conto di terzi, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori per Conto di Terzi e l’iscrizione al REN (D.D: 10/1/2012)
Trasporto di merci in conto proprio con veicoli in conto terzi
Con sentenza n° 13725, sz. II del 31/07/2012 si è stabilito che un veicolo abilitato al trasporto di cose per conto di terzi, può essere utilizzato dalla stassa azienda per il trasporto di cose proprie senza altre autorizzazioni.
Da questa data pertanto, qualora venisse contravvenzionato un veicolo in conto terzi che trasporta merci in conto proprio, si deve subito contestare e se necessario indire un ricorso per eliminare gli effetti del verbale.
L’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori è obbligatorio per tutti i proprietari di veicoli che vogliano effettuare detta attività; con la normativa entrata in vigore dal 04/12/2011,D.M. 291 del 25/11/2011, in attuazione del Regol. Europeo 1071/2009, e DL coord. legge conv. 9/2/2012 n° 5, le nuove e le vecchie ditte, per poter esercitare l’attività autotrasporti per conto terzi devono:
a) Nel caso in cui l’attività venga svolta con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 Ton, possono iscriversi dimostrando: (art. 11 com. 6 bis)
– il solo requisito dell’onorabilità.
b) Nel caso in cui l’attività venga svolta con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 Ton, possono iscriversi dimostrando:(art. 11 com. 6 bis)
– il requisito dell’onorabilità.
– il requisito professionalità, con l’attestazione di frequenza di un corso professionale, senza esame, presso un centro abilitato. La Polimar di Fiano Romano è centro abilitato tel. 06 416141 r.a.
c) Nel caso in cui l’attività venga svolta con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 Ton occorre dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
– Onorabiltà
– Capacità economica (9.000,00 euro da sommare a 5.000 euro per ogni veicolo posseduto)
– Capacità professionale (nel caso in cui non se ne fosse in possesso occorre seguire un corso presso un centro abilitato, Polimar di Fiano Romano è abilitato, e sostenere, in seguito, gli esami presso laProvincia di appartenenza.
– Stabilimento DD 25/01/2012
Accesso al mercato di autotrasportatore
Dopo aver ottenuto l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori per conto di terzi di merci, per svolgere l’attività è indispensabile effettuare l’accesso al mercato in una forma prevista dal Ministero dei Trasporti con circolare 1/2008 del 29/01/2008 e successiva circolare prot. 0010670-30-04-2012
Cessine Azienda e/o Ramo di azienda D. Lvo 472 del 18/12/1997
L’atto di cessione di azienda e/o ramo di azienda di conto terzi, comporta l’assunzione di responsabilità relativamente ai fornitori istituzionali (inps, inail, iva, ufficio entrate, ecc…), in solido tra venditore ed acquirente, aqrt. 14 e 15 dello stesso D.Lvo, pertanto, all’atto dell’atto di acquisto è consigliabile avere a disposizione le ultime 3 dichiarazioni dei redditi, il Durc ed una dichiarazione del venditore che si assume ogni eventuale onere per accertamenti futuri effettuati dall’Ufficio delle Entrate.
Il valore dell’azienda da dichiarare è consigliabile inserire un importo comunicato dal proprio Commercialista sulla base delle dichiarazioni dei redditi ricevute.
L’accesso alla professione di autotrasportatore ,
oltre che per acquisizione di una azienda che chiude e/o per cessione di parco veicolare, è possibile anche con l’acquisto di veicoli superiori a 3,5 Ton, per un totale di massa complessiva superiore o uguale a 80 Ton, Euro 5; naturalmente è indispensabile che la ditta che vuole accedere al mercato di cui trattasi, sia iscritta all’albo degli autotrasportatori per conto di terzi per trasporto merci. (vedi 501) e (vedi 513)
Il noleggio senza conducente (nolo a freddo) (art. 84 comma 3 cds),
è consentito tra due ditte regolarmente iscritte Albo degli Autotrasportatori con gli stessi requisiti, pertanto le stesse ditte si possono noleggiare a freddo, autocarri, trattori, rimorchi, semirimorchi, tutti anche superiori a 6T. I veicoli ad uso speciale e/o con massa non superiore a 6T possono essere noleggiati a freddo solo se provvisti di apposita autorizzazione riportata sulla carta di circolazione (art. 83 comma 4 cds).
Sanzioni (Art. 83 C.d.S.),
chiunque adibisca un veicolo ad uso diverso rispetto a quello risultante sulla carta di circolazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa ed al fermo amministrativo del veicolo per un periodo da 2 ad 8 mesi.
Scheda di trasporto
Come’è noto, l’entrata in vigore della scheda di trasporto introdotta dal nuovo art. 7 bis del Dlgs 286/2005 (circ. Prot.0071914 del 17 luglio 2009 e Prot.0078384 del 6 agosto 2009), è stata fissata al 19 Luglio 2009 (30/06/2009 n.554/RD).
I Ministeri dell’Interno e dei Trasporti hanno emanato una circolare a firma congiunta allo scopo di fornire degli indirizzi generali alle Forze dell’Ordine ed agli operatori del settore, per una corretta applicazione delle disposizioni in materia.
Riteniamo, pertanto, opportuno ribadire alcuni concetti in merito alla scheda di trasporto, al fine di fugare i numerosi dubbi venutisi a creare, consentire la massima diffusione delle nuove disposizioni, ma sopratutto permettere un chiaro confronto tra tutti gli operatori del settore, committenti e vettori, in primo luogo.
Obbiettivo della scheda di trasporto e dati da inserire all’interno.
La circolare, dopo aver ricordato le finalità della scheda di trasporto, cioè permettere l’identificazione di tutti i soggetti della filiera, per l’attivazione nei loro confronti delle procedure di accertamento delle responsabilità condivise, ai sensi del Dlgs 286/05 si è soffermata sui dati da inserire con una particolare attenzione al proprietario della merce ed ai beni trasportati. Quanto al proprietario della merce, la circolare evidenzia l’obbligo per il committente di fornire le indicazioni richieste quando, tenuto conto della tipologia e della modalità del trasporto, il proprietario della merce è individuabile prima dell’inizio del viaggio; diversamente, il committente dovrà esporre i motivi che hanno reso impossibile tale individuazione, nel riquadro “Eventuali dichiarazioni”. Per quanto riguarda i dati della merce trasportata, la circolare analizza gli elementi richiesti, ovvero:
– la tipologia della merce, che consiste nell’indicazione delle sue caratteristiche merceologiche (sabbia, mattoni, legname, ecc..) e, se imballata, delle caratteristiche degli imballaggi e del loro contenuto (es. fusti di acido, bottiglie di acqua minerale, ecc..);
– la quantità trasportata (per le merci confezionate o in colli o in altri imballaggi sui quali sia indicato il peso di ciascun pezzo) o, in alternativa, il peso complessivo della merce espresso in Kg;
– il luogo di carico e quello di scarico della merce.
In merito al modello base della scheda, la circolare specifica che possono utilizzarsi anche versioni differenti per grafica e/o dimensioni, purchè contengano tutte le informazioni previste.
La circolare si sofferma poi sul riquadro della scheda di trasporto, dedicato alle “eventuali istruzioni” fornite al vettore da parte del committente, del proprietario della merce o del caricatore: di fronte alla violazione contestata al trasportatore di una delle norme previste dall’art.7, comma 4 del Dlgs 286/05 per i contratti non scritti (si tratta dell’art.142 cds – eccesso di velocità – e dell’art.174 cds – violazione dei tempi di guida e di riposo), se dalle istruzioni riportate sulla scheda emerge la corresponsabilità del soggetto che le ha fornite, il comando accertatore può immediatamente notificare il verbale di infrazione al predetto doggetto, senza dover attivare la procedura del già citato comma 4 art.7 (ovvero la richiesta al committente o, in mancanza, al vettore, di esibire delle istruzioni compatibili con il rispetto della norma del cds violata).
La documentazione equipollente alla scheda di trasporto.
– la lettera di vettura internazionale CMR;
– i documenti doganali;
– il documento di cabotaggio previsto dal D.M. del 3 Aprile 2009;
– i documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa;
– il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14 Agosto 1996, n. 472;
– ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, secondo le norme comunitarie, gli accordi o le convenzioni internazionali o altra norma nazionale.
La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta redatta ai sensi dell’art.6 della riforma dell’autotrasporto, o da altra documentazione equivalente avente lo stesso contenuto della scheda di trasporto.
Il documento, affinchè sia considerato equipollente, deve riportare tutti i dati richiesti; cioè va completato con quegli elementi eventualmente mancanti. Quando l’integrazione non è consentita da espresse previsioni normative o fiscali che impediscano la modifica del documento originale, sul mezzo dovrà esserci anche la scheda di trasporto compilata, almeno, con le informazioni mancanti dal documento equipollente.
Trasporti internazionali effettuati nel nostro Paese da vettori esteri.
La circolare si sofferma sull’applicazione dei principi della scheda di trasporto, ai trasporti internazionali effettuati in Italia da vettori stranieri. In particolare viene messo in luce che:
– le disposizioni di tale articolo vanno osservate dai vettori esteri che stanno eseguendo un trasporto avente come origine/destinazione il nostro Paese, ovvero un trasporto in transito o un’attività di cavotaggio stradale.
– l’applicazione dell’art.7 bis verso questi soggett, consiste nell’obbligo di portare a bordo la documentazione ritenuta equipollente per i trasporti internazionali (C.M.R., documenti doganali, documento di cabotaggio o altra documentazione obbligatoria per questi trasporti); costoro, quindi, non devono avere con sè la scheda di trasporto.
Soggetti tenuti alla compilazione ed alla sottoscrizione della scheda di trasporto o dei documenti equipollenti.
La circolare afferma chiaramente che la compilazione e la sottoscrizione della scheda di trasporto (o, in assenza, dei documentio equipollenti) devono avvenire prima dell’inizio del viaggio, da parte del committente o da altre persone da questi delegate ad esclusione del vettore.
Il trasportatore può intervenire sul contenuto della scheda soltato a viaggio iniziato, in presenza di fatti nuovi che rendano necessario modificare delle informazioni inserite dal committente (ad esempio, variazione della merce trasportata, del luogo di scarico, ecc..); i cambiamenti andranno riportati nello spazio del documento dedicato alle “osservazioni varie”, mentre i dati originari interessati dalla modifica non devono essere cancellati o manomessi.
A bordo del veicolo deve trovarsi l’originale della scheda o dei documenti alternativi, per l’intera durata del viaggio.
Si precisa che in caso di trasporto di rifiuti in conto terzi, il formulario dei rifiuti sostituisce la scheda di trasporto
(circ. 24/09/2009 n° 140/cart)
In presenza di più luoghi di scarico, il committente può decidere se compilare un’unica scheda (con l’indicazione dei diversi luoghi di scarico), oppure più schede per ognuno di detti luoghi.
Trasporti esenti dall’obbligo della scheda di trasporto
Sono esenti dall’obbligo di compilazione e conservazione della scheda:
– i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio;
– i veicoli espressamente esentati dall’applicazione della Legge 298/1974, veicoli adibiti al trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate; veicoli di proprietà dell’amministrazione statale; ecc..
– i trasporti di collettame effettuati con un unico veicolo di partite di peso inferiore a 50 quintali cadauna, commissionate da diversi mittenti, purchè accompagnati da idonea documentazione, anche commerciale, dalla quale risulti la tipologia di ciascuna partita di merce caricata.
Le sanzioni previste per la mancata o l’incompleta compilazione della scheda, e per la mancanza a bordo del veicolo:
– il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 600,00 ad € 1.800,00;
Tale sanzione va sempre applicata nei confronti del committente giacchè, egli è il soggetto tenuto per la legge a compilare ed a sottoscrivere la scheda; tale responsabilità sussiste nei suoi confronti, anche se ha delegato lo svolgimento di questi compiti a terzi. Il vettore o il conducente deve aggiornare il contenuto originario della scheda quando accadono eventi nuovi, che impongano la variazioone dei dati inseriti dal committente; in questo caso, se l’aggiornamento non viene eseguito (oppure avviene in modo incompleto o non veritiero), la sanzione è applicata al vettore. Lo stesso dicasi per coloro (vettore o altro soggetto della filiera) che alterino le informazioni della scheda originariamente inserite dal committente.
Stessa sanzione è prevista anche per i vettori esteri che non compilano, o non compilano correttamente, i documenti del trasporto internazionale equivalenti alla scheda di trasporto.
– chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, o altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 40,00 ad € 120,00;
Tale sanzione, invece, viene applicata in prima battuta al conducente del veicolo mentre il proprietario del mezzo, o il vettore, ne rispondono in solido. Comminata questa sanzione, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di 15 giorni successivi all’accertamento, durante i quali la scheda (o i documenti equipollenti) deve essere esibita presso qualunque Ufficio di Polizia.
Qualora la scheda non venga esibita entro il suddetto termine, fermo restando la restituzione del veicolo all’avente diritto, l’ufficio accertatore applicherà:
– nei confronti del committente, la sanzione del comma 4 art. 7 bis, per la mancata compilazione della scheda di trasporto;
– nei confronti del vettore, la sanzione dell’art. 180, comma 8 del cds (da un minimo di € 389,00 ad € 1.559,00), per non aver rispettato l’ordine di esibizione.
Documenti obbligatori da tenere a bordo del veicolo (art. 180 cds)
Ai sensi dell’art. 180 cds, ogni veicolo deve essere munito dei seguenti documenti da sottoporre a controllo degli organi stradali competenti, se richiesto, tutti non scaduti:
A) Autotrasportatori di cose in Conto Terzi:
Veicolo:
– carta di circolazione veicolo originale
– copie contratto di assicurazione
– originale attestato di assicurazione
– certificato Agrement TIR, se si effettuano trasporti internazionali in regime TIR
– certificato ATP, se ricorre
– copia decreto iscrizione Gestori rifiuti, se ricorre
– copia Decreto Tecnico sanitario veicolo, se si trasportano merci
deperiili e/o freschi e/o animali vivi
– autorizzazione Asl, se si trasportano animali vivi
– libro giornale dell’attività di viaggio se si trasportano animali vivi con percorsi superiori a 12 ore
– Licenza comunitaria CE, se si effettuano trasporti internazionali nella comunità Europea
– attestazione taratura tachigrafi (tutti i veicoli superiori a 3,5 Ton. di massa complessiva)
– licenza CEMT, se ricorre
– scheda di trasporto
– contratto di noleggio veicolo con data certa, se ricorre
– Contratto di comodato d?uso gratuito con visto della Motorizzazione, se ricorre
– documenti di trasporto
– certificato Agrement (Barrato Rosa) se si trasportano merci
pericolose ADR in ambito internazionale (obbligatorio per
esplosivi, radioattivi, in cisterna, in scarrabili con cassone ADR)
– certificato di ispezione triennale e/o libretto MC813 e/o libretto
MC452, per la cisterna, se ricorre
– certificato integrativo cisterna spurgo pozzi neri, se ricorre
– certificato integrativo cassone scarrabile ADR, se ricorre
– attestato taratura limitatore di velocità, se ricorre
– copia contratto di fornitura, se ricorre
Autista:
– patente di guida
– carta qualifica del conducente CQC
– patentino CFP, solo se si trasportano merci pericolose ADR
– patentino per trasporto gas tossici, se ricorre
– patentino per trasporto animali vivi, se ricorre
– attestato conducente, solo per autisti extracomunitari
– documento attestante il collegamento con la ditta di trasporto,
rappresentato da uno dei seguenti documenti:
– copia busta paga
– dichiarazione atto notorio della ditta dove compaiono
tutte le condizioni di rapporto di lavoro
– contratto di assunzione
– contratto di servizio per prestazioni di manodopera
– ultimi 28 gg. di attività di trasporto dimostrabili con:
– 28 dischetti crono
– attestazione attività svolte per i giorni che non si è
lavorato e/o si è guidato veicoli esenti (modulistica (f 374)
– carta tachigrafa conducente, se si guida un veicolo munito di
crono digitale
B) Veicoli mezzi d’opera trasporto Conto Terzi
Veicolo, oltre quanto previsto al punto A precedente:
– tassa usura strada in copia
– Autorizzazione Anas
– Autorizzazione Astral
– Autorizzazione Provincia/Città metropolitana
– Autorizzazione Autostrade, se ricorre
Autista:
– patente di guida
– carta qualifica del conducente CQC
– attestato conducente, solo per autisti extracomunitari
– documento attestante il collegamento con la ditta di trasporto,
rappresentato da uno dei seguenti documenti:
– copia busta paga
– dichiarazione atto notorio della ditta dove compaiono
tutte le condizioni di rapporto di lavoro
– contratto di assunzione
– contratto di servizio per prestazioni di manodopera
– ultimi 28 gg. di attività di trasporto dimostrabili con:
– 28 dischetti crono analogico, se ricorre
– attestazione attività svolte per i giorni che non si è
lavorato e/o si è guidato veicoli esenti (modulistica (f 374)
– carta tachigrafa conducente, se si guida un veicolo munito di
crono digitale
Contratto tipo per trasporto in conto terzi di merci e/o di persone (D.M. 01/02/2006)
Il D.M. del 01/02/2006 ha lo scopo di determinare dei modelli contrattuali tipo per facilitare l’uso della forma scritta del contratto di trasporto merci e di persone su strada.
Si consiglia a tutti gli attori di un trasporto di esigere il contratto di trasporto per evitare successivi problemi legali che potrebbero verificarsi a seguito della congruità dei costi minimi di esercizio e quindi di sicurezza, che, con l’art. 83 bis della Legge 133/2008, il Ministero dei Trasporti ha introdotto.
Noleggio Senza conducente e/o Comodato D’uso del veicolo
Per farsi un’idea su come avere a disposizione un veicolo per il trasporto di merci per conto di terzi, nella
forma di noleggio senza conducente e/o in comodatato d’uso gratuito, è importatnte prendere atto
della circolare (commento al D.M. 14/12/1987 n° 601, deroga all’art. 84 cds) 5681 del 16/05/2015, emanata dal Ministero dei Trasporti.
I costi minimi di esercizio , di cui all’art 83 bis della legge 133/2008, prevedono anche una rilevazione costante dei costi medi mensili del gasolio e la sua incidenza sull’applicazione dei costi minimi di esercizio per i trasporti effettuati in base ai contratti non scritti; ogni mese il Ministero dei Trasporti emana una tabella riepilogativa del costo medio del gasolio.
La modalità di formazione del contratto di trasporto merci lo si può verificare aprendo il file 533
La modalità di esecuzione del contratto di trasporto merci lo si può verificare aprendo il file 534
Responsabilità condivise trasportatore – committente – autista – proprietario merce
Con la circolare 300/A/9707/11/108/13/8 del 13/12/2012, il Ministero degli interni, ha fornito istruzioni. agli organi di controllo su strada, affinchè procedano a comunicare, al Nucleo speciale delle entrate della Guardia di finanza, la violazioni commesse con responsabilità a livello di filiera del trasporto.
Le violazioni a responsabilità di filiera sono le seguenti:
Legge 298/74 e succesive modificazioni
– esercizio abusivo della professione di autotrasportatore (art. 26 )
– trasporto internazionale abusivo di cose in conto di terzi e/o violazioni di prescrizioni (art. 46)
– violazione delle norme comunitarie ed attività di cabotaggio (art. 46bis)
D.Lvo 286/2005 e successive modificazioni
– mancanza della scheda di trasporto e/o copia contratto di trasporto se stipulato scritto e/o documento equipollente (art. 7)
– errata compilazione della scheda di trasporto e/o alterazione della stessa (art. 7bis)
– violazione dei tempi di guida e di riposo (art. 174 cds) e/o mancanza delle istruzioni scritte a borbo del veicolo
– mancanza delle istruzioni scritte a borbo del veicolo nel caso di superamento del limite di velocità (art.142 )cds
Codice della strada
– violazione nel superamento dei limiti massimi di sagoma o di masse (art. 61 e 62)
– corretta sistemazione del carico (art. 164 cds)
– sovraccarico oltre i limiti del 5% della massa complessiva (art. 10 e 167cds)
– superamento dei limiti di velocità (art. 142 cds)
Veicoli trasporto merci da imbarcare
Si ricorda che i veicoli per trasporto merci via mare, che devono essere imbarcati, devono rispondere alle risoluzioni IMO A581 (14), D.M. 20/06/2005