Trasporto merci

27/05/2017 Affidamento del Trasporto ad un Sub-Vettore
La legge di stabilità 2015, stabilisce quanto segue sull’utilizzo di un sub-vettore:
– Il trasportatore può avvalersi di un Sub-Vettore solo se ha cominicato al Committente questa volontà ed il Committente ha dato il suo assenzo; senza questo assenzo, il Committente può rescindere il contratto per inadempienza, fatto salvo il pagamento dei trasporti già effettuati;
– E’ fatto divieto al Sub.Vettore di dare a sua volta il trasporto ad un altro Sub-Vettore;
– Il Vettore si assume tutti gli oneri e le responsabilità del Committente per la verifica della regolarità del Sub-Vettore, pena la responsabilità solidale con il Sub-Vettore;

17/07/2015 Veicoli trasporto merci da imbarcare:

Si ricorda che i veicoli per trasporto merci via mare, che devono essere imbarcati, devono rispondere alle risoluzioni IMO A581 (14), D.M. 20/06/2005

05/08/2012 Trasporto di merci con veicoli in conto terzi:

Con sentenza n° 13725, sz. II del 31/07/2012 si è stabilito che un veicolo abilitato al trasporto di cose per conto di terzi, può essere utilizzato dalla stassa azienda per il trasporto di cose proprie senza altre autorizzazioni.
Da questa data pertanto, qualora venisse contravvenzionato un veicolo in conto terzi che trasporta merci in conto proprio, si deve subito contestare e se necessario indire un ricorso per eliminare gli effetti del verbale.